23.3632 · Mozione · 2023-06-08
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le leggi fiscali della Confederazione in maniera tale che la costituzione di capitale proprio non sia svantaggiata rispetto all’assunzione di capitale di terzi, ma trattata allo stesso modo sotto il profilo fiscale. Analogamente alla deduzione fiscale degli interessi sul capitale di terzi occorre dedurre un interesse calcolato sui fondi propri.
Begründung
Le crisi che si sono susseguite negli ultimi anni (ad es. crisi legata al Covid-19, inflazione, crisi energetica) hanno dimostrato quanto sia importante che le imprese riescano a predisporre riserve finanziarie. In tal senso occorre promuovere la costituzione di capitale proprio. Il diritto fiscale vigente per le persone giuridiche, che presenta elementi che favoriscono il capitale di terzi rispetto al capitale proprio e incentivano la creazione di debito, deve essere adeguato nel seguente modo. In futuro, la costituzione di capitale di terzi e quella di capitale proprio dovranno essere trattate allo stesso modo sotto il profilo fiscale. Ciò incentiverà le imprese ad adottare misure preventive e a essere pronte ad affrontare la prossima crisi. Senza l’attuale svantaggio fiscale forse anche le banche aumenterebbero di propria iniziativa la loro copertura con fondi propri. Nel rapporto in adempimento al postulato 20.3544 Noser, pubblicato il 16 dicembre 2022, il Consiglio federale aveva indicato l’accrescimento dell’attrattiva del capitale proprio come possibile misura per rafforzare la resilienza.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l’obiettivo di un sistema fiscale che instauri la parità di trattamento tra capitale proprio e capitale di terzi e non eserciti un effetto distorsivo sulle decisioni delle imprese in merito alla struttura del capitale. Il diritto vigente contempla tuttavia disposizioni contrarie a questo postulato della neutralità della struttura del capitale.
Nel quadro dell’imposta sull’utile, gli interessi sul capitale di terzi sono deducibili, non però i costi del capitale proprio. La Riforma III dell’imposizione delle imprese (RI imprese III), che il Popolo ha respinto alle urne il 12 febbraio 2017, prevedeva la deduzione degli interessi figurativi sul capitale proprio. La forte restrizione della deducibilità degli interessi sul capitale proprio nel progetto Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (RFFA) che è seguito alla RI imprese III è uno dei risultati del compromesso raggiunto con gli ambienti politici. D’altro canto, nemmeno la misura prevista nella RI imprese III avrebbe permesso di concretizzare appieno la neutralità della struttura del capitale, dal momento che la deduzione riguardava soltanto una parte del capitale proprio.
Anche la tassa d’emissione e l’imposta sul capitale sono riscosse unicamente sul capitale proprio, che in tal modo viene penalizzato rispetto al capitale di terzi. L’abolizione della tassa d’emissione è stata respinta in occasione della votazione popolare del 13 febbraio 2022. L’imposta sul capitale è riscossa dai Cantoni in virtù della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14). Dal 2009 i Cantoni possono computare l’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale, cosa che permette di sopprimere l’imposta sul capitale dal momento in cui l’impresa raggiunge un determinato livello di redditività. La Confederazione non riscuote più l’imposta sul capitale dal 1998.
L’eliminazione degli svantaggi fiscali che colpiscono il capitale proprio comporterebbe per la Confederazione e i Cantoni una diminuzione delle entrate di vari miliardi di franchi. Si porrebbe pertanto il problema della compensazione di tale calo. In linea di principio l’introduzione di un’imposta sugli utili da capitale potrebbe essere una soluzione. Tuttavia, l’assenza di un’imposizione degli utili privati realizzati su titoli privilegia per l’appunto il finanziamento mediante capitale proprio, in quanto l’aumento di valore dei titoli di partecipazione è esente da imposta. Nel 2014, in occasione della consultazione relativa alla RI imprese III, il Consiglio federale aveva proposto di introdurre un’imposta sugli utili da capitale applicabile ai titoli. La misura era però stata respinta e non era stata ripresa nel relativo messaggio del Consiglio federale.
Inoltre, per i grandi gruppi di imprese bisogna tenere conto della possibile introduzione dell’imposizione minima del 15 per cento prevista dall’OCSE. La base di calcolo di tale imposizione minima non comprende infatti alcuna deduzione per i costi del capitale proprio. Una simile deduzione non avrebbe effetto per le imprese interessate dall’imposizione minima dell’OCSE la cui imposizione, dopo deduzione dei costi del capitale proprio, è inferiore all’aliquota d’imposta minima del 15 per cento.
In conclusione, sia gli svantaggi summenzionati che colpiscono il finanziamento mediante capitale proprio rispetto a quello attraverso il capitale di terzi sia l’introduzione di un’imposta sugli utili da capitale sono stati recentemente oggetto di progetti legislativi che, almeno in parte, sono stati respinti in occasione delle votazioni popolari. Inoltre, le conseguenze di una deduzione dei costi del capitale proprio dovrebbero essere rivalutate tenendo conto dell’introduzione dell’imposizione minima dell’OCSE. Per questi motivi il Consiglio federale non ritiene opportuno, per il momento, avviare un progetto legislativo in merito.