23.057 · Oggetto del Consiglio federale · 2023-08-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Zusammenfassung
Messaggio del 23 agosto 2023 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
Ausgangslage
Comunicato stampa del Consiglio federale del 23.08.2023
Il Consiglio federale vuole rafforzare i diritti dei coniugi minorenni
Il Consiglio federale intende tutelare maggiormente le persone che hanno contratto matrimonio da minorenni modificando il Codice civile (CC) e prevedendo alcune disposizioni anche nel diritto internazionale privato. Grazie alle modifiche del CC, i giudici avranno più tempo per dichiarare nullo un matrimonio con minorenni. Nella seduta del 23 agosto 2023 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e adottato il messaggio da sottoporre al Parlamento.
Fondandosi su un'analisi effettuata in precedenza, nell'estate del 2021 il Consiglio federale ha posto in consultazione alcune modifiche del CC volte a tutelare maggiormente le persone che hanno contratto matrimonio da minorenni. Le modifiche proposte riguardano la causa di nullità dei matrimoni con minorenni. Nel diritto in vigore questa causa di nullità è sanata non appena il coniuge minorenne compie 18 anni. Con le modifiche proposte, il termine della sanatoria sarà posticipato al compimento dei 25 anni affinché i diretti interessati e le autorità abbiano più tempo per (far) dichiarare nullo il matrimonio. Il nuovo termine per la sanatoria è stato accolto con favore anche in sede di consultazione.
Il diritto in vigore prevede inoltre la possibilità di mantenere, in casi eccezionali, il matrimonio con un minorenne. Se questi non ha ancora raggiunto la maggiore età al momento dell'esame giudiziario, tale possibilità sussiste soltanto se è nel suo interesse e a sua tutela. Tale deroga sarà mantenuta, intento accolto favorevolmente da una maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Se la persona è ormai maggiorenne ma non ha ancora compiuto 25 anni ed esprime la sua libera volontà di mantenere il vincolo coniugale, il giudice dichiara valido il matrimonio.
I matrimoni precoci e quelli conclusi durante le vacanze estive non saranno riconosciuti in Svizzera
In sede di consultazione è inoltre stato suggerito di rafforzare l'efficacia delle misure contro i matrimoni con minorenni e di migliorarne la protezione adeguando anche il diritto internazionale privato. Il Consiglio federale ha esaminato le possibilità normative nella legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) ed è giunto alla conclusione che per molti casi non è possibile una soluzione adeguata nella LDIP. Il CC, al contrario, prevede già disposizioni chiare e garantisce la necessaria certezza del diritto.
Pertanto il Consiglio federale propone di disciplinare nella LDIP soltanto due casi di matrimoni che non saranno riconosciuti in Svizzera: i matrimoni in cui uno dei coniugi non ha ancora compiuto 16 anni e quelli in cui almeno uno dei coniugi era domiciliato in Svizzera al momento della celebrazione. Questa disposizione mira in particolare a evitare che minorenni domiciliati in Svizzera vengano uniti in matrimonio all'estero, spesso durante le vacanze estive. Secondo il Consiglio federale, in questi due casi è giustificato non riconoscere il matrimonio.
Verhandlungen
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 12.03.2024
Contrasto a matrimoni fra minorenni va rafforzato
In futuro, i matrimoni potranno essere dichiarati nulli da un tribunale fino ai 25 anni di un coniuge che ha contratto matrimonio da minorenne. È quanto prevede un progetto del Consiglio federale approvato oggi all'unanimità dal Consiglio degli Stati. Il dossier va al Nazionale.
Attualmente, la causa di nullità dei matrimoni con minorenni decade quando il coniuge minore compie 18 anni. Con le modifiche di legge adottate oggi, il termine della sanatoria sarà posticipato al compimento dei 25 anni affinché i diretti interessati e le autorità abbiano più tempo per far dichiarare nullo il matrimonio.
Eccezioni
Stando ad alcune modifiche apportate dai "senatori" al progetto, che ricalcano in buona parte le intenzioni del Consiglio federale, "il giudice dichiara nullo il matrimonio se uno dei coniugi era minorenne al momento della celebrazione e non ha ancora compiuto il venticinquesimo anno di età nel momento in cui è promossa l’azione di nullità".
L'unione è tuttavia valida se il coniuge in questione "è ancora minorenne e il giudice giunge alla conclusione che interessi preponderanti dello stesso impongono il proseguimento del matrimonio oppure è divenuto maggiorenne e il giudice giunge alla conclusione che esprima la sua libera volontà di mantenere il vincolo coniugale". Tali eccezioni valgono anche per le unioni domestiche registrate.
