23.3171 · Mozione · 2023-03-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 22a dell'ordinanza sul CO2 (RS 641.711) in modo tale da rendere possibile lo scambio di emissioni di CO2 durante l'intero anno del conteggio, ossia indipendentemente dalla data di immatricolazione del veicolo in tale anno. Inoltre, si deve rendere possibile il trasferimento di un determinato numero di grammi di CO2 al posto di singoli trasferimenti. In questo modo il Consiglio federale può creare un incentivo per gli importatori a non superare i valori obiettivo fissati per le emissioni di CO2, importando un numero maggiore di veicoli ecologici e favorendo così il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2.
Begründung
Da anni è stato istituito a livello internazionale lo scambio di certificati di emissioni di CO2, che in Svizzera tuttavia è limitato dall'articolo 22a dell'ordinanza sul CO2. Secondo tale articolo infatti la cessione deve avvenire, per ogni singolo veicolo e rispettando una determinata procedura burocratica, prima della prima immatricolazione Al momento non è possibile revocare le emissioni cedute. Per tale ragione, nonostante gli oltre 240 000 veicoli soggetti alla tassa sul CO2 e contrariamente alle esigenze degli importatori, lo scambio di emissioni di CO2 è praticamente inesistente.
È quindi necessario rendere possibile tale scambio durante l'intero periodo del conteggio, applicando i principi dell'economia di mercato e i consueti standard internazionali.
1. Le entrate derivanti dallo scambio di emissioni di CO2 creerebbero un incentivo per gli importatori a rimanere al di sotto dei valori obiettivo previsti, il che stimolerebbe a sua volta l'importazione di veicoli ecologici: i grandi e i piccoli importatori promuoverebbero infatti attraverso offerte interessanti l'acquisto di veicoli con sistemi di propulsione alternativi.
2. Tra i grandi importatori lo scambio di emissioni di CO2 avverrebbe direttamente, mentre nel caso dei piccoli importatori e dei singoli cittadini che importano un veicolo esso avverrebbe indirettamente attraverso borse di CO2. Grazie alla elevata flessibilità delle borse non ne deriverebbe alcuno svantaggio per i piccoli importatori.
3. Fino ad oggi nel caso, ad esempio, di 1000 veicoli che emettevano ciascuno 15 grammi di CO2 in meno rispetto al valore obiettivo i rispettivi venditori e acquirenti dovevano presentare all'autorità innumerevoli moduli per richiedere il trasferimento della suddetta quantità di emissioni. Successivamente l'amministrazione procedeva, sulla base della documentazione ricevuta, ai singoli trasferimenti attraverso un processo altamente dispendioso in termini di risorse. Con la modifica richiesta nella presente mozione sarebbe possibile trasferire la stessa quantità di CO2 (15 000 g CO2) presentando un (1) unico modulo e attraverso un (1) solo trasferimento. Ciò consentirebbe uno scambio di emissioni efficiente senza compromettere l'attuale sistema di esecuzione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le prescrizioni sulle emissioni di CO2 sono intese a ridurre le emissioni di CO2 di autovetture, autofurgoni e trattori a sella leggeri nuovi. Come già illustrato dal Consiglio federale nel suo parere del 17 febbraio 2021 alla mozione Regazzi 20.4659 "Importazione di veicoli. Promuovere efficacemente la protezione ambientale senza aiuti statali", nel periodo precedente l'introduzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 è stato esaminato un sistema di negoziazione allo scopo di ridurre le emissioni di CO2. Tale sistema è stato tuttavia scartato a favore dell'attuale regolamentazione ispirata perlopiù a quella europea.
Gli importatori dispongono già oggi di numerosi strumenti e di un sistema particolarmente flessibile. Possono ad esempio compensare i veicoli a elevate emissioni con quelli a emissioni più basse grazie al conteggio dell'intero parco veicoli, oppure costituire raggruppamenti di emissioni con altri importatori. La compensazione reciproca consente agli importatori di evitare sanzioni e anche di gestire parchi veicoli di grandi dimensioni.
Il sistema richiesto dall'autore della mozione comporta diversi svantaggi rispetto a quello attuale. Si instaurerebbe ad esempio una disparità di trattamento tra piccoli e grandi importatori: per i piccoli importatori diventerebbe impossibile procedere a una cessione dopo la prima immatricolazione. L'incasso non sarebbe praticamente più garantito, visto che i passaggi di proprietà possono avvenire in modo rapido e, di conseguenza, le autorità esecutive non avrebbero alcun diritto di regresso contro i successivi proprietari di un veicolo. La possibilità di una negoziazione nel corso dell'anno per i veicoli già immatricolati complicherebbe ulteriormente gli attuali processi esecutivi e aumenterebbe l'onere amministrativo. Al contempo verrebbe facilitata l'importazione di veicoli a elevate emissioni grazie a ulteriori possibilità di ottimizzazione a seguito dell'opzione di scambio dei certificati di emissione di CO2 durante tutto l'anno. Contrariamente a quanto esposto dall'autore della mozione, ciò non comporterebbe una riduzione netta delle emissioni medie di CO2, ma un aumento delle stesse.
L'intento del Consiglio federale è inoltre di semplificare e accelerare costantemente i processi esecutivi. Attualmente vengono create le premesse per una completa digitalizzazione del processo esecutivo. A partire dal 1° gennaio 2024 tutte le attività potranno essere svolte tramite la piattaforma e-GOV del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), 24 h su 24, online, in modo semplice e senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. Tale nuova prassi permetterà di ridurre in modo significativo l'onere amministrativo per gli importatori.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.