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23.3844 · Mozione · 2023-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di armonizzare l’attuazione nazionale della Convenzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla lotta alla corruzione con i vigenti standard OCSE:

1. istituendo un quadro normativo adeguato per tutelare le persone che denunciano irregolarità nel settore privato;

2. aumentando la pena massima prevista per le persone giuridiche nell’articolo 102 del Codice penale svizzero.

Begründung

L’OCSE critica sempre più aspramente la Svizzera, perché le lacune individuate nel dispositivo svizzero di lotta alla corruzione continuano a sussistere senza che siano messi in campo sforzi reali per colmarle.

Deplora che due vecchie raccomandazioni sulla tutela delle persone che denunciano irregolarità nel settore privato e sull’aumento della pena massima prevista dalla legge per la corruzione non siano state attuate. L’OCSE ha sensibilizzato di conseguenza anche la delegazione parlamentare recentemente istituita per partecipare alle attività nel quadro dell’OCSE. Ciò ha suscitato in seno alla delegazione discussioni su possibili stimoli che consentano di trattare il problema sul piano politico.

Senza un quadro normativo vincolante con misure a tutela delle persone che denunciano irregolarità nel settore privato, la Svizzera si ritrova particolarmente isolata in Europa. Dal 2021 la direttiva UE 2019/1937 esige che gli informatori che denunciano infrazioni al diritto dell’Unione vengano tutelati sia nel settore pubblico che in quello privato.

Per quanto riguarda le sanzioni per le persone fisiche e giuridiche, la Convenzione OCSE esige che siano «efficaci, proporzionate e dissuasive» (art. 3 par. 1). Secondo l’OCSE, le vigenti sanzioni secondo l’articolo 102 del Codice penale, limitate a cinque milioni di franchi svizzeri, non adempiono questi criteri.

Il richiesto inasprimento delle disposizioni permette di lottare più efficacemente contro la corruzione ed evita un ulteriore aumento della pressione internazionale sulla Svizzera in questo ambito.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Pur sostenendo la richiesta della mozione di adeguare il dispositivo di lotta alla corruzione e adottare eventuali misure supplementari, il Consiglio federale formula tuttavia le riserve seguenti.

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui sarebbe opportuno istituire un quadro giuridico specifico per tutelare le persone che denunciano possibili comportamenti illeciti nel settore privato. Per questo motivo, nel 2013 ha presentato al Parlamento un disegno di legge sulla tutela in caso di segnalazione di irregolarità prima di sottoporgli, su sua richiesta, un messaggio aggiuntivo nel 2019 (13.094). Entrambi i progetti sono stati respinti, nonostante fossero noti la posizione dell’OCSE e dei suoi Stati membri come pure gli sviluppi del quadro normativo europeo in materia. Nel 2020, nell'ambito dei pertinenti dibattiti, il Consiglio federale ha dunque indicato di non aver l’intenzione di presentare ulteriori proposte. Da allora, sul piano nazionale non vi sono stati né aspetti né segnali che facciano intravedere la possibilità di un consenso politico. Nemmeno la presente mozione contiene nuovi indicatori politici che permettano di attendersi un progetto in grado di raccogliere la maggioranza dei consensi. Senza proposte concrete che godano di un ampio sostegno in Parlamento, l’elaborazione di un terzo disegno sembra già compromessa.

2. La pena massima di 5 milioni di franchi prevista dall'articolo 102 del Codice penale (CP; RS 311.0) costituisce soltanto un aspetto dell'arsenale penale contro le imprese colpevoli. Negli anni scorsi in diversi casi, oltre a infliggere multe milionarie, sono stati infatti anche confiscati valori patrimoniali fino a 200 milioni di franchi (cfr. in particolare il decreto di accusa del Ministero pubblico della Confederazione del 21 dicembre 2016 nei confronti della società brasiliana O. SA). In complesso, l'applicazione dell'articolo 102 CP può implicare pesanti sanzioni per le imprese. Il Consiglio federale non vede dunque né una necessità né un margine legale per aumentare il massimale delle multe che possono essere inflitte alle imprese secondo il suddetto articolo, come chiede la mozione. Per le persone fisiche, il massimale previsto nel CP ammonta in linea di principio a 10 000 franchi (art. 106 CP; nel diritto penale accessorio l’importo massimo è talvolta ben più elevato, ad es. fino a 500 000 franchi in applicazione dell'art. 131 della legge federale sui giochi in denaro, RS 935.51). Per le imprese, il massimale fissato nel CP è quindi di gran lunga più elevato. La pena comminata di 5 milioni di franchi è in rapporto con l’illecito che risulta dalla carente organizzazione. Occorre rammentare che l'articolo 102 capoverso 2 CP non punisce fattispecie quali il riciclaggio di denaro o la corruzione, bensì carenze organizzative nel dispositivo volto a prevenire tali reati. Questo articolo sanziona dunque il fatto di non aver impedito un reato, non la sua commissione. In concreto si può trattare di complicità (art. 25 CP), talvolta commessa soltanto per negligenza. Dunque in linea di massima la cornice edittale non dipende dal reato in questione (p. es. riciclaggio di denaro o corruzione). La capacità finanziaria dei gruppi svolge solo un ruolo di secondo piano nella definizione della cornice edittale, mentre è importante quando un giudice stabilisce la pena. Vista la possibilità di confiscare valori patrimoniali, l'articolo 102 CP può pertanto implicare sanzioni penali estremamente elevate. Come noto, l'OCSE non condivide l'opinione secondo cui la confisca costituisce una sanzione penale e la Svizzera continuerà dunque a esaminare le richieste a tale riguardo e a cercare una soluzione.

Il Consiglio federale continua a seguire la discussione a livello internazionale, in particolare nel quadro dell’OCSE e dell’UE, e resta aperto a un adeguamento del dispositivo di lotta alla corruzione. In questo contesto rinvia anche alla strategia del Consiglio federale contro la corruzione 2021-2024 con l’obbligo di esame della Confederazione per quanto riguarda le sanzioni contro persone giuridiche che è previsto nella misura 27.