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22.482 · Iniziativa parlamentare · 2022-10-18

Dipartimento degli affari esteri

Nella Commissione del Consiglio nazionale

Wortlaut

Le pertinenti basi legali sono modificate affinché:

- l'art. 5b dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), concernente la consultazione delle commissioni parlamentari competenti in materia di politica esterna, sia iscritto a livello di legge e sia riformulato in modo da rispettare pienamente il diritto di consultazione;

- le disposizioni interessate stabiliscano inequivocabilmente che le richieste d'informazione o di consultazione fatte valere dalle competenti commissioni parlamentari in virtù dell'articolo 152 capoverso 5 della legge sul Parlamento sono vincolanti per il Consiglio federale;

- il diritto parlamentare preveda procedure chiare e vincolanti concernenti la gestione da parte del Consiglio federale delle risposte delle commissioni parlamentari competenti alle consultazioni di cui all'articolo 152 LParl.

Begründung

Al fine di analizzare la necessità di legiferare in materia di "soft law", le Commissioni della politica estera del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno istituito una sottocommissione congiunta. Nel quadro dei suoi lavori, tale sottocommissione ha incaricato il Controllo parlamentare dell'amministrazione di valutare la partecipazione del Parlamento nel settore della "soft law". Il parere giuridico svolto dalla professoressa Petrig dell'Università di Basilea si iscrive nell'ambito di tale valutazione. Esso giunge alla conclusione che l'articolo 5b dell'ordinanza sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (OLOGA), il quale dovrebbe specificare i casi in cui occorre consultare le commissioni competenti in materia di politica estera in virtù dell'articolo 152 capoverso 3 LParl, presenta lacune. Da un lato, la concretizzazione della norma è stata apportata dal Consiglio federale in via di ordinanza e non al livello di legge da parte del Parlamento; dall'altro, l'articolo non è formulato in modo preciso e limita il campo di applicazione della legge non dal profilo giuridico bensì della prassi. La presente iniziativa parlamentare intende trasporre al livello normativo appropriato la disposizione che precisa il diritto di consultazione e migliorarne la formulazione in modo da evitare una limitazione de facto del diritto di consultazione.

L'articolo 152 capoverso 5 LParl riguardante l'informazione e la consultazione in materia di politica estera prevede che le commissioni competenti in materia di politica estera o altre commissioni possano chiedere al Consiglio federale che le informi o le consulti. La disposizione prevede quindi un diritto delle commissioni di chiedere attivamente informazioni e stabilisce chiaramente che spetta alle stesse decidere quali temi considerino importanti e a quali progetti intendano partecipare. L'articolo 152 capoversi 2 e 3 LParl obbliga il Consiglio federale a informare spontaneamente le commissioni competenti in materia di politica estera sugli sviluppi importanti in questo ambito e a consultarle in merito a progetti rilevanti al riguardo. Questo obbligo del Consiglio federale dovrebbe garantire accanto al diritto di richiesta attiva delle commissioni di cui al capoverso 5 il pieno rispetto del loro diritto d'informazione e di consultazione in materia di politica estera. Il diritto attribuito alle commissioni può tuttavia esplicare l'effetto previsto unicamente se le loro domande rivestono un carattere vincolante per il Consiglio federale. Altrimenti il capoverso 5 risulterebbe privo di contenuto e la decisione relativa all'importanza dei dossier di politica estera nonché la necessità di informare o di consultare le commissioni sarebbero prese unicamente dal Consiglio federale e dall'Amministrazione. Al fine di evitare le incertezze e i problemi posti dal capoverso 5 e di garantire pienamente i diritti di informazione e di consultazione in materia di politica estera, occorre disciplinare esplicitamente nella legge che la richiesta delle commissioni parlamentari competenti di essere informate o consultate ha carattere vincolante per il Consiglio federale.

L'articolo 152 LParl disciplina il diritto delle commissioni parlamentari di essere consultate in materia di politica estera. Esso stabilisce in quali casi il Consiglio federale deve consultare le commissioni parlamentari competenti in materia di politica estera o i loro presidenti. Ad eccezione dell'articolo 152 capoverso 3ter LParl, che prevede una chiara conseguenza giuridica qualora le commissioni competenti dei due Consigli si oppongano all'applicazione provvisoria di un trattato internazionale, il testo della legge non si esprime sulla gestione delle risposte ricevute dalle commissioni competenti in materia di politica estera da parte del Consiglio federale, ciò che, nel quadro della consultazione, ha condotto a situazioni valutate dal Parlamento come insoddisfacenti sotto vari punti di vista sotto il profilo dell'attuazione concreta del diritto di consultazione. In particolare, la mancanza di trasparenza riguardo alla gestione delle risposte alle consultazioni formulate dalle commissioni parlamentari rende più difficile la collaborazione tra potere legislativo e potere esecutivo in materia di politica estera. Affinché possano effettivamente avvalersi del loro diritto di essere consultate sulle questioni della politica estera, le commissioni parlamentari devono, da un lato, essere sufficientemente informate e disporre del tempo necessario per emettere un parere; dall'altro, occorre garantire che il Consiglio federale prenda atto delle risposte ricevute nel quadro della consultazione e che le includa nel suo processo decisionale. Questo aspetto manca di trasparenza nel quadro dell'odierna attuazione concreta del diritto di consultazione. Al fine di garantire una partecipazione efficace del Parlamento in materia di politica estera, il diritto sul Parlamento dovrebbe prevedere procedure chiare e vincolanti riguardanti la gestione da parte del Consiglio federale delle risposte fornite dalle commissioni parlamentari competenti nel quadro delle consultazioni. Sono ipotizzabili disposizioni analoghe a quelle del diritto in materia di consultazione o l'introduzione di un obbligo di motivazione per il Consiglio federale nel caso di sue deroghe a pareri commissionali.