Mutui agli enti pubblici da parte di organizzazioni private come la Fifa. Quali insegnamenti trarne?
23.3365 · Interpellanza · 2023-03-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Come è stato ampiamente commentato di recente nel dibattito pubblico, diversi enti della Svizzera romanda hanno fatto ricorso a mutui a breve termine concessi da organizzazioni private come ad esempio la FIFA (ma anche l'aeroporto di Ginevra o le casse malati), spesso attraverso società che fungono da intermediari tra creditori e mutuatari. Gli enti mutuanti beneficiavano finanziariamente della possibiltà di applicare condizioni molto favorevoli grazie ai tassi di interesse negativi in vigore. Nel marzo 2023 la FIFA ha annunciato di voler rinunciare a tale pratica.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. un'organizzazione come la FIFA può essere considerata un istituto bancario o un intermediario finanziario ai sensi della legislazione sulla vigilanza dei mercati finanziari?
2. Per le organizzazioni non soggette alla vigilanza della FINMA, esistono comunque requisiti o standard da rispettare in relazione al volume o alla natura di determinate transazioni? In altre parole, un mutuo concesso da un'organizzazione privata che non è un istituto bancario o un intermediario finanziario può sfuggire completamente a qualsiasi meccanismo di vigilanza della FINMA?
3. La Confederazione ricorre a mutui a breve termine concessi da enti che non sono istituti bancari o intermediari finanziari, simili alle pratiche applicate dalle organizzazioni summenzionate? In caso di risposta negativa, quali sono i motivi? In caso di risposta affermativa, quali sono i motivi e quali sono gli enti mutuanti?
4. In generale, il Consiglio federale ritiene che questa pratica secondo cui organizzazioni private concedono prestiti a enti pubblici sia opportuna?
5. Queste modalità di prestito sono legate in modo particolare a un "eccesso" di liquidità presso i creditori in periodi di tassi di interesse negativi. In un simile contesto, il Consiglio federale ritiene ancora giustificata l'imposizione particolarmente privilegiata di un'organizzazione come la FIFA?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole che di recente la concessione di mutui da parte della FIFA a Comuni ed enti pubblici è stata accolta negativamente dall'opinione pubblica. Tuttavia, è importante sottolineare che la concessione di mutui da parte di persone e organizzazioni senza licenza bancaria è generalmente consentita. In linea di principio, ogni Comune o ente pubblico può decidere autonomamente con chi avviare una relazione commerciale nell'ambito della propria strategia di finanziamento e di investimento patrimoniale.
Domanda 1
Poiché l'attività principale della FIFA non rientra nel settore finanziario e la FINMA non accetta a titolo professionale depositi del pubblico, fondamentalmente non può essere considerata una banca secondo la legge sulle banche. Inoltre, la FIFA non è un intermediario finanziario ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro. Di conseguenza, la FIFA non è assoggettata alla vigilanza della FINMA.
Domanda 2
La concessione di crediti o mutui da parte della FIFA è possibile senza previa autorizzazione. In quanto grande associazione economicamente rilevante ai sensi dell'articolo 61 capoverso 2 del Codice civile (CC), la FIFA ha l'obbligo di essere iscritta nel registro di commercio. Inoltre deve fare verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria (art. 69b CC).
Domanda 3
In linea di principio, la Confederazione non contrae mutui diretti a breve termine da enti che non sono istituti bancari o intermediari finanziari ai sensi della legge sulle banche (RU 51 129). Se la Confederazione contrae un mutuo, lo fa attraverso il mercato dei capitali o il mercato svizzero delle operazioni pronti contro termine.
Domanda 4
In quanto compatibili col diritto federale, la Confederazione non è tenuta a giudicare le suddette pratiche relative alla concessione di prestiti da parte di organizzazioni private a enti pubblici.
Domanda 5
In linea di principio, le associazioni sono assoggettate all'imposta, ma possono essere esonerate dall'imposta federale diretta se perseguono uno scopo di utilità pubblica. Secondo una risposta del Consiglio di Stato zurighese a un intervento cantonale (KR 128/2011), la FIFA non è esente dall'imposta, ma è assoggettata a quest'ultima secondo le disposizioni ordinarie. Anche nel caso delle associazioni che non sono esentate dalle imposte per la loro attività di pubblica utilità, lo scopo ideale rappresenta fondamentalmente l'elemento principale. In ragione del loro orientamento sostanzialmente improntato su scopi ideali, a livello federale le associazioni sono assoggettate solamente a un'imposta pari al 4,25 per cento dell'utile netto, che corrisponde alla metà dell'aliquota applicata alle società anonime e alle cooperative (art. 71 LIFD). La FIFA, la cui sede è a Zurigo, è tassata nel Cantone di Zurigo, dove gli utili delle associazioni sono soggetti a una semplice imposta statale del 4 per cento (anziché l'8 per cento per le società di capitali; cfr. art. 76 della legge fiscale del Cantone di Zurigo). In questo senso, la FIFA non gode di alcun privilegio fiscale rispetto ad altre associazioni.
Risposta del Consiglio federale.