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22.4545 · Interpellanza · 2022-12-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale considera, come il cancelliere austriaco Nehammer, che il sistema d'asilo dell'Unione europea sia fallito?

2. È disposto a trovare nuove forme di partenariato con determinati Stati?

3. Sebbene la Svizzera sia circondata da Paesi terzi sicuri, il Consiglio federale prevede 24 000 domande d'asilo per il 2022. Il nostro Paese e l'Europa propongono un asilo "à la carte"?

4. L'attuale sistema d'asilo mischia asilo e migrazione?

5. In risposta alla domanda 22.7739 il Consiglio federale spiega che alcuni Turchi chiedono asilo per ragioni economiche. Come spiega quindi che la Svizzera riconosce come rifugiati il 75 per cento dei richiedenti l'asilo turchi, mentre l'Austria ne riconosce appena il 5 per cento?

6. Il Consiglio federale sarebbe disposto a svolgere le procedure d'asilo direttamente alle frontiere esterne dell'UE come attualmente proposto dall'Austria?

7. Il Consiglio federale non cessa di ribadire che la Svizzera non può promuovere iniziative unilaterali, né in materia di asilo né nel quadro dello statuto S. L'Austria, la Serbia e l'Ungheria prevedono un'iniziativa per riformare la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati e la CEDU con l'obiettivo di non escludere alcuna opzione. Il Consiglio federale può immaginarsi di collaborare al fine di riformare le convenzioni, adeguandole alla situazione attuale?

8. Già nel 2018 il consigliere agli Stati Damian Müller (PLR) ha presentato un postulato (18.3930) in cui chiedeva di adeguare la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati alla situazione attuale. Il relativo rapporto, politicamente di parte, è tuttavia giunto alla conclusione opposta: invece di inasprire le condizioni, proponeva di accelerare i ricongiungimenti familiari e le naturalizzazioni. Il Consiglio federale sarebbe disposto a riesaminare questo rapporto alla luce delle circostanze attuali?

9. Quali nazionalità (fornire un elenco) hanno oggi una grande probabilità (> 80 %) di restare in Svizzera?

10. Verso quali Paesi (fornire un elenco) è (quasi) impossibile eseguire rimpatri, allontanamenti o espulsioni?

11. L'articolo 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare) e la giurisprudenza della Corte EDU contribuiscono in qualche modo al progressivo calo degli allontanamenti e all'aumento del tasso di riconoscimento?

Begründung

Nel 2015 sia l'Europa che la Svizzera sono state investite da un'ondata di rifugiati. Questa crisi è stata provocata dall'allora cancelliera tedesca Angela Merkel, che aveva promesso di aiutare ogni cittadino siriano. Questa promessa non è stata sentita soltanto in Siria, cosicché milioni di persone sono partiti dall'Africa e dal Medio Oriente a destinazione dell'Europa. All'epoca la Svizzera registrò 40 000 domande d'asilo. La storia sembra ripetersi nel 2022. L'Europa e la Svizzera promettono a tutti gli Ucraini protezione senza lungaggini burocratiche e hanno attivato per la prima volta lo statuto di protezione. All'inizio sono giunte soprattutto persone dall'Ucraina, ma da settembre 2022 la situazione è cambiata: arrivano più richiedenti l'asilo che persone in cerca di protezione. Analogamente al 2015, molte persone provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente si sono sentite invitate nello spazio Schengen. Nel 2022 la Svizzera accoglierà il quadruplo delle persone ammesse nel 2015.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Da anni l'Unione europea (UE) tenta di riformare il sistema Dublino e di far avanzare il pacchetto "migrazione e asilo". Al momento, tuttavia, una svolta sembra poco probabile, soprattutto per quanto riguarda il meccanismo di solidarietà. Anche se presenta punti deboli, la Svizzera applica il sistema Dublino in maniera rigorosa e dall'adesione ha potuto trasferire verso altri Stati Dublino oltre 35 000 persone. Senza Dublino, sarebbe stato necessario eseguire una procedura d'asilo in Svizzera per ciascuna di queste persone. Inoltre, l'esempio della Gran Bretagna illustra bene le conseguenze negative di un'uscita dal sistema Dublino: dalla Brexit, infatti, questo Paese non può più effettuare trasferimenti versi altri Stati membri e il numero di migranti che hanno attraversato il canale della Manica è aumentato del 435 per cento.

