23.3535 · Interpellanza · 2023-05-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nell'ambito del progetto "myRIDE" Alliance SwissPass sta testando un nuovo sistema tariffario al fine di verificare l'applicazione di una tariffa digitale che si adatti all'"intensità di utilizzo oscillante" dei viaggiatori e sia calcolata a posteriori. Ciò significa che il costo del biglietto è determinato dal rispettivo consumo individuale del passato e, a tal fine, le corse devono essere registrate da uno smartphone nonché salvate ed elaborate in forma digitale. Inoltre, non sono più possibili pagamenti analogici.
La nuova tariffa digitale solleva varie questioni in materia di obbligo di trasporto e tariffario, indicazione dei prezzi, libera scelta del mezzo di pagamento e protezione dei dati.
Chiediamo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.
1. È a conoscenza del progetto "myRide" di Alliance SwissPass? Se sì, quali servizi federali sono stati finora contattati in merito?
2. Molte persone non hanno i mezzi, né tecnici né finanziari (carta di credito, beneficiari dell'aiuto sociale), presupposti da una tariffa elettronica, o hanno esigenze specifiche. Il Consiglio federale ritiene che la tariffa elettronica complichi l'accesso ai trasporti pubblici e, quindi, violi l'obbligo di trasporto stabilito dall'articolo 12 LTV?
3. Sussiste una base legale per il calcolo del prezzo sulla scorta del consumo individuale del passato? Se no, la Confederazione prevede di crearla?
4. Se il prezzo del biglietto è determinato sulla scorta del comportamento individuale (tariffa elettronica), come intende garantire il Consiglio federale
a. "condizioni simili per gli utenti che si trovano in situazioni simili" e che non sia limitata "in modo sproporzionato la scelta tra le singole offerte di prestazioni"
(art. 15 cpv. 3 LTV)?
b. che le tariffe "sono applicabili a tutti allo stesso modo" e anche "pubblicate" (art. 15 cpv. 5 LTV)?
5. A suo parere lo scopo dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (prezzi simili) è rispettato se il prezzo del biglietto è conteggiato solo a posteriori sulla scorta di una tariffa individuale (tariffazione successiva)?
6. Una tariffa elettronica limita la libera scelta del mezzo di pagamento?
7. Nella nuova tariffa elettronica vengono registrati, in forma digitale, tutti i dati del viaggio ("tracciamento"). Il Consiglio federale ritiene che il progetto in questione presenti problemi di rispetto della protezione dei dati?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è venuto a conoscenza del progetto "myRide" nell'ambito del suo rapporto in adempimento al postulato Reynard (19.4199 - Per trasporti pubblici accessibili e coerenti) e del rapporto del CDF del 28 febbraio 2023 (PA 22747) concernente la verifica del progetto GITA. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) fa parte dell'organizzazione di progetto. Alliance SwissPass è in contatto con l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) per l'introduzione di una bigliettazione automatizzata e anonimizzata.
2. / 6. L'introduzione della tariffa elettronica correlata a un mezzo di pagamento esclusivamente digitale è un'ipotesi di lungo periodo (2035). L'esperienza degli ultimi anni, in particolare del periodo COVID-19, mostra che per l'acquisto dei biglietti si prediligono sempre più mezzi di pagamento digitali rispetto al contante. Ciò vale fondamentalmente per tutte le fasce della popolazione. Pro Senectute Svizzera, ad esempio, a fine 2022 ha dichiarato di non essere preoccupata per l'introduzione di mezzi di pagamento digitali e che già oggi la maggior parte degli anziani è capace di muoversi nel mondo digitale. Attualmente in Svizzera la maggioranza dei pensionati è già in possesso di un cellulare o di uno smartphone e nei prossimi dodici anni la quota è destinata ad aumentare. In ogni caso, nell'ambito del progetto myRide si cercano anche soluzioni per le persone che non hanno accesso a un sistema di bigliettazione digitale. Pertanto, non vi è violazione dell'articolo 12 LTV.
3. La formazione e, quindi, il calcolo dei prezzi rientrano nell'ambito di competenza delle imprese di trasporto. Queste sono tenute a fissare le tariffe per i loro servizi, che stabiliscono le condizioni alle quali si applica un determinato prezzo del trasporto e delle altre prestazioni connesse. Le tariffe devono essere definite in funzione della portata e della qualità della prestazione, nonché dei costi dell'offerta (art. 15 LTV). La legge non contiene ulteriori precisazioni. Le basi legali non escludono il calcolo del prezzo sulla scorta del consumo individuale del passato, né lo impongono. Le imprese di trasporto sono piuttosto libere nello stabilire le tariffe, purché prevedano condizioni simili per gli utenti che si trovano in situazioni simili (art. 15 cpv. 3 LTV). Qualora dai lavori di approfondimento del progetto myRide dovesse risultare che l'attuale base legale è insufficiente per l'introduzione della tariffa elettronica prevista dal settore, il Consiglio federale nell'ambito del rapporto in adempimento al postulato Reynard valuterà la situazione e deciderà se elaborare un apposito progetto da porre in consultazione.
4a. La tariffa elettronica si trova appena in fase di elaborazione. Da aprile 2023 nella regione di Zurigo sono in corso progetti pilota i cui risultati saranno discussi in seno ai gruppi di lavoro myRide. Poiché l'UFT è integrato a diversi livelli nell'organizzazione di progetto, fin dalla fase di creazione della tariffa la Confederazione può influire sui lavori di attuazione in modo da garantire il rispetto dell'articolo 15 capoverso 3 LTV.
4b. La tariffa elettronica riflette le decisioni tariffarie, ad esempio su gamma, categorie di età, tariffe per bici. Queste disposizioni tariffarie saranno, come già oggi, pubblicamente accessibili.
5. L'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211)non si applica ai prezzi dei biglietti per il trasporto pubblico di viaggiatori. In questo contesto è determinante, quale legge speciale, la LTV, ossia il suo articolo 15. Poiché l'obbligo di pubblicazione (art. 15 cpv. 3 LTV) vale anche per le tariffe elettroniche, è garantita la possibilità di calcolare e comparare previamente i prezzi di ogni comportamento ipotizzato nell'uso dei trasporti.
7. Alliance SwissPass lo chiarirà in collaborazione con l'IFPDT.
Risposta del Consiglio federale.