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Parcheggi per biciclette alle stazioni ferroviarie. Chiarire finanziamento e responsabilità, responsabilizzare le imprese ferroviarie

22.4432 · Mozione · 2022-12-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di modifica della legislazione ferroviaria volto ad assicurare un'adeguata offerta di parcheggi per biciclette presso le stazioni ferroviarie, a disciplinare la coresponsabilità delle imprese ferroviarie per la realizzazione e l'esercizio dei rispettivi impianti e a garantire il cofinanziamento mediante il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF).

Begründung

Per "funzionare a dovere", una stazione ferroviaria deve essere raggiungibile con più mezzi di trasporto possibile e il più direttamente possibile (sfida del "primo e ultimo miglio"). Poiché la bicicletta riveste un'importanza sempre maggiore a questo proposito, occorre un numero sufficiente di posteggi dedicati presso le stazioni, come previsto anche dalla legge federale sulle vie ciclabili che entra in vigore il 1° gennaio 2023 (art. 3 cpv. 2). In questa stessa direzione punta la Prospettiva Ferrovia 2050 che il Consiglio federale ha posto in consultazione nell'estate 2022.

Le modalità di finanziamento dei parcheggi per biciclette sono oltremodo disomogenee. In parte sono realizzati dai Comuni ed eventualmente cofinanziati dalla Confederazione, come misura a favore della mobilità lenta, mediante il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA). Talvolta le imprese ferroviarie mettono a disposizione le proprie aree o costruiscono esse stesse i parcheggi che, quali parti degli impianti per il pubblico di cui alla legislazione ferroviaria (art. 62 Lferr), danno diritto a un corrispondente contributo del FIF. Talaltra, le imprese sono invece obbligate dal diritto cantonale a crearne un certo numero per gli spazi commerciali.

Per generare trasparenza il Consiglio federale è invitato a stabilire quanto segue.

  • Tutte le stazioni ferroviarie devono disporre di un numero sufficiente di posteggi, ovvero parcheggi, per biciclette.
  • I parcheggi per biciclette destinati agli utenti della ferrovia sono, in quanto parte degli impianti per il pubblico, interamente finanziati dal FIF, a prescindere dal modello di gestione dei posteggi adottato.
  • I parcheggi per biciclette atti a promuovere il traffico ciclistico o a servire gli interessi comunali sono finanziati (come attualmente) mediante il FOSTRA e cofinanziati da Cantoni e Comuni.
  • La realizzazione di posteggi per biciclette richiesta dalla presenza di spazi commerciali in stazioni ferroviarie (ad es. aree dedicate allo shopping) è sottoposta alle disposizioni cantonali (o comunali) in materia e gli impianti devono essere finanziati mediante i ricavi dagli immobili delle imprese ferroviarie.
  • A seconda delle circostanze locali e dei rapporti di proprietà deve essere possibile applicare soluzioni flessibili e finanziamenti combinati e trasparenti.
  • Va tenuto conto delle nuove forme di mobilità condivisa (offerte in condivisione).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

A settembre 2021 con la "Dichiarazione di Emmenbrücke" il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e i rappresentanti di Cantoni e Comuni hanno confermato la volontà di procedere d'intesa e in maniera coordinata alla pianificazione e attuazione di piattaforme dei trasporti e, dunque, di migliorare ulteriormente il passaggio dalla bici al treno.

L'attuazione di piattaforme dei trasporti spetta in primo luogo a Comuni e città, che conoscono al meglio le condizioni locali. Come constatato dall'autore della mozione, la Confederazione sostiene già in misura del 30-50 per cento simili parcheggi per biciclette nel quadro di programmi d'agglomerato mediante il FOSTRA.

Con il FIF possono essere finanziati solo impianti utili innanzitutto all'esercizio, al mantenimento della qualità e all'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. La delimitazione di quest'ultima è disciplinata all'articolo 62 della legge sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101). Le ferrovie possono poi fornire contributi in funzione dei vantaggi che ne traggono, se un impianto è di loro interesse (ad es. se attira nuovi utenti). Il Consiglio federale respinge un adeguamento della Lferr e della legge sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (LFIF; RS 742.140) e delle pertinenti ordinanze: non rientra tra i compiti principali delle ferrovie finanziare, costruire e gestire parcheggi.

Il Consiglio federale ricorda inoltre che tutti i parcheggi per biciclette interessati da lavori di costruzione ferroviari vengono ripristinati completamente. Qui si applicano le disposizioni della nuova legge federale sulle vie ciclabili (RS 705), in particolare l'obbligo per i servizi federali di progettare e realizzare opere e impianti di elevata qualità (art. 13 cpv. 1 lett. a).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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