2. Il Consiglio federale conclude continuamente nuovi accordi e partenariati in materia di migrazione con Paesi terzi. Attualmente la Svizzera dispone di 66 accordi di questo tipo, che definiscono anche le regole applicabili in materia di riammissione; nessun altro Stato ha concluso un numero altrettanto elevato di accordi. Di recente, sono stati negoziati e conclusi, oltre a due nuovi partenariati migratori con la Georgia e la Macedonia del Nord, accordi di cooperazione in materia di migrazione con il Gambia, la Costa d'Avorio e Capo Verde. Per il Consiglio federale è prioritaria anche la cooperazione con i Paesi nordafricani e balcanici che si trovano sulle rotte migratorie. Sul piano bilaterale, la Svizzera intrattiene pure una stretta cooperazione con gli Stati membri dell'UE, in particolare con i Paesi limitrofi. Di recente, sono stati conclusi piani d'azione di lotta contro la migrazione illegale con l'Austria e con la Germania. Queste iniziative bilaterali rientrano nella collaborazione europea e integrano quindi accordi già in vigore, come quelli di Schengen e Dublino.

3. e 4. No. La Svizzera applica il sistema Dublino in maniera sistematica (si veda la risposta 1) e nel quadro della procedura d'asilo accorda sistematicamente protezione soltanto a chi ne ha bisogno. Le altre persone devono quindi lasciare rapidamente il nostro Paese. Dal 1° gennaio alla fine di novembre 2022, 7616 persone hanno lasciato la Svizzera (partenze per l'Ucraina non comprese) nel quadro di una partenza volontaria controllata o di un rimpatrio; negli ultimi anni il tasso di allontanamenti eseguiti dalla Svizzera è stato nettamente superiore a quello registrato dall'UE. Il sistema svizzero d'asilo è pertanto comparativamente poco attrattivo per le persone che non necessitano di protezione. Questa realtà è corroborata anche dal fatto che circa il 60 per cento delle persone che presentano una domanda d'asilo in Svizzera ha effettivamente bisogno di protezione e, di conseguenza, ottiene l'asilo o un'ammissione provvisoria. È tuttavia vero che negli ultimi anni la migrazione secondaria all'interno dell'Europa ha registrato un aumento e deve assolutamente essere arginata. Negli ultimi mesi la Svizzera ha pertanto elaborato due piani d'azione di lotta contro la migrazione illegale con l'Austria e con la Germania. Si tratta in particolare di lottare sul piano transfrontaliero contro i passatori e di eseguire i rimpatri in maniera sistematica. Due piani d'azione simili sono stati elaborati anche a livello europeo: uno per la rotta del Mediterraneo centrale e uno per la rotta migratoria che attraversa i Balcani occidentali.

5. Il Consiglio federale non conosce il profilo dei cittadini turchi che chiedono asilo in Austria. Non può pertanto esprimersi materialmente sulla loro quota di riconoscimento. Tuttavia, in Austria non è esiguo soltanto il tasso di concessione dell'asilo ai richiedenti turchi (5 %), bensì anche quello delle decisioni d'asilo negative (8 %). Il restante 87 per cento delle domande d'asilo è in gran parte sospeso o liquidato in quanto privo di oggetto, presumibilmente perché molte di queste persone non rimangono in Austria, bensì proseguono il viaggio nel quadro della migrazione secondaria (si veda la risposta alle domande 3 e 4).

Come già indicato dal Consiglio federale nella risposta alla domanda 22.7739, soltanto un quarto dei richiedenti l'asilo turchi ottiene l'asilo a titolo originario. Le restanti persone ottengono l'asilo in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare. Va da sé che anche in Svizzera motivi economici non portano né al riconoscimento della qualità di rifugiato né alla concessione dell'asilo.

