Esenzione dall'obbligo di presentare il passaporto in caso di domanda di permesso B. Qual è la prassi applicata agli Eritrei?
22.4531 · Interpellanza · 2022-12-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Al momento della domanda, i titolari di un permesso F che richiedono un permesso B devono presentare un passaporto. Vi sono tuttavia ambasciate che non ne rilasciano ai loro cittadini, tra i vari motivi come misura di ritorsione per aver chiesto asilo in Svizzera.
Dinanzi a questo stato di fatto, è degna di lode la prassi applicata ai cittadini somali, che possono essere esentati da questo obbligo.
Orbene, l'ambasciata eritrea si rifiuta di fatto di rilasciare un passaporto ai propri cittadini titolari di un permesso F, per i quali tuttavia non sono previste eccezioni.
Pongo pertanto le domande seguenti:
- Perché la situazione dei richiedenti con permesso F è differente a seconda della nazionalità, somala o eritrea?
- Una tale disparità di trattamento ha una spiegazione?
- La Segreteria di Stato della migrazione non dovrebbe rivedere la sua prassi anche per gli Eritrei?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Una domanda di permesso di dimora presentata da una persona ammessa provvisoriamente ai sensi dell'articolo 84 capoverso 5 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) presuppone che l'interessato riveli la sua identità (art. 31 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA; RS 142.201). Le persone ammesse provvisoriamente a motivo dell'impossibilità o inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento non sono perseguitate in maniera mirata dalle autorità del loro Paese d'origine. Si può dunque ragionevolmente esigere che contattino le autorità del loro Paese d'origine al fine di presentare un documento nazionale di viaggio valido. Questi principi valgono anche per gli Eritrei. I documenti d'identità eritrei sono riconosciuti dalla Svizzera come giuridicamente validi.
2. La situazione dei Somali è differente. Dato che in Somalia i registri delle persone sono assai lacunosi, i documenti d'identità sono rilasciati principalmente dalle autorità nel Paese e dalle rappresentanze all'estero per lo più sulla base di informazioni orali fornite dal richiedente. Conformemente alla giurisprudenza, non hanno dunque alcun valore probatorio quanto all'identità della persona designata nel documento. Per questo motivo, la Svizzera, come svariati altri Stati Schengen, in genere non riconosce questi documenti come giuridicamente validi.
3. Se una persona ammessa provvisoriamente in Svizzera a motivo dell'inesigibilità o impossibilità dell'esecuzione del suo allontanamento non è, in via eccezionale, in grado di procurarsi un passaporto nazionale, può richiedere un passaporto per stranieri sprovvisti di documenti di viaggio presso la Segreteria di Stato della migrazione. In genere, l'impossibilità di procurarsi un passaporto nazionale deve essere confermata per iscritto dalla rappresentanza estera in questione. I ritardi tecnici e di ordine organizzativo non costituiscono motivi validi per il rilascio di un passaporto per stranieri.
Risposta del Consiglio federale.