Lexipedia

23.3504 · Mozione · 2023-04-27

Dipartimento dell'interno

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e l'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) in modo che fra gli assicuratori-malattie e gli assicurati sia possibile concludere contratti pluriennali facoltativi.

Begründung

Gli assicuratori-malattie offrono con successo modelli assicurativi alternativi che permettono all'assicurato, d'intesa con l'assicuratore, di limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 41 cpv. 4 LAMal). Nel caso in cui vengano stipulate assicurazioni che prevedono una scelta limitata dei fornitori di prestazioni secondo l'articolo 41 capoverso 4, gli assicuratori possono ridurre i premi.

I modelli assicurativi alternativi sono particolarmente apprezzati: basti pensare che tre quarti degli assicurati hanno stipulato un modello assicurativo di questo genere. Questi modelli possono inoltre essere promossi attraverso un vincolo volontario a lungo termine degli assicurati alla scelta limitata dei fornitori di prestazioni. È necessario pertanto adeguare la LAMal affinché sia possibile concludere contratti pluriennali facoltativi. In tal modo, in futuro potranno essere costituite collettività con una durata contrattuale pluriennale. Occorre fare in modo che gli assicuratori e i loro assicurati possano impegnarsi per una durata contrattuale più estesa, in modo, per esempio, che si possa investire in misure di prevenzione, e che gli assicurati rimangano in salute il più a lungo possibile o, in caso di patologie croniche, ricevano un'assistenza di alta qualità al minor costo possibile. In questo contesto, si deve valutare in base a quali criteri gli assicurati possono disdire anticipatamente il contratto (p. es. in caso di aumento eccessivo dei premi).

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie si basa in gran parte sulla regola dell’annualità. Secondo il principio della copertura dei bisogni, le entrate dovute ai premi di un anno devono coprire tutte le spese legate alla pratica dell’assicurazione malattie dello stesso anno. Gli assicurati possono cambiare assicuratore ogni anno, o anche semestralmente per l’assicurazione ordinaria. Possono cambiare ogni anno anche il modello assicurativo e la franchigia. Per garantire l’attrattività dei contratti pluriennali facoltativi, gli assicuratori dovrebbero concedere importanti sconti. Tuttavia, le riduzioni sono ammesse solo per le differenze di costi risultanti dalla scelta limitata dei fornitori di prestazioni (art. 101 cpv. 2 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie; RS 832.102).

Circa la metà degli assicurati non genera alcun costo. Il fatto che questi assicurati sarebbero probabilmente interessati a stipulare un contratto pluriennale non permetterebbe tuttavia di realizzare risparmi, e la concessione di uno sconto per contratti pluriennali superiore a quello accordato per contratti annuali non si tradurrebbe in risparmi effettivi. Di conseguenza, il Consiglio federale teme che il sistema proposto non comporterebbe una riduzione dei costi, ma soltanto una diminuzione dei premi incassati che dovrebbe essere compensata dagli altri assicurati.

Il Consiglio federale tiene inoltre a sottolineare che i premi sono approvati soltanto per un anno e che gli assicuratori possono modificare unilateralmente le condizioni d’assicurazione. Ritiene quindi necessario garantire agli assicurati la possibilità di cambiare assicuratore conservando il modello assicurativo. Tuttavia, dato l’ampio margine di manovra degli assicuratori nella gestione delle forme particolari d’assicurazione, non è certo che un altro assicuratore offra un modello assicurativo analogo.

Secondo la mozione, i contratti pluriennali dovrebbero essere facoltativi. Allo stesso tempo, gli assicuratori potrebbero continuare a offrire contratti annuali con scelta limitata dei fornitori di prestazioni. Il numero di forme di assicurazione a disposizione degli assicurati aumenterebbe e calerebbe di conseguenza la consistenza dei singoli collettivi. Per gli assicuratori è difficile fissare premi attendibili per gli effettivi molto piccoli, che corrono quindi un rischio elevato di fluttuazioni indesiderate dei premi. D’altra parte, ogni assicurato può già scegliere tra circa 150 modelli diversi, a seconda della propria situazione e della propria franchigia. La moltiplicazione dei modelli assicurativi renderebbe il sistema più complicato per gli assicurati e aumenterebbe l’onere amministrativo degli assicuratori e dell’autorità di vigilanza.

Per finire, il Consiglio federale rammenta che la proposta dei contratti pluriennali è già stata respinta a tre riprese, una volta nell’ambito di una votazione popolare (Legge federale sull’assicurazione malattie. Revisione parziale. Managed Care, FF 2004 4977) e due volte dal Parlamento (LAMal. Misure destinate a contenere l’evoluzione dei costi, FF 2009 5049; iniziativa parlamentare Borer 15.468 "Rafforzamento della responsabilità individuale nella LAMal"). Nell’ambito dell’assicurazione privata, il legislatore ha optato per la direzione opposta: fino al 31 dicembre 2021, le imprese d’assicurazione erano libere di stabilire nelle loro condizioni la durata dei contratti e il termine di disdetta. Dal 1° gennaio 2022, invece, lo stipulante può recedere dal contratto alla fine del terzo anno con un preavviso di tre mesi (art. 35a cpv. 1 della legge sul contratto d’assicurazione; RS 221.229.1).