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23.3238 · Mozione · 2023-03-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Nella Commissione del Consiglio degli Stati

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di integrare la legge federale sulla parità dei sessi (LPar) precisando che i lavoratori non possono essere discriminati direttamente o indirettamente a causa della loro identità sessuale o del loro orientamento sessuale.

Begründung

La legge federale sulla parità dei sessi (LPar) stabilisce che i lavoratori non possono essere discriminati direttamente o indirettamente a causa del loro sesso. Tra i criteri di discriminazione indiretta che possono comportare una disparità di trattamento, la LPar cita lo stato civile, la situazione familiare o una gravidanza (art. 3 cpv. 1 LPar). Come indicato dal Consiglio federale nel suo messaggio concernente la LPar, questi tre criteri sono puramente esemplificativi e si potrebbe ad esempio aggiungere l'orientamento sessuale quale caratteristica potenzialmente discriminatoria (FF 1993 I 1029).

In una decisione di principio del 2019 il Tribunale federale è tuttavia giunto alla conclusione che la mancata assunzione di una persona a causa del suo orientamento sessuale non viola i principi della LPar (DTF 145 II 153). Infatti, una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale non costituisce una disparità di trattamento a causa del sesso, perlomeno fintanto che le donne e gli uomini sono discriminati in ugual misura.

Secondo questa interpretazione, non assumere una donna perché donna violerebbe la LPar, mentre non assumerla perché lesbica, e quindi non una "vera donna", sarebbe conforme al diritto. Infatti, secondo il Tribunale federale, una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale non costituisce una disparità di trattamento a causa del sesso, perlomeno fintanto che le donne e gli uomini sono discriminati in ugual misura.

La LPar deve pertanto essere precisata, considerando in particolare la possibilità di integrare l'elenco non esaustivo di cui all'articolo 3 capoverso 1 LPar:

"Nei rapporti di lavoro, uomini e donne non devono essere pregiudicati né direttamente né indirettamente a causa del loro sesso (nuovo elenco integrato: della loro identità sessuale o del loro orientamento sessuale), segnatamente con riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza".

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Costituzione federale (Cost.; RS 101) prevede, nell'articolo 8 capoverso 2, un divieto generale di discriminazione: nessuno può essere discriminato, in particolare, a causa del sesso o del modo di vita. Secondo la dottrina predominante e la giurisprudenza, questo divieto comprende sia le discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale sia quelle che si fondano sull'identità di genere. Nel suo rapporto del 25 maggio 2016 in adempimento del postulato 12.3543 Naef "Rapporto sul diritto in materia di protezione dalla discriminazione", il Consiglio federale ha esaminato la tematica in maniera approfondita. Ha ritenuto che la protezione delle coppie omosessuali nonché delle persone transgender e intersessuali contro la discriminazione fosse particolarmente lacunosa e ha promesso di rafforzare la protezione in questi settori. Nel frattempo, l'articolo del Codice penale contro la discriminazione razziale (art. 261bis CP; RS 311.0) è stato esteso all'orientamento sessuale, e sono stati introdotti il matrimonio per tutti e una procedura semplificata per il cambiamento del sesso nel registro dello stato civile.

La legge federale sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1) si fonda invece esplicitamente sul mandato legislativo di cui all'articolo 8 capoverso 3 secondo periodo Cost., che impone la realizzazione, di diritto e di fatto, dell'uguaglianza fra donna e uomo in tutti i settori, in particolare nella vita professionale. Dal tenore della legge come pure dalla sua genesi risulta chiaramente che è vietata qualsiasi discriminazione fondata sull'appartenenza a un sesso o su un criterio che può essere adempiuto soltanto da un uomo o una donna. Anche lo scopo della legge espresso nell'articolo 1 LPar mira esclusivamente a "promuovere l'uguaglianza effettiva fra donna e uomo".

Ciò si riflette anche nella giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale può essere considerata una discriminazione a causa del sesso ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LPar soltanto se è atta a discriminare esclusivamente o prevalentemente le persone di un determinato sesso (DTF 145 II 153 consid. 4.5.2). Il Tribunale federale non si è invece espresso sulla questione se la LPar comprende anche le discriminazioni fondate sull'identità di genere. Finora soltanto le competenti autorità di conciliazione cantonali hanno trattato casi in cui una discriminazione fondata sull'identità di genere era stata fatta valere quale violazione della LPar (cfr. banca dati www.gleichstellungsgesetz.ch). L'articolo 4 LPar comprende invece tutte le forme di osservazioni sessiste, quindi anche battute sessiste sull'orientamento sessuale (p. es. DTF 126 III 395, consid. 7c).

Il Consiglio federale è consapevole che alcuni autori della dottrina sostengono una nozione inclusiva del sesso e chiedono di estendere il campo di applicazione della LPar all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Adducono il motivo che un'interpretazione moderna della LPar comprenderebbe le discriminazioni riguardanti tutto il settore LGBTI. Tuttavia, questa estensione modificherebbe l'orientamento della LPar quale legge speciale. Alla luce delle disparità di trattamento tra donne e uomini ancora esistenti nella nostra società, in particolare in ambito professionale, il Consiglio federale ritiene giustificato che la LPar miri a promuovere la parità di fatto tra donna e uomo. Respinge pertanto la modifica chiesta dall'autrice della mozione. Ciò non esclude tuttavia che discriminazioni nel rapporto di lavoro fondate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere possano rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 328 del Codice delle obbligazioni (RS 220) e dell'articolo 6 della legge sul lavoro (RS 822.11).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.