23.3736 · Interpellanza · 2023-06-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il 16 marzo 2021 il Parlamento ha approvato l’oggetto 19.037 «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi). Iniziativa popolare e il suo controprogetto indiretto», determinando così la modifica dell’articolo 3 LCSI che pone il divieto di geo-blocking. In Svizzera l’Amministrazione non svolge studi di mercato atti ad analizzare le conseguenze della regolamentazione sui prezzi; difatti, secondo la risposta all’interpellanza Michaud Gigon 21.4011 «Azione della Confederazione in materia di concorrenza sleale», la SECO non ha né i mezzi né le competenze per effettuare studi del genere. Invece il Consiglio d’Europa nel suo rapporto del 2018 «First short term review of the geo-blocking situation» evidenzia gli effetti positivi del divieto di geo-blocking, sottolineando al contempo il ruolo decisivo delle autorità di vigilanza e regolamentazione. Il rapporto illustra anche la possibilità di estendere l’applicazione del geo-blocking ai contenuti protetti dal diritto d’autore come gli e-book e lo streaming. In Svizzera, però, tali contenuti non sono soggetti al divieto di geo-blocking e ciò si traduce in un sovraccosto difficilmente giustificabile come quello registrato per gli abbonamenti in streaming, che nel nostro Paese sono mediamente più cari del 25 % rispetto ai Paesi vicini (RTS, «On en parle», 8 aprile 2022). Al fine di affrontare adeguatamente la questione del monitoraggio degli effetti derivanti dal divieto di geo-blocking nonché della sua estensione, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
– Che impatto avrebbe sui prezzi svizzeri l’estensione del divieto di geo-blocking ai contenuti protetti dal diritto d’autore?
– Quali sono i contenuti protetti dal diritto d’autore che ne risentirebbero maggiormente?
– Quali modifiche legislative sarebbero necessarie oltre a quella dell’articolo 3a LCSI?
– Che impatto ha avuto sui prezzi svizzeri il recente divieto di geo-blocking?
– Al fine di approfondire maggiormente la precedente domanda, di quali strumenti necessita l’Amministrazione federale per monitorare l’impatto del recente divieto di geo-blocking sui prezzi svizzeri?
Stellungnahme des Bundesrates
Il divieto di massima del geo-blocking privato è sostanzialmente disciplinato dall’articolo 3a capoverso 1 della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), entrata in vigore il 1° gennaio 2022. In linea con il regolamento europeo, l’articolo 3a capoverso 2 LCSl prevede tuttavia una serie di eccezioni a questo divieto e, in riferimento ai contenuti protetti dal diritto d’autore, figurano anche i servizi audiovisivi. Tale eccezione mira ad armonizzare il diritto svizzero con quello dell’UE e intende ugualmente salvaguardare l’attuale prassi di finanziamento dei film, che si basa su un complesso sistema di licenze. Estendere il divieto di geo-blocking privato ai servizi audiovisivi potrebbe avere conseguenze negative sulle strutture di finanziamento dei film esistenti e sul funzionamento del mercato cinematografico (anche quello svizzero). Al contrario, tutti gli altri contenuti protetti dal diritto d’autore sono soggetti al divieto di massima del geo-blocking privato, così gli altri prodotti e servizi.
1. e 2. L’estensione del divieto di geo-blocking ai servizi audiovisivi produce alcuni effetti sull’andamento dei prezzi di questo tipo di servizi che dipendono, da un lato, dal numero di clienti in Svizzera a cui viene negato l’accesso a servizi comparabili offerti all’estero e, dall’altro, dal numero di persone che scelgono effettivamente questa opzione. Tuttavia, il Consiglio federale non dispone di dati che gli consentano di valutare la natura e l’entità dell’uso (ipotetico) di contenuti protetti dal diritto d’autore nella vendita a distanza, né di dati sulle variazioni di prezzo che si sono verificate in seguito all’attuazione del divieto nei settori a cui si applica.
3. Se i servizi audiovisivi venissero eliminati dall’elenco delle eccezioni di cui all’articolo 3a capoverso 2 LCSI, essi rientrerebbero nel divieto di geo-blocking di cui all’articolo 3a capoverso 1, non rendendo dunque necessarie ulteriori modifiche legislative. A livello contrattuale, invece, andrebbe adeguata l’attuale prassi in materia di concessione di licenze per le opere audiovisive.
4. e 5. Il divieto di geo-blocking privato è entrato in vigore il 1° gennaio 2022, ma il Consiglio federale non dispone ancora dei dati necessari per valutarne l’impatto. La raccolta dei dati comporterebbe un pesante onere amministrativo, anche perché la disposizione si applica all’economia nel suo complesso, e quindi potenzialmente a tutti i prodotti e servizi presenti sul mercato. Inoltre, al di là della raccolta dei dati, è ancora troppo presto per analizzare gli effetti della nuova disposizione: una valutazione adeguata richiede un numero maggiore di osservazioni e un periodo di tempo più lungo. Peraltro, è difficile considerare specificamente gli effetti della regolamentazione sull’andamento dei prezzi, dato che sono in gioco una moltitudine di fattori, tra cui i tassi di cambio, l’innovazione tecnologica e il comportamento dei consumatori. Infine, per quanto a conoscenza del Consiglio federale, non è stata ancora emessa alcuna sentenza ai sensi della nuova disposizione, il che rende ancora più difficile valutare la portata pratica della regolamentazione.