Codice penale
La Camera dei cantoni si è anche a favore di una modifica del Codice penale che consentirà di sanzionare i matrimoni forzati a prescindere che si tratti di unioni civili o religiose.
Attualmente, per casi come questi possono essere inflitte pene pecuniarie o fino a cinque anni di reclusione. È punibile anche chi commette il reato all’estero se si trova in Svizzera e non è estradato.
Matrimoni all'estero nulli
Circa i matrimoni celebrati all'estero, fra i punti centrali delle revisione, quelli in cui uno dei coniugi non ha ancora compiuto 16 anni non saranno riconosciuti. Lo stesso dicasi se al momento della celebrazione uno dei coniugi non aveva compiuto il diciottesimo anno di età e almeno uno di loro era domiciliato in Svizzera.
Questa disposizione mira in particolare a evitare che minorenni domiciliati nella Confederazione vengano uniti in matrimonio all'estero, spesso durante le vacanze estive.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 27.05.2024
La Svizzera deve fare di più per combattere i matrimoni con minori e proteggere le vittime straniere di violenza domestica. Il Consiglio nazionale ha compiuto oggi alcuni passi verso l'adozione di revisioni legislative in questo senso. Gli Stati dovranno tuttavia tornare ad occuparsene, per appianare alcune divergenze.
Per quanto riguarda le nozze con minorenni, il plenum ha adottato un progetto governativo di allentamento delle condizioni per l'annullamento. Vi ha però apportato delle modifiche per quanto riguarda le eccezioni.
Attualmente, la causa di nullità dei matrimoni con minorenni decade quando il coniuge minore compie 18 anni. Per l'Esecutivo questo lasso di tempo è troppo breve e propone di posticipare il termine della sanatoria al compimento dei 25 anni, per rafforzare i diritti delle persone interessate. L'estensione del periodo si applicherà anche alle autorità che devono intentare un'azione di annullamento del matrimonio d'ufficio.
La revisione riguarda i matrimoni effettuati all'estero, visto che in Svizzera non sono più ammessi dal 2013. Una delle disposizioni è relativa a quelli giovanili. Se entrambi i coniugi non hanno compiuto 16 anni quando il matrimonio viene esaminato da un'autorità elvetica, questo non sarà riconosciuto in Svizzera.
Una seconda norma riguarda i matrimoni con minori quando uno dei coniugi è residente in Svizzera. Mira in particolare a prevenire i quelli in cui i minori residenti nella Confederazione si sposano nel Paese d'origine della famiglia, ad esempio durante le vacanze estive.
Il Consiglio federale ha previsto delle eccezioni. Se il coniuge, minorenne al momento del matrimonio e maggiorenne al momento del procedimento di annullamento, dichiara volontariamente di voler continuare il matrimonio, il giudice potrà accogliere la richiesta. Il Nazionale si è detto d'accordo.
Nei casi in cui l'interessato sia ancora minorenne al momento del procedimento di annullamento, il Governo ha proposto che il giudice possa effettuare una "ponderazione degli interessi": il matrimonio può essere mantenuto se esiste un interesse prevalente per l'interessato.
Il Nazionale ha respinto questa eccezione, poiché riduce l'effetto della legge. "Uno degli argomenti utilizzati potrebbe essere la gravidanza o la maternità. Ciò equivale a fare pressione sulle giovani sposate per evitare l'annullamento del matrimonio", ha sottolineato Sibel Arslan (Verdi/BS).
Diversi esponenti del PLR, PVL e del Centro hanno cercato di mantenere questa eccezione, sottolineando che in diversi Paesi, come Italia, Spagna e Scozia, i giovani hanno il diritto di sposarsi a partire dai 16 anni. Gli interessi devono essere ponderati, perché non c'è motivo di annullare il matrimonio volontario di una 17enne scozzese con un 18enne scozzese che poi viene in Svizzera, hanno rilevato.
Anche il ministro della Giustizia Beat Jans avrebbe voluto una certa flessibilità. La ponderazione degli interessi lasciata al giudice raramente porta alla conferma del matrimonio, ha sostenuto invano. Mauro Tuena (UDC/ZH) ha da parte sua espresso il suo disagio per il matrimonio a 16 anni. UDC e sinistra l'hanno spuntata con 122 voti a 65.
La legislazione sui matrimoni forzati, entrata in vigore nel 2013, rimarrà invariata. Tali unioni, che coinvolgano adulti o minori, possono essere annullate in qualsiasi momento. Il dossier torna agli Stati.
