Promuovere la multimodalità e agire a favore del clima attraverso la deduzione dell'abbonamento generale o dell'abbonamento per i trasporti pubblici
23.3749 · Mozione · 2023-06-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica della legge federale sull’imposta federale diretta e della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni introducendo per tutti i contribuenti la possibilità di dedurre il prezzo effettivo di acquisto di un abbonamento generale o di un abbonamento per i trasporti pubblici.
Begründung
Le abitudini di mobilità in Svizzera sono in continua evoluzione. Occorre quindi promuovere la multimodalità consentendo a tutti i contribuenti di dedurre dalle imposte il prezzo effettivo di acquisto di un abbonamento generale o di un abbonamento per i trasporti pubblici. Tale provvedimento andrà a vantaggio di tutti i contribuenti, soprattutto di quelli che non possono dedurre un importo per le spese di trasporto come, in particolare, gli studenti, i pensionati, le persone che assistono i propri congiunti e i casalinghi. Il Consiglio federale potrà inoltre tenere conto della deduzione delle spese di trasporto fra il domicilio e il luogo di lavoro attualmente valida per i lavoratori dipendenti. Questa mozione consentirà anche di sostenere indirettamente i trasporti pubblici, il potere d’acquisto di tutti i contribuenti nonché di promuovere uno spostamento verso queste modalità di trasporto.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Nel diritto vigente le spese per l’acquisto degli abbonamenti summenzionati sono deducibili purché si tratti di spese di conseguimento del reddito (segnatamente spese professionali) e la deduzione non sia limitata nell’importo (ad es. art. 26 cpv. 1 legge federale del 14.12.1990 sull’imposta federale diretta, LIFD, RS 642.11 e art. 9 cpv. 1 legge federale del 14.12.1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, LAID, RS 642.14). La deduzione delle spese di conseguimento del reddito è conforme al principio costituzionale dell’imposizione secondo la capacità economica.
Se l’abbonamento non viene utilizzato a fini di conseguimento del reddito, sussistono spese corrispondenti al tenore di vita. La deduzione di tali spese contraddice il summenzionato principio dell’imposizione secondo la capacità economica e pertanto va respinta. Inoltre, l’introduzione di questa nuova deduzione comporterebbe una diminuzione delle entrate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni di entità non quantificabile a causa della mancanza di dati.