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23.3269 · Interpellanza · 2023-03-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il 7 marzo 2023 la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha dichiarato in Consiglio degli Stati che il Consiglio federale riteneva adeguata per il reato sessuale (violenza carnale qualificata) previsto all'articolo 190 capoverso 2 del nuovo diritto penale sessuale svizzero una pena detentiva minima di un anno. Nel messaggio concernente la revisione del diritto penale sessuale, il Consiglio federale ha tuttavia indicato che la pena minima attualmente vigente per questo reato (pena detentiva di un anno) andava aumentata "per esplicitare meglio l'elevato grado di illiceità di una violenza carnale" (FF 2018 2393).

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Può confermare di aver cambiato opinione su questo tema?

2. Se così fosse, quali sono i motivi alla base di questo dietrofront?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. È esatto che nel 2018, nel disegno di legge federale sull'armonizzazione delle pene (FF 2018 2475, 2482), il Consiglio federale aveva proposto di aumentare da uno a due anni la pena detentiva minima prevista in caso di violenza carnale. Va fatto notare che questo aumento di pena non figurava nell'avamprogetto posto in consultazione nel 2010.

Nella consultazione sulla legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, svolta da febbraio a maggio 2021, la maggioranza dei partecipanti ha respinto un aumento della pena minima in caso di violenza carnale con coazione (art. 190 cpv. 2 P-CP e art. 154 cpv. 2 P-CPM) e chiesto che la pena minima restasse una pena detentiva di un anno, come nel diritto vigente. La maggioranza della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati si è allineata a questa posizione, come risulta dal suo rapporto del 17 febbraio 2022 (FF 2022 687), come pure il Consiglio federale (cfr. il suo parere del 13 aprile 2022, FF 2022 1011).

Risposta del Consiglio federale.