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23.3206 · Interpellanza · 2023-03-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

I grandi progetti per le infrastrutture ferroviarie e stradali sono oggetto di decisioni parlamentari e il risultato di un coordinamento a livello federale, cantonale e addirittura intercomunale. I grandi progetti in campo energetico sono di importanza cruciale per la sicurezza energetica nel nostro Paese e garantiscono gli impegni assunti dalla Svizzera con la ratifica dell'accordo di Parigi e con l'attuazione della Strategia energetica 2050 per la transizione energetica. Il perseguimento di obiettivi ambiziosi in materia di sviluppo delle energie rinnovabili, a cui si aggiunge una situazione tesa sui mercato internazionali dell'energia, aumenta gli interrogativi riguardo all'efficacia e all'efficienza dell'attuazione di grandi progetti energetici.

Gli attori coinvolti sono numerosi, in particolare nelle amministrazioni federali, cantonali e comunali, ma anche nelle imprese, associazioni, organizzazioni della società civile o semplicemente tra i privati. Spesso, infatti, i responsabili di questi progetti sono attori locali o regionali, con conseguenti disparità significative nella pianificazione, realizzazione e nel coordinamento delle attività su tutto il territorio svizzero. Durante le fasi preliminari di sviluppo dei progetti, questi attori non sempre lavorano in modo coordinato e ciò può dare origine a dei doppioni, a investimenti poco efficaci e a un impiego poco oculato delle risorse. Inoltre, la mancanza di una pianificazione e di un coordinamento efficaci rischia di aumentare i problemi di ordine giudiziario e amministrativo nonché le resistenze a livello locale. Al fine di garantire la nostra sicurezza energetica e una transizione efficace, è fondamentale migliorare, se necessario, la gestione e il coordinamento dei grandi progetti nel settore dell'energia, sia a livello giuridico che finanziario.

Viste le considerazioni suesposte, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come vengono identificati e coinvolti nel processo gli attori di un grande progetto?

2. Quali misure vengono adottate per assicurare il coordinamento di tutti gli attori di un grande progetto?

3. Viene fatta una valutazione regionale dei mezzi da impiegare?

4. Quali misure vengono adottate per aumentare le possibilità di successo dei maggiori progetti, in particolare per quanto concerne i problemi giuridico-amministrativi?

5. Che cosa è stato fatto negli ultimi cinque anni per migliorare il trattamento dei grandi progetti?

6. Quali altre soluzioni sono state studiate per accelerare la loro attuazione?

7. Come viene valutato un grande progetto una volta concluso, sospeso o abbandonato?

8. Quali misure sono adottate per fare in modo che i principali insegnamenti tratti dalla gestione di ogni grande progetto confluiscano nelle iniziative future?

Stellungnahme des Bundesrates

L'approvvigionamento energetico comprende la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio, la messa a disposizione, il trasporto, la trasmissione, nonché la distribuzione di vettori energetici ed energia fino alla loro consegna al consumatore finale, compresi l'importazione, l'esportazione e il transito. Esso è innanzitutto compito del settore dell'energia. La Confederazione e i Cantoni creano le condizioni quadro necessarie affinché il settore dell'energia possa assumere questo compito in modo ottimale nell'interesse generale. In tale contesto è importante il principio della sussidiarietà, secondo il quale le autorità disciplinano innanzitutto quei compiti che le aziende elettriche non possono svolgere da sole nell'interesse della collettività.

1. I Cantoni sono responsabili delle procedure di autorizzazione per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di impianti per l'impiego di energie rinnovabili. Nel caso di grandi progetti geotermici, fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, il responsabile della pianificazione generale e del coinvolgimento di tutte le parti interessate è di norma il progettista. Nell'ambito di grandi progetti vengono spesso istituiti gruppi di lavoro ai quali partecipano tutti gli attori interessati, compresi i servizi cantonali competenti. Inoltre le procedure previste dalla legislazione in materia di pianificazione del territorio (pianificazione dell'utilizzazione ed eventuale pianificazione direttrice) offrono una possibilità di partecipazione a tutti gli interessati. I Cantoni sono responsabili anche dell'esame dell'impatto sull'ambiente. Per quanto concerne i progetti relativi agli impianti eolici, la Concezione energia eolica della Confederazione offre uno strumento di aiuto che permette di tenere conto degli interessi federali. Data la loro altezza, gli impianti eolici necessitano inoltre quasi sempre di un'autorizzazione specifica dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), grazie alla quale vengono presi in considerazione gli interessi federali e ponderati gli interessi in gioco.

