23.3804 · Postulato · 2023-06-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a verificare e armonizzare le basi legali relative all’esecuzione in materia di siti contaminati. In particolare vanno verificati i seguenti punti:
- aggiornamento periodico dell’allegato all’ordinanza sui siti contaminati (OSiti) con l’aggiunta di ulteriori valori di concentrazione
- armonizzazione dell’esecuzione
- armonizzazione dei valori limite delle ordinanze ambientali, ossia OSiti, OPSR, O suolo, OPPD, OPAc
Begründung
L’ordinanza sui siti contaminati (OSiti) definisce a livello nazionale il quadro di riferimento in materia di esecuzione. In linea di principio, tuttavia, quest’ultima è regolamentata in maniera molto disomogenea e il controllo di alcune sostanze, come ad esempio la benzidina, varia da sito a sito.
Occorre verificare l’allegato all’ordinanza sui siti contaminati e fare in modo che in futuro vengano inserite sostanze relativamente diffuse e dannose per la salute come la benzidina. A cadenza periodica l’allegato dev’essere integrato con l’aggiunta di nuovi importanti inquinanti (emerging pollutants). Soltanto così sarà possibile assicurare uno standard di qualità nazionale nella gestione dei siti contaminati. Se la benzidina fosse regolamentata in questa ordinanza o elencata nell’allegato, le misurazioni necessarie nel quartiere Klybeck di Basilea, ad esempio, sarebbero state effettuate già anni fa e il livello di conoscenze attuali sarebbe maggiore. Soltanto se definiti nell’ordinanza sui siti contaminati, i valori possono essere resi vincolanti per tutta la Svizzera. Anche in futuro compariranno sempre nuovi inquinanti per i quali non esistono valori limite. La OSiti deve pertanto essere integrata a cadenza periodica. Elencando le varie sostanze nell’ordinanza sui siti contaminati, si ottiene una maggiore sensibilizzazione e la sostanza in questione sarà tendenzialmente inclusa in un’indagine.
L’esecuzione in materia di siti contaminati dev’essere inoltre armonizzata a livello intercantonale. I Cantoni, infatti, definiscono le loro responsabilità in modo diverso, il grado di conoscenze tecniche non è omogeneo tra di loro e vi sono disparità anche a livello di esecuzione. Occorre inoltre che i valori limite delle sostanze problematiche siano armonizzati tra tutte le ordinanze. I valori limite e le condizioni per lo smaltimento dei materiali (ordinanza sui rifiuti, OPSR), i valori di concentrazione per la valutazione del deterioramento del suolo e del sottosuolo (ordinanza sui siti contaminati, OSiti, e ordinanza sul deterioramento del suolo, Osuolo) e i valori limite per l’immissione nelle acque (OPAc) e l’erogazione di acqua potabile (ordinanza sull’acqua potabile, OPPD) devono essere standardizzati.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
I circa 70 valori di concentrazione riportati negli allegati all'ordinanza sui siti contaminati (OSiti; RS 814.680) riguardano gli inquinanti presenti più facilmente in un sito inquinato. Questi valori vengono regolarmente riesaminati e aggiornati. L'OSiti può essere integrata con ulteriori sostanze rilevanti a livello svizzero. In adempimento della mozione 22.3929 Maret "Definire nelle ordinanze dei valori specifici per i PFAS", è in corso una verifica per definire quali valori per le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) debbano essere integrati nell'OSiti.
Le indagini in un sito inquinato si basano sulla storia del sito e sulle sostanze in esso utilizzate e non sulla presenza o meno di una sostanza che figura nell'elenco dell'OSiti. Qualora in un sito venisse identificata una sostanza rara non elencata nell'OSiti, il Cantone deve definire, previa approvazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), il valore di concentrazione per il caso specifico e in base agli attuali dati tossicologici (secondo l'all. 1 cpv. 1 e l'all. 3 OSiti). Questo valore ha lo stesso carattere vincolante dei valori di concentrazione fissati nell'OSiti. Questa procedura permette di condurre indagini adeguate alle circostanze. La procedura di determinazione di tali valori è definita nell'aiuto all'esecuzione dell'UFAM.
La benzidina menzionata nel postulato veniva utilizzata nella fabbricazione di sostanze coloranti ed è stata infatti rilevata in siti nella zona di Basilea e nel Cantone del Vallese. A causa del suo utilizzo passato, non si prevede di individuare benzidina nei siti inquinati della Svizzera, né nei circa 10 000 siti già esaminati né in quelli in corso di verifica. I Cantoni di Basilea Città e del Vallese hanno stabilito i valori di concentrazione della benzidina specifici per ogni sito, mentre il Cantone di Basilea Campagna ha inserito la benzidina nei suoi programmi di misurazione nei siti contaminati. Non sussiste pertanto alcuna necessità esigenza di aggiungere all'OSiti un valore di concentrazione per la benzidina.
Come già fatto notare dal Consiglio federale in relazione all'interpellanza 23.3358 Brenzikofer "Benzidina. Garantire la qualità e l'armonizzazione dell'esecuzione in materia di siti contaminati", l'armonizzazione dell'esecuzione a livello federale è garantita. In linea di massima, l'OSiti fornisce un quadro chiaro per un'esecuzione uniforme in tutta la Svizzera. Inoltre, l'UFAM ha pubblicato un aiuto all'esecuzione per ogni fase di trattamento. Con il fondo OTaRSi, l'UFAM, in qualità di autorità esecutiva, dispone di uno strumento efficace per garantire un'esecuzione uniforme.
L'armonizzazione con altre ordinanze nel settore ambientale è assicurata attraverso i rimandi tra l'OSiti e l'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12). Attualmente sono in corso i lavori di revisione dell'O suolo, che, tra l'altro, hanno come obiettivo l'ulteriore armonizzazione con l'OSiti e l'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600). Se dall'esame dei valori di concentrazione dell'OSiti menzionato in precedenza dovesse emergere la necessità di un adeguamento, verrà valutato anche l'adattamento dei valori in altre ordinanze in materia ambientale.
Ai fini dell'armonizzazione tra diritto ambientale e diritto alimentare (p. es. l'ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico, OPPD; RS 817.022.11) avviene un regolare scambio tra gli uffici federali nell'ambito del quale vengono esaminati anche eventuali adeguamenti delle ordinanze.