6. L'Austria propone un progetto pilota volto a introdurre procedure d'asilo rapide alle frontiere esterne dell'UE. Procedure di asilo e ritorno efficaci e rapide alle frontiere esterne costituiscono misure importanti, previste dal 2020 anche nel pacchetto "migrazione e asilo" della Commissione europea. Questa proposta intende arginare la migrazione secondaria trattando le domande di persone provenienti da Paesi con un tasso di protezione basso (inferiore al 20 %) nel quadro di una procedura alla frontiera. Durante tale procedura, i richiedenti l'asilo non potrebbero entrare sul territorio dello Stato membro in questione. In caso di decisione negativa, è avviata la procedura di esecuzione del rimpatrio alla frontiera. Se il rimpatrio è eseguibile, le persone in questione possono essere incarcerate. Il diritto svizzero in materia d'asilo prevede già una procedura all'aeroporto (frontiere esterna di Schengen), secondo la quale l'entrata sul territorio non è possibile finché è pendente una procedura d'asilo. In linea di principio, la Svizzera è favorevole all'introduzione di una procedura d'asilo e di rimpatrio alle frontiere esterne, come proposto nel quadro della riforma della politica d'asilo e di migrazione dell'UE.

7. e 8. Per esaminare le questioni giuridiche sollevate nel postulato 18.3930 Müller Damian "Modifica della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951" è stata commissionata una perizia giuridica esterna e indipendente. Vista la varietà di questioni sollevate nel postulato (procedura d'asilo, integrazione, trattamento dei soggetti pericolosi, ecc.), la Segreteria di Stato della migrazione ha istituito un gruppo di accompagnamento ampiamente rappresentativo con i principali attori nel settore dell'asilo e della migrazione (Cantoni, Comuni e città, Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati, Dipartimento federale degli affari esteri, Ufficio federale di giustizia, fedpol, Tribunale amministrativo federale, Commissione federale della migrazione). Sia gli autori della perizia sia il gruppo di accompagnamento sono giunti alla conclusione che la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) continua a soddisfare le esigenze attuali. Nel suo rapporto del 23 giugno 2021 sull'attualità e l'importanza della Convenzione del 1951 sullo stato dei rifugiati (disponibile in tedesco e francese), il Consiglio federale ha pertanto ribadito che non occorre modificare la suddetta convenzione. Il 9 giugno 2022 il Consiglio degli Stati ha tolto dal ruolo il postulato, ritenendolo adempiuto. Anche alla luce della situazione attuale, il Consiglio federale resta dell'avviso espresso nel rapporto summenzionato. Continuerà tuttavia a seguire in maniera attiva e critica gli sviluppi in questo ambito importante e politicamente delicato. Lo stesso vale per le discussioni e gli sviluppi nell'UE o in altri Paesi. Occorre infine sottolineare che nel Consiglio d'Europa non sono in corso riflessioni su un'eventuale riforma della CEDU (RS 0.101), la quale peraltro non sancisce alcun diritto all'asilo politico.

9. Per i seguenti Paesi d'origine con un numero statisticamente rilevante di domande d'asilo, la quota di protezione ha superato l'80 per cento tra gennaio e novembre 2022: Myanmar (86,7 %; 15 decisioni materiali), Siria (85,9 %; 945 decisioni) ed Eritrea (85,5 %; 1597 decisioni). Queste cifre includono talvolta neonati o persone beneficianti di un ricongiungimento familiare.

10. Al momento non è possibile eseguire rimpatri, allontanamenti o espulsioni verso i Paesi seguenti: Siria, Corea del Nord, Eritrea, Iran, Libia, Afghanistan e Ucraina.

11. Non è corretto affermare che sono eseguiti sempre meno allontanamenti (si veda la risposta alle domande 3 e 4). Non si può nemmeno presumere che l'articolo 8 CEDU influisca in maniera determinante sulla quota di riconoscimento o sul numero di allontanamenti. Secondo la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale, uno straniero non deve soltanto aver soggiornato per lungo tempo in Svizzera per far valere i diritti risultanti dall'articolo 8 CEDU, ma anche essere integrato in misura superiore alla media. Il diritto di soggiorno risultante dall'articolo 8 CEDU è inoltre vincolato a condizioni. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, il diritto di soggiorno è accordato soltanto a due condizioni: se familiari stretti dell'interessato dispongono di un diritto consolidato di soggiorno in Svizzera (cittadinanza svizzera, permesso di domicilio o permesso di dimora con diritto di proroga) e se sussistono legami privati di natura sociale e professionale che vanno oltre una normale integrazione oppure relazioni sociali particolarmente approfondite al di fuori del contesto familiare.

Risposta del Consiglio federale.

Fallimento del sistema d'asilo. Non escludere a priori una riforma della Convenzione di Ginevra e della CEDU | Lexipedia | Lexipedia