23.3662 · Interpellanza · 2023-06-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel febbraio del 2020 il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione concernente una modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), che si è conclusa il 20 maggio 2020. Obiettivo della revisione era in particolare quello di definire il calcolo della tariffa nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG.
La modifica prevede nella fattispecie che sia determinato un valore di riferimento sulla base dei costi del fornitore di prestazioni. A tale scopo è necessario calcolare i costi per singolo caso o giornalieri corretti per il grado di gravità di tutti i fornitori di prestazioni in Svizzera e, in seguito, scegliere come valore di riferimento l’importo che in rapporto al numero di fornitori di prestazioni corrisponde al massimo al 25° percentile.
Questa modifica dell’OAMal prevista a suo tempo non è ancora entrata in vigore soprattutto a causa della forte opposizione dei Cantoni.
Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quale importo a carico dell’AOMS avremmo risparmiato per il 2022 se questa modifica dell’ordinanza (valore di riferimento corrispondente al 25° percentile) fosse entrata in vigore in tempo utile per le trattative tariffali 2022?
2. Quali sarebbero state le ripercussioni sui premi da pagare nel 2023?
3. Quando prevede di porre in vigore la modifica dell’OAMal?
4. Perché è stato proposto il 25° percentile e non un valore inferiore più vantaggioso per coloro che pagano i premi (p. es. il 15° percentile)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Va constatato che, dalla revisione della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) nel settore del finanziamento ospedaliero avvenuta nel 2009, gli attori competenti non sono riusciti a creare in tutta la Svizzera le condizioni concorrenziali previste dalla legge per sopperire all’assenza di meccanismi di mercato. Data la determinazione delle tariffe non uniforme, nell’ambito della sua giurisprudenza il Tribunale amministrativo federale ha invitato il Consiglio federale, in qualità di autorità cui compete l’emanazione di ordinanze, a emanare disposizioni sul benchmarking entro un termine adeguato. Pertanto nel 2020 il Consiglio federale ha posto in consultazione una modifica di ordinanza volta a creare un metodo di determinazione delle tariffe concreto e uniforme per tutta la Svizzera, che simuli una formazione dei prezzi in condizioni di concorrenza. Viene così concretizzata la disposizione di legge che prevede che le tariffe si rifacciano alla remunerazione degli ospedali che forniscono la prestazione tariffata assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso. L’avamprogetto posto in consultazione prevede quale valore di riferimento per il confronto dell’efficienza tra gli ospedali svizzeri il 25° percentile.
Per quanto riguarda le possibili stime delle ripercussioni sui costi di un tale valore di riferimento per l’efficienza occorre osservare che, anche con le disposizioni del summenzionato avamprogetto di modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), le tariffe applicabili restano il risultato di una negoziazione tra i partner tariffali. Pertanto possono essere fatte stime concrete dei possibili risparmi sui costi soltanto con riserva. I dati della pubblicazione annuale dei costi per singolo caso degli ospedali dell’Ufficio federale della sanità pubblica permettono comunque di effettuare una stima approssimativa. Per quanto riguarda il valore di riferimento per l’efficienza, finora la prassi dei Cantoni si è consolidata su valori intorno al 40° percentile, anche se il Tribunale amministrativo federale ha tutelato anche confronti sulla base del 50° percentile. Passando dal 40° al 25° percentile, un confronto basato sui dati dei costi del 2019 indica un potenziale di risparmio a favore dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) di circa 170 milioni di franchi per il 2022. Se e in quale misura sia possibile sfruttare questo potenziale dipende in ultima analisi dai partner tariffali, nonché dai Cantoni in qualità di autorità competenti per l’approvazione. Anche con l’avamprogetto del Consiglio federale continueranno a essere possibili tariffe individuali per singolo ospedale.
2. Sulla base della stima approssimativa del potenziale di risparmio a favore dell’AOMS di cui sopra, intorno ai 170 milioni di franchi, l’avamprogetto avrebbe avuto sui premi del 2023 un effetto di contenimento dei costi di circa mezzo punto percentuale.
3. Come esposto al punto 1, nel 2020 è stata effettuata una procedura di consultazione concernente l’avamprogetto summenzionato. I risultati di questa consultazione e gli eventuali adeguamenti dell’avamprogetto sono stati esaminati approfonditamente. A tal fine si sono svolti diversi scambi con gli attori interessati.
4. Nella scelta del percentile occorre tenere conto dell’obiettivo legato alla revisione della LAMal nel settore del finanziamento ospedaliero di contenere l’aumento dei costi nel settore ospedaliero stazionario garantendo al contempo l’accesso a cure di alta qualità. Alla luce di questa considerazione, il Consiglio federale aveva proposto nell’avamprogetto per la procedura di consultazione il 25° percentile come valore di riferimento.