Vittime straniere dei violenza domestica
In merito alla protezione delle vittime straniere di violenza domestica, i due rami del parlamento concordano sul fatto che si debba intervenire, ma divergono sui criteri per determinarla. Oggi il Nazionale ha mantenuto una divergenza nel dossier, che tornerà pertanto agli Stati.
Dopo un divorzio una donna straniera può rimanere in Svizzera e prolungare il suo permesso di soggiorno solo a certe condizioni, ossia se l'unione è durata almeno tre anni e la persona interessata è ben integrata. Inoltre, è richiesta la prova di una violenza di una certa intensità e durata. Il timore di perdere il permesso di soggiorno è pertanto grande.
Le Camere si sono già concordate sui principali punti di una revisione della legge in questo ambito. Il progetto, sostenuto anche dal Consiglio federale, terrà maggiormente conto della sofferenza delle vittime, ha sottolineato Philippe Nantermod (PLR/VS), a nome della commissione preparatoria.
Esse dovranno comunque soddisfare i criteri di integrazione per i tre anni successivi alla proroga del permesso di soggiorno, come già previsto dalla legge. Gli Stati avevano insistito sul mantenimento di queste regole e oggi il Nazionale si è allineato, contro il parere della sinistra.
Le due camere continuano invece a essere divise sul peso da dare all'assistenza alla vittima da parte di un servizio specializzato in violenza domestica. Oggi il Nazionale ha proposto una soluzione di compromesso: le autorità competenti dovranno tenere conto del parere di un centro di assistenza alle vittime in grado di confermare il bisogno di protezione di una persona. Gli Stati, che in un primo tempo erano contrari a questa precisazione, dovranno tornare ad esprimersi sulla questione.
La modifica della legge riguarda i titolari di un permesso di soggiorno (permesso B) o di un permesso di breve durata (permesso L) e le persone ammesse a titolo temporaneo (permesso F). È previsto che il concetto di "violenza coniugale" sia sostituito da quello di "violenza domestica". Ciò significa che la nuova legge si applicherà non solo alle persone che vivono in un'unione coniugale, ma anche ai figli nati da tali unioni, ai partner registrati e ai conviventi.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 29.05.2024
Matrimoni con minori, disaccordo sulle eccezioni
Pur essendo d'accordo sulla necessità di agire per combattere i matrimoni con minorenni, le due Camere continuano ad essere divise sulle eccezioni per mantenere l'unione. Il Consiglio degli Stati ha mantenuto oggi un'ultima divergenza con il Nazionale nel progetto di revisione del codice civile volto a tutelare meglio le vittime.
Nei casi in cui l'interessato sia ancora minorenne al momento del procedimento di annullamento, il Governo ha proposto che il giudice possa effettuare una "ponderazione degli interessi": il matrimonio può essere mantenuto se esiste un interesse prevalente per l'interessato. Il Nazionale ha respinto questa eccezione, poiché a suo avviso riduce l'effetto della legge.
Oggi gli Stati hanno invece ribadito che intendono mantenerla. Se venisse eliminata, i matrimoni contratti volontariamente e legalmente in alcuni Paesi dovrebbero essere forzatamente annullati, ha fatto notare Daniel Jositsch (PS/ZH) a nome della commissione.
Un annullamento non è una separazione, ha poi aggiunto, ricordando le implicazioni, ad esempio, per il diritto di famiglia e il diritto di asilo. Il plenum ha specificato che il giudice deve garantire che la continuazione dell'unione corrisponda alla libera volontà del minore.
I matrimoni forzati sono vietati in Svizzera e quelli effettuati all'estero prima dei 16 anni non sono riconosciuti. "Questa legge riguarda pertanto i matrimoni all'estero tra i 16 e i 18 anni", ha ricordato Carlo Sommaruga (PS/GE) facendo l'esempio di una giovane coppia americana - molti Stati consentono il matrimonio prima dei 18 anni - che si era sposata volontariamente nel proprio Paese e poi era venuta in Svizzera per studiare. Senza questa eccezione, il loro matrimonio dovrebbe essere annullato.
Anche il ministro di giustizia Beat Jans si è detto favorevole a una certa flessibilità. La gravidanza o la presenza di un figlio sono condizioni sufficienti per concludere che esiste un interesse preponderante, ha sottolineato.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 06.06.2024
CN: matrimoni con minori, sempre disaccordo sulle eccezioni
Pur essendo d'accordo sulla necessità di agire per combattere i matrimoni con minorenni, le due Camere continuano ad essere divise sulle eccezioni per mantenere l'unione. Il Consiglio Nazionale ha mantenuto oggi un'ultima divergenza con gli Stati nel progetto di revisione del codice civile volto a tutelare meglio le vittime.
