Lexipedia

23.3741 · Postulato · 2023-06-15

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile

Wortlaut

I nostri beni culturali sono tenuti in grande considerazione. Purtroppo, la guerra condotta in modo spietato in Ucraina dimostra che numerosi musei e monumenti sono stati minacciati, trafugati o distrutti dagli effetti della guerra.

La Svizzera deve disporre di un concetto di attuazione in cui siano definite le misure attuate dalla Confederazione per evacuare e mettere in sicurezza i beni culturali in caso di pericoli naturali, tecnologici o sociali su larga scala oppure di conflitto armato su suolo nazionale. Il rapporto deve indicare se e come i nostri beni culturali possono essere dislocati (anche a grandi distanze), messi in sicurezza o conservati sottoterra. In questo contesto, si dovrebbe considerare la possibilità di garantire una cooperazione con i Paesi vicini per il reciproco deposito a titolo fiduciario dei beni culturali.

Occorre inoltre indicare quali mezzi possono essere utilizzati e come sono regolate le responsabilità tra i competenti uffici federali, cantonali e comunali, le istituzioni culturali pubbliche e private, la protezione civile e l’esercito.

Begründung

Uno studio della primavera 2023 che analizza gli effetti della guerra di aggressione russa sulla popolazione ucraina e le conclusioni da trarre per la protezione della popolazione svizzera, evidenzia delle lacune nella protezione della popolazione. Lo studio è disponibile sul sito https://www.maja-riniker.ch/politik-1/studie-zivilschutz.

Gli eventi in Ucraina dovrebbero quindi essere un campanello d’allarme per i responsabili della protezione dei beni culturali e i curatori del nostro Paese. La protezione dei beni culturali in Svizzera è considerata esemplare a livello internazionale. Il Consiglio federale lo ha ribadito con la «Strategia in materia di protezione del patrimonio culturale minacciato 2019-2023». La legge federale del 20 giugno 2014 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, catastrofi e situazioni d’emergenza (RS 520.3) è una base giuridica completa che permette di attuare la Convenzione dell’Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. L’articolo 12 stabilisce che il Consiglio federale può custodire a titolo fiduciario beni culturali provenienti da zone di guerra o di crisi. Su richiesta di uno Stato terzo, la Svizzera può mettere a disposizione un deposito protetto («safe haven») per mettere al sicuro i beni culturali minacciati da un conflitto armato, una catastrofe o una situazione d’emergenza. La custodia a titolo fiduciario si basa su un accordo bilaterale stipulato tra il Consiglio federale e il governo dello Stato terzo.

Di conseguenza, esistono due possibilità per la protezione dei beni culturali mobili: l’evacuazione verticale in rifugi, o l’evacuazione dei beni in zone sicure, nonostante i rischi posti dai lunghi trasporti, sottraendoli così anche a eventuali furti o saccheggi. Per taluni beni potrebbe quindi essere necessario prendere in considerazione la custodia a titolo fiduciario in depositi protetti di altri Paesi. È vero che a livello locale e regionale, le organizzazioni di protezione civile e gli specialisti delle istituzioni adottano i preparativi per l’evacuazione dei beni culturali mobili. Ma come per tutte le operazioni di questo tipo, il concetto non funziona se non è stato esercitato in precedenza.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La protezione dei beni culturali in Svizzera è ben preparata per affrontare un conflitto armato, una catastrofe o una situazione d’emergenza. Tuttavia, la guerra in Ucraina dimostra che possono concretizzarsi anche scenari la cui probabilità d’insorgenza era stimata come molto bassa. È quindi opportuno verificare periodicamente i concetti esistenti alla luce degli ultimi sviluppi per individuare eventuali punti deboli o lacune.

In caso di conflitto armato, catastrofe o situazione d’emergenza, la protezione dei beni culturali è un compito coordinato di Confederazione, Cantoni e Comuni, disciplinato dalla legge federale del 20 giugno 2014 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (LPBC; RS 520.3).

La Confederazione prepara ed esegue le misure di protezione per i beni culturali di sua proprietà o a essa affidati. L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) gestisce l’Inventario svizzero dei beni culturali d’importanza nazionale e regionale (Inventario PBC), ossia i monumenti storici, i siti archeologici e le collezioni di musei, archivi e biblioteche. L’Inventario PBC consente alle organizzazioni d’emergenza (responsabili cantonali PBC, pompieri, polizia e protezione civile) e all’esercito di identificare i beni culturali al fine di proteggerli rapidamente in caso di bisogno.

I Cantoni prevedono misure di protezione per gli oggetti dell’Inventario PBC. Per esempio, allestiscono la documentazione per la messa in sicurezza, i piani d’emergenza e dei microfilm con le informazioni per un’eventuale riparazione o ricostruzione e predispongono rifugi sotterranei per beni culturali.

Poiché la protezione dei beni culturali in caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati rientra anche nei compiti della protezione civile (art. 28 cpv. 1 lett. e della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC; RS 520.1]), ogni anno si tengono corsi di formazione per i quadri della protezione civile. I Cantoni svolgono esercitazioni d’emergenza nell’ambito di corsi di formazione continua, a volte in collaborazione con le istituzioni culturali. Anche gli stati maggiori dell’esercito, nei loro curriculi formativi vengono formati sulla protezione dei beni culturali.

La Confederazione mantiene contatti a livello nazionale e internazionale nel campo della protezione dei beni culturali, in particolare attraverso la sua partecipazione all’UNESCO a Parigi (organi di governance della Convenzione dell’Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato). Per prima in questo campo, la Confederazione mette a disposizione di Stati terzi, su richiesta, un deposito protetto («safe haven») per la custodia a titolo fiduciario dei beni culturali mobili minacciati da un conflitto armato o da una situazione d’emergenza. In caso di conflitto armato o situazione d’emergenza, naturalmente anche la Svizzera potrebbe ricorrere a questo porto sicuro se necessario.

Secondo il Consiglio federale, le misure attualmente adottate per proteggere adeguatamente il patrimonio culturale svizzero in caso di conflitto armato, catastrofe o situazione d’emergenza sono sufficienti. L’elaborazione di un concetto complementare non è quindi necessaria al momento, ma sarà esaminata nel contesto dell’analisi della guerra in Ucraina.