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A quali conseguenze vanno incontro gli utilizzatori privati e i venditori di pesticidi vietati dopo le varie modifiche delle pertinenti ordinanze?

23.3425 · Interpellanza · 2023-03-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Alla fine del 2022, il Consiglio federale ha reso noto che, a partire dal 1° gennaio 2023, l'autorizzazione di prodotti fitosanitari a scopi privati sarebbe stata vietata "se i prodotti rappresentano determinati rischi per la salute, sono tossici o molto tossici per gli organismi acquatici o comportano un rischio per le api". L'autorizzazione di pesticidi per uso privato sarà riesaminata e se necessario adeguata o revocata entro la fine del 2024. In caso di revoca, le scorte potrebbero essere immesse sul mercato ancora per dodici mesi e dovrebbero essere esaurite nell'arco dei dodici mesi successivi.

In risposta alla mia interpellanza 22.4592, il Consiglio federale ha scritto che nel settore dell'uso non professionale approssimativamente 200 dei circa 400 prodotti fitosanitari ancora oggi autorizzati e presumibilmente 40 degli 80 principi attivi non sarebbero stati più autorizzati e che per l'uso amatoriale non sarebbero più stati consentiti prodotti che presentano i seguenti pericoli per la salute: cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali, tossicità per la riproduzione, sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, gravi lesioni oculari, corrosione cutanea, tossicità acuta (categorie 1-3) o tossicità specifica per organi bersaglio.

L'ordinanza è stata già modificata nel 2020. All'epoca, il Consiglio federale, in risposta alla mia interpellanza 20.4222, aveva scritto che, dal 1° gennaio 2021, 293 principi attivi e 1250 prodotti fitosanitari non sarebbero più stati autorizzati per uso privato.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è la percentuale di prodotti pesticidi autorizzati per uso privato fino alla fine del 2020 rispetto a quella dei prodotti pesticidi che saranno vietati per lo stesso uso a partire dal 1° gennaio 2025?

2. Qual è la percentuale di prodotti non più autorizzati tossici o molto tossici per gli organismi acquatici, pericolosi per le api o particolarmente critici per la salute secondo il summenzionato elenco del Consiglio federale?

3. Delle circa 200 tonnellate di pesticidi venduti ogni anno agli utilizzatori privati, quante giacciono del tutto o in parte inutilizzate nelle cantine, nei capannoni, nelle rimesse da giardino del nostro Paese?

4. Quali sono le conseguenze giuridiche per i giardinieri amatoriali che continuano a utilizzare tali prodotti dopo la revoca dell'autorizzazione? A quali conseguenze vanno incontro se persone terze, per esempio bambini che giocano, subiscono danni causati da prodotti non più autorizzati?

5. Quali sono le conseguenze giuridiche per i venditori che vendono prodotti non più autorizzati agli utilizzatori amatoriali?

Stellungnahme des Bundesrates

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni per l'omologazione di prodotti fitosanitari per gli utilizzatori non professionali il 1° gennaio 2023, il Servizio di omologazione sta esaminando i prodotti fitosanitari interessati in modo da poterne revocare, se necessario, le omologazioni entro il periodo specificato di due anni. Pertanto, al momento non è ancora possibile fornire cifre definitive sui prodotti fitosanitari che non saranno più omologati per uso non professionale dopo l'applicazione di questi nuovi criteri.

1. 380 prodotti fitosanitari sono stati autorizzati per uso non professionale alla fine del 2020. A partire dal 1° gennaio 2025, si stima che saranno ancora 200.

2. Sulla base delle analisi effettuate finora, circa 100 dei 400 prodotti fitosanitari attualmente omologati per uso non professionale sono classificati come tossici o molto tossici per gli organismi acquatici, 60 come pericolosi per le api, uno come cancerogeno e 40 come sensibilizzanti per la pelle. È bene sottolineare che un prodotto fitosanitario può soddisfare anche diversi di questi criteri. I prodotti in questione non soddisfano più i requisiti per l'autorizzazione per uso non professionale. Tuttavia, già attualmente nessun prodotto fitosanitario autorizzato per uso non professionale è classificato come mutageno, tossico per la riproduzione, sensibilizzante per le vie respiratorie, acutamente tossico, con tossicità per organi bersaglio o con effetto corrosivo sulla pelle.

3. Il Consiglio federale non dispone né di dati esatti sulle vendite di prodotti fitosanitari forniti agli utilizzatori non professionali né di informazioni sui prodotti fitosanitari conservati da questi ultimi. Tuttavia, le dimensioni degli imballaggi di questi prodotti sono adatte all'uso privato, il che dovrebbe consentire di consumarli in ampia misura entro il periodo di utilizzo previsto. Chi immette sul mercato prodotti fitosanitari è tenuto a riprenderli e a eliminarli in modo appropriato secondo l'articolo 70 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS 916.161). I prodotti fitosanitari non più utilizzabili possono essere restituiti, altrimenti il proprietario è responsabile della loro eliminazione sicura.

4. Le autorità cantonali preposte all'esecuzione della legge possono contestare l'ulteriore impiego da parte di utilizzatori non professionali dopo la scadenza del periodo di utilizzo e adottare misure appropriate. Inoltre, è punito con l'arresto o la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente violi l'obbligo di diligenza nell'utilizzare sostanze o preparati (art. 50 cpv. 1 lett. b della legge sui prodotti chimici [LPChim; RS 813.1]). In caso di danni a terzi, gli utilizzatori non professionali possono essere responsabili anche civilmente.

5. I Cantoni sono responsabili del controllo dell'osservanza delle limitazioni di fornitura e delle misure da adottare al riguardo. Nel 2022 è stata condotta una campagna per controllare la fornitura di prodotti fitosanitari agli utilizzatori non professionali, i cui risultati saranno pubblicati dall'USAV nei prossimi mesi. Inoltre, è punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente consegna a persone non autorizzate sostanze o preparati pericolosi (art. 49 cpv. 3 lett. g LPChim).

Risposta del Consiglio federale.

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