Lexipedia

Ricongiungimenti familiari in Svizzera con cittadini di paesi extra UE/AELS. Stop al privilegio dei cittadini UE rispetto a quelli svizzeri

23.3658 · Mozione · 2023-06-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di attivarsi affinché anche ai cittadini UE residenti in Svizzera, nel caso di ricongiungimenti familiari con persone di Stati terzi, si applichino i requisiti previsti per i cittadini svizzeri nella LStrI, e non altri criteri più largheggianti.

Begründung

Al ricongiungimento familiare di un cittadino svizzero o di una cittadina svizzera con uno straniero/a (caso tipico: il coniuge) proveniente da uno Stato terzo, si applica la Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LstrI). Quest'ultima implica che il permesso B del familiare vada rinnovato ogni anno.

Il trattamento riservato al cittadino UE che risiede in Svizzera è invece più vantaggioso. Nel suo caso, il permesso B per il familiare straniero proveniente da uno Stato terzo ha la durata di 5 anni. Il familiare di un cittadino UE proveniente da uno Stato terzo viene di fatto trattato come se fosse lui stesso cittadino UE.

Ciò accade perché i familiari, anche provenienti da uno Stato terzo, di cittadini UE/AELS sottostanno all'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), che non prevede il rinnovo annuale del titolo di soggiorno, ma gli conferisce una durata di 5 anni.

L'ALC genera dunque, in Svizzera, un privilegio dei cittadini UE rispetto a quelli elvetici. Ciò non è accettabile. Il CF deve pertanto attivarsi affinché anche ai cittadini UE residenti in Svizzera, in materia di ricongiungimenti familiari con persone di Stati terzi, vengano applicati i criteri che valgono per i cittadini elvetici, e non altri più largheggianti.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che, in materia di ricongiungimento familiare, i familiari di cittadini UE residenti in Svizzera ai quali è applicabile l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) beneficiano in linea di massima di condizioni più favorevoli rispetto ai familiari stranieri di cittadini svizzeri sottoposti alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).

Reciprocamente, i cittadini svizzeri e i loro familiari che si insediano sul territorio di uno Stato UE beneficiano delle stesse condizioni applicabili ai cittadini europei e ai loro familiari che vivono nel nostro Paese.

Inasprire il diritto nazionale sul soggiorno in Svizzera dei familiari di cittadini europei non sarebbe compatibile con l’ALC.

Ricongiungimenti familiari in Svizzera con cittadini di paesi extra UE/AELS. Stop al privilegio dei cittadini UE rispetto a quelli svizzeri | Lexipedia | Lexipedia