23.3091 · Interpellanza · 2023-03-08
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale (CF):
1. Il CF è consapevole che, limitando al 12 %, rispettivamente al 10 % la provvigione lato modella, l'OEm-LC (art. 5) non permette ad agenzie di booking a livello internazionale di svolgere le proprie attività in Svizzera? Se sì, quali sono i motivi per mantenere tali limiti nell'ordinanza?
2. Il CF ritiene plausibile che attualmente vi siano agenzie che aggirano la legislazione svizzera per uniformarsi alle prassi a livello internazionale?
3. Il CF ha stimato l'impatto economico e il potenziale di impieghi rappresentato da agenzie di booking internazionali che potrebbero insediarsi in Svizzera?
4. Il CF è pronto ad esaminare una modifica dell'ordinanza e permettere così alle agenzie attive a livello internazionale di insediarsi in Svizzera?
5. Nel caso di collocamento di modelle estere in un paese estero da parte di un'agenzia di booking con sede in Svizzera, si applica la OEm-LC?
Begründung
L'intermediazione di personale nel settore della moda è un'attività che si svolge a livello globale con prassi e condizioni standardizzate. Questa attività fa capo a cosiddette "agenzie booking" alle quali i clienti possono rivolgersi per ingaggiare modelle o modelli per un determinato periodo (spesso molto ristretto). Le agenzie di booking svolgono il ruolo di intermediazione tra modelle e clienti finali e ricercano concretamente opportunità lavorative.
La prassi internazionale a livello remunerativo - non vincolante ma fatta propria dalle maggiori agenzie del settore - prevede una retribuzione per l'agenzia di booking che si compone di provvigioni lato clienti, per un 20 % del valore del contratto e provvigioni lato modella per, approssimativamente, un altro 20 %.
In Svizzera una prassi di questo tipo delle agenzie di booking si scontra con l'Ordinanza concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell'ambito della legge sul collocamento (OEm-LC), che all'articolo 5 (Provvigione di collocamento a carico di fotomodelle e indossatrici) prevede che la provvigione di collocamento ammonti al massimo al 12 % per impieghi di durata inferiore a sei giorni lavorativi, rispettivamente al 10 % per impieghi più lunghi. Questo rende di fatto impossibile un'attività in Svizzera delle grandi agenzie di booking, sottraendo dunque valore aggiunto all'economia del settore. Per il settore dell'intermediazione di modelle, l'eventuale scopo di protezione del personale dell'articolo 5 della OEm-LC applicata alla legge sul collocamento è inoltre difficilmente giustificabile, in quanto le modelle da collocare non sono comunque alla ricerca di un lavoro stabile presso le case di moda, per le quali svolgono invece attività di libere professioniste.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel nostro Paese i servizi di collocamento privati sono riservati ad aziende autorizzate con sede in Svizzera. Le aziende straniere non possono operare in Svizzera senza una sede legale. La legge sul collocamento (LC; RS 823.11) ha lo scopo di tutelare i lavoratori che si rivolgono ad agenzie di collocamento private o pubbliche o di personale a prestito. Anche le fotomodelle rientrano in questa categoria e la definizione di una provvigione di collocamento serve proprio a tutelare queste persone. Un adeguamento della provvigione di cui all'articolo 5 dell'ordinanza sugli emolumenti (OEm-LC; RS 823.113) richiederebbe un adeguamento dell'ordinanza stessa. Un tale adeguamento non è previsto e non cambierebbe il fatto che in Svizzera l'intermediazione dall'estero non è consentita.
2. Un'agenzia che intende operare in Svizzera necessita di un'autorizzazione cantonale. Nel caso delle agenzie di collocamento transfrontaliere serve anche un'autorizzazione federale, rilasciata dalla SECO. Nell'ambito della procedura di autorizzazione viene controllato se i documenti contrattuali delle agenzie sono conformi alla LC, all'ordinanza sul collocamento (OC; RS 823.111) e all'OEm-LC. Non si può escludere che in singoli casi le agenzie non rispettino la LC. In caso di violazioni minori di questa legge, le agenzie vengono ammonite e invitate a ripristinare la situazione legale. In caso di violazioni gravi o ripetute si procede al ritiro dell'autorizzazione.
3. Il potenziale occupazionale delle fotomodelle in Svizzera è presumibilmente assai modesto, soprattutto perché si tratta di impieghi brevi, ripartiti su singole giornate.
4. Non è necessario adeguare l'OEm-LC. Le agenzie straniere hanno già la possibilità di stabilirsi in Svizzera. Inoltre, l'LC definisce unicamente la provvigione massima che l'agenzia può richiedere alle fotomodelle. Non fissa però l'importo della commissione che le agenzie addebitano ai loro clienti. Le agenzie sono completamente libere di praticare i prezzi che vogliono.
5. Sì, l'agenzia ha sede in Svizzera; esiste pertanto un legame con il nostro Paese e le agenzie autorizzate devono osservare e rispettare tutte le disposizioni della LC e le relative prescrizioni attuative.
Risposta del Consiglio federale.