23.3330 · Mozione · 2023-03-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali in modo da consentire l'utilizzazione sistematica del numero AVS da parte degli assicuratori sulla vita. Questo adeguamento è reso necessario dalla modifica della legge federale sull'imposta preventiva (LIP) concernente l'obbligo di indicare il numero AVS nel caso di notifiche concernenti le prestazioni d'assicurazione sulla vita versate alle persone fisiche domiciliate in Svizzera.
Begründung
Il 18 giugno 2021 il Parlamento ha approvato la legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, che prevede in particolare una modifica della LIP. Conformemente all'articolo 38 LIP modificato, per le notifiche concernenti le prestazioni d'assicurazione versate alle persone fisiche domiciliate in Svizzera deve essere indicato il loro numero AVS. La modifica prevede inoltre l'obbligo per queste persone di comunicare il loro numero AVS. Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore, rispettivamente, il 1° febbraio 2023 e il 1° settembre 2022.
Le nuove disposizioni legali non bastano tuttavia per permettere agli assicuratori sulla vita di utilizzare sistematicamente il numero AVS, vale a dire di registrarlo in una banca dati per memorizzarlo in modo duraturo. A tal fine occorrerebbe una modifica dell'articolo 153c LAVS. L'utilizzazione sistematica del numero AVS deve essere infatti prevista da una legge speciale. Nel caso in questione si tratterebbe di introdurre un semplice scambio d'informazioni nel quadro della LIP, che conterrebbe il numero AVS quale identificatore.
La possibilità di utilizzare il numero AVS costituirebbe un'agevolazione soprattutto per i clienti. Permetterebbe per esempio di ridurre la lunghezza dei moduli da compilare in caso di realizzazione di un evento assicurato. Garantirebbe inoltre un migliore coordinamento tra le assicurazioni sociali, in particolare in ambito previdenziale. Ovviamente andrebbero adottate le usuali misure di protezione dei dati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Per utilizzazione sistematica del numero AVS si intende il collegamento del numero AVS con dati personali raccolti in forma strutturata, vale a dire salvati in modo duraturo in una collezione di dati (cfr. art. 153b della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS; RS 831.10]). Per essere legittima l'utilizzazione sistematica necessita di una base legale. La disposizione dell'articolo 38 della legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) impone agli assicuratori di indicare il numero AVS nelle notifiche inviate all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) concernenti le prestazioni d'assicurazione versate alle persone fisiche domiciliate in Svizzera. Questa disposizione riguarda pertanto unicamente la comunicazione di dati tra gli assicuratori e l'AFC, ma non l'utilizzazione sistematica del numero AVS.
Le autorità dispongono di un'autorizzazione generale all'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 153c cpv. 1 lett. a n. 1-3 LAVS). Le persone e organizzazioni che non sono autorità e alle quali sono conferiti per legge compiti amministrativi sono legittimate all'utilizzazione sistematica del numero AVS soltanto se è prevista dalla pertinente legge speciale (art. 153c cpv. 1 lett. a n. 4 LAVS). Un'utilizzazione sistematica di natura puramente privata è esclusa, poiché non è possibile imporre nella stessa misura ai privati i confronti di dati e i correttivi necessari per garantire la qualità dei dati. Inoltre, in caso di utilizzazione sistematica da parte di privati, il rischio di accessi non autorizzati alle collezioni di dati di questi ultimi sarebbe nettamente superiore che in caso di utilizzo da parte delle autorità. Nell'ottica della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni va dunque respinta un'utilizzazione sistematica del numero AVS da parte di privati (cfr. FF 2019 6043, in particolare pag. 6071).
Gli assicuratori sulla vita non sono autorità né svolgono compiti amministrativi. Non rientrano pertanto nel campo d'applicazione dell'articolo 153c capoverso 1 lettera a LAVS e non vanno dunque autorizzati mediante legge speciale a utilizzare sistematicamente il numero AVS, anche perché questo non è necessario per l'adempimento del loro obbligo legale di indicare il numero AVS nelle notifiche inviate all'AFC concernenti le prestazioni d'assicurazione versate alle persone fisiche domiciliate in Svizzera.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.