23.3398 · Interpellanza · 2023-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
A causa dell'assenza di canali d'ingresso regolari e sicuri, le persone in fuga da conflitti, violenza, violazioni dei diritti umani e persecuzione hanno poche possibilità di cercare protezione in Paesi europei quali la Svizzera senza dover affrontare rotte pericolose. Gli attuali contingenti di reinsediamento sono ben lungi dal soddisfare il fabbisogno. Fondandosi sul progetto di studio "Analisi dei canali d'ingresso complementari in Svizzera", la Segreteria di Stato della migrazione ha analizzato quali strumenti sono disponibili oltre al reinsediamento, giungendo alla conclusione che la Svizzera applica già molte di queste possibilità, tra cui in particolare il visto umanitario. Negli ultimi anni Paesi quali la Germania, l'Italia, la Francia e il Canada hanno istituito, oltre ai loro tradizionali programmi di reinsediamento, nuovi canali d'ingresso complementari per le persone bisognose di protezione. Molti di questi progetti consistono in programmi di sponsorizzazione comunitaria fondati sulla partecipazione di attori locali e/o della società civile. Secondo lo studio, tali programmi sono attuati nell'ambito delle vigenti condizioni quadro in Paesi europei con sistemi comparabili. L'analisi comparata evidenzia che vi sono canali efficaci per accogliere e integrare bene le persone in fuga con l'aiuto di attori della società civile (città, comunità religiose, gruppi di sostegno).
In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
Come adegua la prassi affinché i visti umanitari adempiano il requisito di offrire protezione alle persone vulnerabili e svolgano un ruolo di rilievo quali canali d'ingresso complementari?
Alcune città svizzere hanno a più riprese manifestato la loro disponibilità ad accogliere altri profughi. Ritiene realizzabili progetti pilota ispirati ai programmi menzionati nello studio (in particolare programmi di sponsorizzazione comunitaria) che possano concretizzare questa offerta? Adeguamenti giuridici sono necessari per progetti pilota di questo tipo? In caso affermativo, quali?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La possibilità di presentare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero è stata soppressa con le modifiche urgenti del 28 settembre 2012 della legge sull'asilo (LAsi). Per le persone la cui vita o integrità fisica è manifestamente, direttamente e seriamente minacciata è stato creato un canale d'accesso legale al sistema di protezione in Svizzera: il visto umanitario (art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto, OEV; RS 142.204). Questo strumento non sostituisce la possibilità di presentare una domanda d'asilo presso un'ambasciata, ora abrogata, ma consente di rispondere in maniera specifica a casi particolari. Grazie ad esso, persone minacciate in maniera acuta possono entrare in Svizzera per chiedere asilo anche se provengono da un Paese dal quale né la Svizzera né altri Paesi effettuano reinsediamenti. A parere del Consiglio federale, questo canale di ingresso complementare al reinsediamento svolge quindi già oggi una funzione importante.
2. In Svizzera, i compiti in materia di asilo sono svolti in maniera congiunta dalla Confederazione, i Cantoni, le città e i Comuni. Il Consiglio federale si rallegra che alcune città e Comuni, che svolgono un ruolo importante nell'integrazione dei rifugiati in collaborazione con la Confederazione e i Cantoni, desiderino impegnarsi maggiormente nel settore dell'asilo. La ripartizione dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente all'interno dei Cantoni è disciplinata dal diritto cantonale o da convenzioni ad hoc concluse tra i Cantoni e le loro città o i loro Comuni. Una città o un Comune può quindi impegnarsi, previa intesa con il Cantone, ad accogliere un maggior numero di persone del contingente attribuito dalla Confederazione, sgravando così altre municipalità dello stesso Cantone. I Cantoni sono gli interlocutori competenti anche per quanto concerne le iniziative prese da organizzazioni della società civile per alloggiare persone del settore dell'asilo. Spetta per contro alla Confederazione selezionare le persone da accogliere e garantire il finanziamento del loro alloggio e della loro integrazione durante i primi anni di soggiorno (cinque anni per i rifugiati e sette anni per le persone ammesse provvisoriamente). Occorrerebbe dunque modificare le pertinenti disposizioni legali e finanziarie affinché una città o un Comune possa autonomamente mettere a disposizione più risorse finanziarie per accogliere un maggior numero di rifugiati (reinsediamento). Per le relative spiegazioni si rinvia allo studio "Analisi dei canali d'ingresso complementari in Svizzera" (www.admin.ch/documentazione/comunicati stampa/Analisi dei canali d'accesso complementari; cfr. in particolare i cap. 2 e 3.5), pubblicato dalla Segreteria di Stato della migrazione l'11 ottobre 2022.
Risposta del Consiglio federale.