23.3556 · Postulato · 2023-05-04
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La mobilità internazionale è in continuo aumento. Attualmente, si contano circa 800 000 svizzeri all’estero e l’assicurazione malattie costituisce spesso un problema per i nostri concittadini che si trasferiscono in un Paese non appartenente all’UE o all’AELS. Normalmente, quando si lascia la Svizzera non si può restare assicurati presso la propria cassa malati. Nei Paesi in cui non si è automaticamente coperti da un’assicurazione pubblica, si è dunque obbligati a sottoscrivere un’assicurazione malattie privata.
Questa soluzione non comporta alcuna difficoltà per i giovani. Le persone più mature, potenzialmente più costose, non sono invece interessanti agli occhi delle compagnie assicurative e per loro diventa difficile, se non impossibile, stipulare un’assicurazione, soprattutto se affette da patologie preesistenti. Può dunque capitare che, in caso di malattia improvvisa, si vedano negare l’accesso al trattamento medico per mancanza di copertura assicurativa o di risorse finanziarie proprie, il che può equivalere a una condanna a morte. Un’aberrazione, se pensiamo che queste persone hanno pagato per una vita i premi dell’assicurazione di base svizzera, magari senza mai percepire prestazioni.
Il Consiglio federale è pregato di illustrare in un rapporto come gli svizzeri all’estero che hanno versato premi per un certo numero di anni possano, se lo desiderano, mantenere l’assicurazione di base presso una cassa malati svizzera.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’assicurazione sociale contro le malattie si basa sul principio del domicilio; la nazionalità non ha alcuna rilevanza. Tutte le persone domiciliate in Svizzera devono stipulare obbligatoriamente un’assicurazione malattie (art. 3 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione malattie; RS 832.10). Con questa disposizione il legislatore persegue due obiettivi. Da un lato vuole evitare che, in caso di malattia, qualcuno non sia in grado di pagare le cure e vi debba quindi provvedere la collettività. Dall’altro, intende garantire la solidarietà tra persone sane e persone malate, tra uomini e donne, nonché tra giovani e anziani. In genere i premi sono versati laddove ci si avvale di prestazioni mediche.
I premi sono fissati in base al principio della copertura dei bisogni. I premi di un anno devono coprire i costi attesi del medesimo anno. I premi approvati per il 2023 coprono pertanto i costi attesi per il 2023 (costi per le prestazioni, compensazione dei rischi, costi amministrativi ecc.) per assicurato nel rispettivo Cantone. In virtù del sistema di copertura dei bisogni è pertanto irrilevante per quanto tempo una persona sia stata assicurata o quante prestazioni abbia percepito durante questo periodo. Non esiste un conto sanitario individuale.
In linea di principio, con il trasferimento del domicilio al di fuori della Svizzera l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie cessa. Eccezioni sono previste in accordi bilaterali con l’UE e l’AELS oppure in virtù di accordi sulla sicurezza sociale con Stati che non fanno parte dell’UE o dell’AELS, per esempio la Convenzione sulla sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord. Taluni gruppi di persone che si trasferiscono in uno Stato dell’UE/AELS o nel Regno Unito (p. es. pensionati e frontalieri) rimangono pertanto tenuti ad avere un’assicurazione malattie in Svizzera (art. 1 cpv. 2 lett. d–ebis ordinanza sull’assicurazione malattie [OAMal; RS 832.102]). L’obbligo assicurativo continua a valere anche per i lavoratori distaccati che vengono trasferiti dalla Svizzera in un altro Paese (art. 4 OAMal).
Gli svizzeri che acquisiscono domicilio in un Paese extraeuropeo hanno la possibilità, a seconda dello Stato, di assicurarsi al nuovo domicilio, secondo i termini di legge, contro le conseguenze della malattia o di stipulare un’assicurazione privata. C’è inoltre la possibilità di una cosiddetta "assicurazione malattie facoltativa": ai sensi dell’articolo 7a OAMal, gli assicuratori possono offrire alle persone che sono state soggette all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie la continuazione dei rapporti d’assicurazione su base contrattuale. Il contratto può essere stipulato con lo stesso assicuratore o con un altro. L’Ufficio federale della sanità pubblica è a conoscenza di almeno tre maggiori assicuratori che offrono simili prodotti assicurativi. I rapporti assicurativi sottostanno alla legge federale sul contratto d’assicurazione (RS 221.229.1).
Gli svizzeri che fanno ritorno in patria riportandovi il domicilio sono riassoggettati all’obbligo assicurativo a partire dal primo giorno. Nella sua risposta all’interpellanza Carobbio Guscetti 14.4241 "Assicurazione di base delle cure medico-sanitarie facoltativa per gli svizzeri all’estero", il Consiglio federale ha ritenuto sufficienti le norme allora vigenti sull’obbligo assicurativo per gli svizzeri all’estero. Le basi non sono sostanzialmente cambiate nel frattempo.
Per questi motivi il Consiglio federale è del parere che il rapporto auspicato dall’autrice del postulato non sia necessario al momento attuale.