2. Nel settore idroelettrico il progettista provvede a coinvolgere gli attori interessati prima della procedura formale di concessione o di autorizzazione edilizia (prima della presentazione di una domanda). L'autorità che conduce la procedura è responsabile del coordinamento durante la procedura formale (dopo la presentazione della domanda). Le procedure sono disciplinate dal diritto cantonale. Per quanto concerne invece le acque di confine, il DATEC rilascia tutte le autorizzazioni necessarie nell'ambito di una procedura di concessione e di autorizzazione concentrata e coordina le autorità partecipanti. Nel settore eolico il Guichet unique (sportello unico) assicura il coordinamento degli accertamenti riguardanti gli interessi federali. L'UFAC, quale autorità competente, si occupa del coordinamento della procedura di diritto aeronautico per quanto concerne le autorizzazioni degli impianti eolici.

3. Nel settore idroelettrico, in virtù dell'articolo 10 della legge sull'energia (LEne) i Cantoni si impegnano a stabilire sezioni di corsi d'acqua adeguate nei propri piani direttori. Anche nel caso dell'energia eolica i Cantoni devono adempiere un mandato analogo nell'ambito della pianificazione direttrice, in stretta collaborazione con le regioni. Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la Confederazione sta effettuando uno studio sul potenziale degli impianti in campo aperto.

4., 5. e 6. Nell'ambito del primo pacchetto di misure per l'attuazione della Strategia energetica 2050, in virtù dell'articolo 12 della LEne gli impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili a partire da una certa grandezza e importanza sono considerati di interesse nazionale. Nel quadro della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili attualmente in discussione al Parlamento, l'articolo 9bis della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) prevede alcune semplificazioni per i progetti di cui al relativo allegato 1. Dal 1° febbraio 2023 le rimunerazioni uniche per grandi impianti fotovoltaici senza consumo proprio vengono concesse tramite aste.

Il nuovo articolo 71a della LEne promuove e accelera la procedura per la costruzione di grandi impianti fotovoltaici e relative linee di allacciamento. La modifica del 30 settembre 2022 della legge sull'energia che introduce misure urgenti volte a garantire a breve termine l'approvvigionamento elettrico durante l'inverno comprende agevolazioni temporanee per l'autorizzazione di grandi impianti fotovoltaici. Queste disposizioni riguardano un incremento della produzione fino a 2 TWh.

Con la legge urgente concernente l'accelerazione di progetti di parchi eolici avanzati e di grandi progetti di centrali idroelettriche ad accumulazione (22.461 Iv. Pa. CAPTE), le attuali lunghe procedure di autorizzazione nel settore eolico vengono accelerate nel breve periodo e a tempo determinato. Tale legge prevede infatti che le autorità cantonali competenti per i progetti di impianti eolici i cui piani di utilizzazione sono passati in giudicato rilasciano le autorizzazioni edilizie. L'unica autorità di ricorso possibile è il tribunale di appello cantonale. Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto se si tratta di chiarire questioni di diritto di importanza fondamentale. Tali procedure accelerate si applicano a impianti di interesse nazionale con una produzione annua a partire da 20 GWh e fino al raggiungimento dell'obiettivo di incremento di 600 MW di potenza installata.

Il DATEC sta inoltre preparando un messaggio del Consiglio federale concernente l'accelerazione delle procedure di pianificazione, autorizzazione e ricorso relative a impianti per l'impiego di energie rinnovabili di interesse nazionale.

7. e 8. Per quanto concerne l'energia idroelettrica, ad eccezione delle centrali idroelettriche di frontiera, la Confederazione non rilascia concessioni o autorizzazioni e in genere non sostiene valutazioni da parte di terzi. Nel caso delle centrali idroelettriche di frontiera, di norma non viene effettuata alcuna valutazione formale. La Confederazione inoltre non è responsabile della pianificazione e dell'autorizzazione di grandi impianti geotermici, fotovoltaici ed eolici (ad eccezione delle autorizzazioni di diritto aeronautico per impianti eolici menzionate in precedenza). La Confederazione può dare un contributo finanziario a progetti di valutazione di terzi. Inoltre fornisce il suo sostegno alle associazioni di settore che nell'ambito delle proprie attività valutano le ragioni del fallimento di grandi progetti in campo energetico.

Risposta del Consiglio federale.