Lexipedia

Introdurre il diritto di scegliere la riparazione nel diritto sulla garanzia per i difetti della cosa

22.468 · Iniziativa parlamentare · 2022-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla garanzia contrattuale per i difetti della cosa sono modificate al fine di consentire all'acquirente di scegliere di far riparare il prodotto in caso di difetto. Si tratterebbe dunque di un'opzione aggiuntiva rispetto a quelle già previste dal Codice delle obbligazioni, ossia la possibilità di scegliere una riduzione del prezzo, la sostituzione della cosa o addirittura un rimborso in caso di difetti rilevanti.

Begründung

In Svizzera la garanzia legale per i difetti della cosa disciplinata dagli articoli 197 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO) non consente all'acquirente, contrariamente al diritto europeo, di richiedere la riparazione del proprio prodotto. Tuttavia, come risulta da una recente indagine della Fédération romande des consommateurs (settembre 2022), l'assenza di una disposizione in tal senso è non soltanto un ostacolo concreto alla riparazione, bensì anche fonte di un notevole spreco di risorse. La maggior parte degli oggetti ancora in garanzia che presentano un difetto minimo vengono infatti distrutti senza nemmeno essere esaminati dai venditori. Questo nonostante tutti i sondaggi d'opinione mostrino che la popolazione sarebbe disposta a far riparare gli oggetti difettosi.

La situazione è molto diversa nell'Unione europea. Secondo l'articolo 13 della Direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, "in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto". Il paragrafo 2 dello stesso articolo precisa che "ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze". Il venditore conserva pertanto la possibilità di rifiutarsi di rendere conformi i beni "se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che dovrebbe sostenere sono sproporzionati", come previsto dal paragrafo 3.

Introdurre il "diritto di scegliere la riparazione" nel diritto svizzero sulla garanzia non sarebbe quindi irragionevole e consentirebbe una migliore protezione dei diritti dei consumatori, rendendo al contempo più interessante la riparazione. Anche se questo ridurrebbe solo in parte lo spreco di risorse a causa del costo elevato della manodopera in Svizzera, che limiterebbe le possibilità di riparare alcuni prodotti a basso costo, tale diritto rimane un primo passo importante in questa direzione.