Nei casi in cui l'interessato sia ancora minorenne al momento del procedimento di annullamento, il Governo ha proposto che il giudice possa effettuare una "ponderazione degli interessi": il matrimonio può essere mantenuto se esiste un interesse prevalente per l'interessato.
Il Nazionale ha nuovamente respinto questa eccezione, poiché a suo avviso riduce l'effetto della legge. Diversi oratori, come Mauro Tuena (UDC/ZH), hanno da parte loro espresso il loro disagio per il matrimonio a 16 anni. Alla fine, con 125 contro 64 e 1 astenuto, UDC e sinistra l'hanno spuntata.
La settimana scorsa gli Stati avevano invece ribadito che intendono mantenere l'eccezione. Se venisse eliminata, i matrimoni contratti volontariamente e legalmente in alcuni Paesi dovrebbero essere forzatamente annullati, aveva fatto notare Daniel Jositsch (PS/ZH) a nome della commissione.
Un annullamento non è una separazione, aveva poi aggiunto, ricordando le implicazioni, ad esempio, per il diritto di famiglia e il diritto di asilo. Il plenum aveva specificato che il giudice deve garantire che la continuazione dell'unione corrisponda alla libera volontà del minore.
Oggi in aula è stato ribadito che i matrimoni forzati sono vietati in Svizzera e quelli effettuati all'estero prima dei 16 anni non sono riconosciuti. "Questa eccezione riguarda pertanto i matrimoni all'estero tra i 16 e i 18 anni", ha ricordato Patricia von Falkenstein (PLR/BS) facendo l'esempio di una giovane coppia statunitense - molti stati USA consentono il matrimonio prima dei 18 anni, ma anche Paesi come l'Italia, la Scozia o la Spagna ndr. - che si era sposata volontariamente nel proprio Paese e poi era venuta in Svizzera per studiare. Senza questa eccezione, il loro matrimonio dovrebbe essere annullato.
Anche il ministro di giustizia Beat Jans si è detto favorevole a una certa flessibilità. La gravidanza o la presenza di un figlio sono condizioni sufficienti per concludere che esiste un interesse preponderante, ha sottolineato. Ma la maggioranza del plenum non lo ha seguito.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati, 12.06.2024
Matrimoni con minori, pronta revisione a tutela delle vittime
Bisogna agire per combattere i matrimoni con minorenni. Il Consiglio nazionale si è allineato oggi tacitamente agli Stati per quanto riguarda l'ultima divergenza che restava in merito a un progetto di revisione del Codice civile volto a tutelare meglio le vittime. Il dossier è pronto per le votazioni finali.
Le due Camere erano divise sulle eccezioni per mantenere l'unione. Nei casi in cui l'interessato sia ancora minorenne al momento del procedimento di annullamento, il Governo e gli Stati proponevano che il giudice possa effettuare una "ponderazione degli interessi" e quindi che il matrimonio possa essere mantenuto se esiste un interesse prevalente per l'interessato.
Dopo essersi opposta a più riprese, la Camera del popolo ha deciso oggi di seguire quella dei cantoni. I matrimoni forzati sono vietati in Svizzera e quelli effettuati all'estero prima dei 16 anni non sono riconosciuti. L'eccezione riguarda i matrimoni all'estero tra i 16 e i 18 anni, ha spiegato Sibel Arslan (Verdi/BS) a nome della commissione.
Molti stati USA consentono di sposarsi prima dei 18 anni, ma anche Paesi come l'Italia, la Scozia, eccetera, ha aggiunto, facendo notare che se questa eccezione venisse eliminata, matrimoni contratti volontariamente e legalmente questi Paesi dovrebbero essere forzatamente annullati.
Anche il ministro di giustizia Beat Jans si è detto favorevole a una certa flessibilità. La gravidanza o la presenza di un figlio sono condizioni sufficienti per concludere che esiste un interesse preponderante.
Attualmente, la causa di nullità dei matrimoni con minorenni decade quando il coniuge minore compie 18 anni. Con le modifiche di legge contemplate dalla riforma, il termine della sanatoria sarà posticipato al compimento dei 25 anni affinché i diretti interessati e le autorità abbiano più tempo per far dichiarare nullo il matrimonio.