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Adeguamento urgente dell'ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale

23.3700 · Interpellanza · 2023-06-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 18 gennaio 2023 il Tribunale cantonale del Cantone di Basilea Campagna ha emesso una sentenza negativa per l’ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale (RS 832.107).

1. Come e quando il Consiglio federale intende reagire alla chiara giurisprudenza della sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna?

2. Come giustifica l’emanazione di questa ordinanza sbagliata, che ora pone i Cantoni di fronte a situazioni difficili da risolvere?

3. Come e quando intende affrontare gli evidenti problemi di alfabetizzazione dei dati adeguando, ossia migliorando, le analisi e i modelli dei dati in questo settore?

Begründung

Nel giugno del 2021 il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza citata nel titolo allo scopo di limitare il numero massimo di medici nel settore ambulatoriale. Pur nata dalle migliori intenzioni in fatto di politica finanziaria, quest'ultima si è però rivelata una farsa dal punto di vista giuridico e della politica sanitaria. Ora, a tre anni dalla sua emanazione, si va delineando il quadro seguente:

  • una sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna del 18 gennaio 2023, risultata deleteria per l’ordinanza;
  • prove evidenti del fatto che la metodologia di rilevazione dell’OBSAN non è orientata al fabbisogno, ma alle cifre d’affari degli studi medici attualmente in attività e quindi è causa di una penuria di medici di famiglia in alcuni Cantoni;
  • una resistenza molto strenua contro l’ordinanza in tutta la Svizzera, dato che quest’ultima, più che garantire l’assistenza medica, la mette a repentaglio e quindi pregiudica in maniera ingiustificata dei diritti fondamentali.

L'ordinanza, che non è di per sé illegittima, non è in grado né di ridurre i costi in maniera sensata e duratura, né di garantire quella sicurezza dell’assistenza sanitaria che paradossalmente ne era lo scopo, ma comporterà piuttosto l’emanazione di ordinanze cantonali arbitrarie. Per quanto riguarda la sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna (del 18 gennaio 2023), occorre precisare sinteticamente che le disposizioni cantonali sulla revisione della LAMal e sull’ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale sono norme di diritto cantonale autonomo. Con la revisione delle disposizioni a livello federale, la Confederazione ha concesso al Cantone un ampio margine di manovra. Nell’ambito del disciplinamento della procedura di autorizzazione e dell’attuazione delle limitazioni delle autorizzazioni il Cantone è tenuto a emanare disposizioni di fondamentale importanza, che proprio per questo motivo devono avere forma di legge. La legge da emanare può delegare la competenza di emanare norme più dettagliate al Consiglio di Stato, a condizione che i presupposti necessari siano soddisfatti. Di conseguenza, i Consigli di Stato non dispongono attualmente della competenza necessaria per emanare l’ordinanza sulle autorizzazioni contestata.

Già oggi vi sono Cantoni, come per esempio il Cantone del Vallese, irritati dall’ordinanza menzionata con la sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna. Ancora più irritanti sono le interpretazioni palesemente errate dei dati dell’OBSAN. Le sole cifre d’affari degli ambulatori medici non offrono informazioni adeguate su una copertura corretta del fabbisogno a livello regionale e cantonale! È ovvio che per determinare il fabbisogno sarebbero necessari indicatori come tempi d’attesa, previsioni sull’evoluzione demografica della popolazione e sul fabbisogno futuro o analisi del fenomeno dello "shift" (ossia dell’invio di pazienti a specialisti con specializzazione analoga a quella che sarebbe necessaria), in modo da evitare valutazioni errate che avrebbero ripercussioni drammatiche sulla qualità dell’assistenza. Ciononostante il modello di calcolo dell’OBSAN, sulla base del quale i Cantoni sono tenuti ad attuare l’ordinanza, non tiene conto di questi aspetti importanti, sebbene già nel febbraio 2021, in occasione della procedura di consultazione concernente proprio questa ordinanza, siano pervenute dozzine di pareri che facevano presente il problema e richiedevano di conseguenza correzioni concrete a livello di alfabetizzazione dei dati.

Occorre intervenire con urgenza.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La decisione del 18 gennaio 2023 del tribunale cantonale di Basilea Campagna è una decisione formale non materiale. Il tribunale cantonale ritiene che, dato il carattere fondamentale delle disposizioni in questione, queste avrebbero dovuto essere emanate dall’autorità legislativa cantonale sotto forma di legge e non dall’autorità esecutiva mediante ordinanza. Come minimo la legge cantonale avrebbe dovuto prevedere una delega esplicita all’autorità esecutiva, come proposto ora dal governo cantonale. A questo proposito è opportuno menzionare a titolo d’esempio ciò che è stato fatto nel Cantone di Soletta, la cui modifica della legge cantonale è stata votata e approvata dal Popolo il 18 giugno 2023. La decisione del tribunale cantonale non mette quindi in discussione i criteri e i principi metodologici definiti dal Consiglio federale nell’ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale (RS 832.107) e di conseguenza non richiede alcun intervento a questo livello.

2. L’ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale definisce un approccio solido dal punto di vista metodologico che è stato elaborato in stretta collaborazione con i Cantoni e gli attori del settore (assicuratori e fornitori di prestazioni). Occorre notare che i numeri massimi di medici non dipendono solamente dai tassi di approvvigionamento delle cure pubblicati dal Dipartimento federale dell’interno (DFI). I tassi infatti registrano soltanto le differenze regionali per quanto concerne il ricorso alle prestazioni, tenendo conto della struttura della popolazione e dei flussi di pazienti. Per determinare i numeri massimi di medici, i Cantoni devono prendere in considerazione anche l’offerta medica (espressa in equivalenti a tempo pieno) e possono prevedere fattori di ponderazione che riflettono le specificità regionali o legate al settore di cui non tengono conto i tassi di approvvigionamento. I fattori di ponderazione devono basarsi su elementi analitici come sistemi di indicatori o valori di riferimento, in linea con le considerazioni espresse dall’autore dell’interpellanza. Per di più, i Cantoni dispongono altresì del necessario margine di discrezionalità, poiché non devono porre limitazioni in tutti i campi e in tutte le regioni, ma possono selezionare quelli che presentano un’offerta ritenuta eccedentaria, allo scopo di garantire agli assicurati l’accesso a prestazioni appropriate, di qualità elevata ed economiche. In questo modo il Consiglio federale ha tenuto conto dell’aspetto federalista dell’articolo 55a della legge sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) nel quadro dell’elaborazione dell’ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale.

3. I componenti del metodo dovranno essere aggiornati con i dati più recenti e il metodo riesaminato a intervalli regolari. Il DFI ha avviato il primo riesame dei tassi di approvvigionamento, che dovrebbe concludersi nel 2024. A questo proposito, all’inizio dell’estate del 2023 l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha già avuto un primo scambio con gli attori interessati, che hanno potuto comunicare all’UFSP gli ambiti tematici ritenuti prioritari per il riesame. Il contenuto di quest’ultimo terrà conto in particolare delle priorità in fatto di miglioramento del metodo espresse dai Cantoni e dagli attori del settore.

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