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Penuria di alloggi nei Comuni turistici. Integrare l'articolo 3 OAFE, riconoscere gli alloggi del personale alberghiero quale parte di uno stabilimento

22.4413 · Mozione · 2022-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato modificare l'articolo 3 OAFE in modo da consentire agli alberghi di costruire alloggi del personale conformemente all'OAFE. Le abitazioni che servono a un albergo o un apparthotel per alloggiare il personale necessario all'attività sono parte di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE.

Begründung

Conformemente all'articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE; RS 211.412.41), l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero non necessita di autorizzazione se il fondo serve come stabilimento permanente di un commercio, di un'industria o di un'altra impresa esercitata in forma commerciale, di un'azienda artigianale o di una libera professione. Secondo l'articolo 3 dell'ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE; RS 211.412.411), l'utilizzo di un fondo per la costruzione o la locazione a titolo professionale di abitazioni non appartenenti a un albergo o a un apparthotel non costituisce stabilimento d'impresa ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE.

Per quanto riguarda l'acquisto da parte di aziende alberghiere in mano straniera di alloggi del personale necessari all'esercizio, nel Canton Grigione l'autorità cantonale di autorizzazione ha di recente accertato a più riprese che lo stabilimento non è assoggettato al regime dell'autorizzazione. Tale autorità ha ritenuto la necessità aziendale di alloggi del personale nelle località turistiche tanto notoria quanto il fatto che tali abitazioni non sono praticamente disponibili. Un'azienda alberghiera necessita di molto personale e ha un'impellente necessità di propri alloggi per il personale, sia per garantire l'esercizio sia per riuscire a reclutare collaboratori. In particolare nelle aziende stagionali delle regioni di montagna disporre quanto prima di alloggi costituisce un criterio decisivo che permette di reclutare collaboratori. La categoria in cui si situa l'azienda ricettiva è irrilevante. È piuttosto determinante quanti collaboratori deve regolarmente assumere due volte all'anno. Il fatto che un collaboratore debba procurarsi un alloggio per un breve periodo (pochi mesi) costituisce un chiaro svantaggio concorrenziale per la struttura. In particolare nelle destinazioni in cui abitare è (molto) costoso (come in Engadina, a Lenzerheide, Davos o Arosa), questo svantaggio concorrenziale è ancora più decisivo per il reclutamento del personale. Va pure osservato che nel settore alberghiero il tragitto fino al lavoro riveste maggiore importanza che nelle professioni d'ufficio perché i collaboratori con turno spezzato (ossia quasi tutti i collaboratori di cucina, ecc.) devono di regola percorrere tale tragitto non due, bensì quattro volte al giorno. Pertanto, anche la distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza costituisce un fattore di competitività per il reclutamento di collaboratori. In una destinazione stagionale, ciò può significare che due volte all'anno - a seconda delle dimensioni della struttura - devono essere messe a disposizione dell'azienda decine se non addirittura centinaia di alloggi. È quindi chiaro che in una destinazione turistica gli alloggi per il personale devono essere attribuiti, sul piano funzionale, a un esercizio alberghiero.

Una pertinente decisione del 24 agosto 2018 è stata impugnata dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) presso il Tribunale amministrativo del Canton Grigioni con ricorso dapprima respinto, ma poi accolto dal Tribunale federale (sentenza 2C_589/2020 del 22 marzo 2021). Contrariamente al Tribunale amministrativo, il Tribunale federale ha motivato la decisione adducendo che nel concetto di stabilimento non assoggettato ad autorizzazione possono essere fatti rientrare soltanto fondi che servono direttamente all'attività economica dell'impresa in questione. Secondo l'ordinanza vigente, l'attività economica dovrebbe svolgersi nell'immobile. L'attuale articolo 3 OAFE stabilisce inoltre che l'utilizzo di un fondo per la costruzione o la locazione a titolo professionale di abitazioni non appartenenti a un albergo o a un apparthotel non costituisce stabilimento. Pertanto, se l'immobile serve a usuali fini abitativi, anche per il personale, ma non garantisce un determinato servizio alberghiero, non è considerato parte dello stabilimento alberghiero, contrariamente alla prassi delle autorità.

L'interpretazione dell'articolo 3 OAFE da parte del Tribunale federale è troppo restrittiva. Acuisce sensibilmente la penuria di alloggi e la difficile situazione abitativa del personale nelle regioni turistiche. Affinché gli alloggi del personale imprescindibili per il settore alberghiero possano comunque essere realizzati, la presente mozione invita il Consiglio federale ad adeguare l'OAFE. In concreto è proposta la seguente modifica dell'articolo 3 OAFE: l'utilizzo di un fondo per la costruzione o la locazione a titolo professionale di abitazioni non appartenenti a un albergo o a un apparthotel non costituisce stabilimento ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE. Sono eccettuate le abitazioni che servono a un albergo o un apparthotel per alloggiare il personale necessario all'esercizio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE; RS 211.412.41), gli stranieri devono in via di principio chiedere un'autorizzazione prima di poter acquistare un fondo in Svizzera. Determinati usi del fondo sono dispensati dall'obbligo di autorizzazione. Gli acquisti dispensati dall'obbligo di autorizzazione a causa della destinazione d'uso del fondo sono disciplinati nell'articolo 2 LAFE. L'attuazione della richiesta avanzata dall'autore della mozione imporrebbe di adeguare la LAFE escludendo un nuovo tipo di utilizzo dal suo campo di applicazione. Integrare l'articolo 3 dell'ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE; RS 211.412.41) non sarebbe sufficiente, perché questa disposizione definisce soltanto la nozione di "stabilimento".

La revisione della LAFE del 1997 ha esentato dall'obbligo di autorizzazione le persone all'estero che acquistano un fondo che serve come stabilimento per l'esercizio di un'attività economica di un'impresa (art. 2 cpv. 2 lett. a LAFE). Per non complicare inutilmente o impedire l'acquisto di fondi che fungono da stabilimento, sono state esentate dall'obbligo di autorizzazione anche le abitazioni imposte su tali fondi da norme sulla quota abitativa (art. 2 cpv. 3 LAFE). Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'acquisto concomitante di abitazioni a titolo di stabilimento può essere autorizzato se tali abitazioni sono necessarie all'esercizio dell'attività dell'impresa. L'acquisto di abitazioni in concomitanza con l'acquisto di un fondo per uno stabilimento d'impresa è quindi già possibile attualmente e non appare opportuno estendere tale possibilità.

L'autore della mozione vorrebbe permettere anche a terzi di acquistare abitazioni per il personale, per poi affittarle appunto per alloggiare il personale. Si creerebbe così, per le persone all'estero, una nuova possibilità di investimento di capitali nel settore abitativo, il che contraddice il principio su cui poggia la LAFE.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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