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23.3878 · Interpellanza · 2023-06-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

In Svizzera il trasporto aereo gode di un trattamento fiscale privilegiato. In primo luogo, il fatto che il cherosene sia esente dall’imposta corrisponde a un’agevolazione indiretta. In secondo luogo, meno del 4 per cento dell’intero fatturato del settore aereo in Svizzera soggiace all’imposta sul valore aggiunto (IVA). Oltre alla fornitura, trasformazione, riparazione, manutenzione, locazione e al noleggio di aeromobili, sono esenti dall’imposta anche la fornitura di beni destinati all’approvvigionamento diretto e altre prestazioni di servizi concernenti le operazioni di carico e gestione di aeromobili. Vi rientrano, ad esempio, la ristorazione a bordo, la fornitura di stoviglie e posate monouso e di carta igienica, i servizi di pulizia e diverse tasse aeroportuali.

Il trasporto aereo è una delle forme di mobilità più inquinanti. Le agevolazioni fiscali indirette creano falsi incentivi e distorcono la concorrenza con altri mezzi di trasporto più rispettosi dell’ambiente, quali il treno.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande.

- Di quanto aumenterebbe il gettito fiscale della Confederazione se i voli internazionali che decollano dalla Svizzera venissero assoggettati all’IVA all’aliquota normale?

- Secondo l’articolo 24 della Convenzione di Chicago del 1944, il contenuto (ovvero le provviste che restano a bordo) di un aeromobile che si dirige verso il territorio di un altro Stato contraente è esente da dazio e altre tasse. Vi è un trattato internazionale che vieta l’imposizione fiscale dei voli internazionali?

- Vi è una convenzione internazionale che vieta l’imposizione fiscale dei biglietti per i voli internazionali?

- Vi è la possibilità, per la Svizzera, di riscuotere l’IVA sulla tratta dei voli internazionali percorsa sul territorio nazionale?

- I voli interni sono assoggettati all’IVA? In caso di risposta affermativa: a quali condizioni?

- Vi sono anche altre forme di mobilità internazionale, come i viaggi internazionali in treno, che sono esenti dall’IVA?

Stellungnahme des Bundesrates

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un’imposta sul consumo. Il luogo del consumo di una prestazione ne definisce il campo di applicazione. Se la prestazione è consumata all’estero, la procedura non è interessata dall’IVA svizzera.

Per quanto riguarda i trasporti di persone, all’articolo 8 capoverso 2 lettera e della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA; RS 641.20), il legislatore ha definito che la prestazione di trasporto viene consumata nel luogo in cui avviene effettivamente il trasporto tenuto conto del tragitto percorso. Inoltre, il Consiglio federale può stabilire che brevi tragitti sul territorio svizzero sono considerati effettuati all’estero e viceversa. Per garantire la neutralità concorrenziale, il Consiglio federale può anche esentare dall’imposta i trasporti transfrontalieri per via aerea, per via ferroviaria e in autobus (art. 23 cpv. 4 LIVA).

Ad domanda 1: Non è possibile quantificare, neanche in modo approssimativo, l’aumento delle entrate che comporterebbe l’imposizione dei voli internazionali che decollano dalla Svizzera se venissero assoggettati all’IVA all’aliquota normale. Questo perché, tra l’altro, dalle dichiarazioni IVA non emerge in quale misura le prestazioni riguardano il trasporto di persone o merci oppure altri tipi di prestazioni.

Ad domande 2 e 3: Non esistono trattati o convenzioni internazionali che vietano alla Svizzera di riscuotere l’IVA sulle prestazioni di trasporto nel traffico aereo internazionale o sui biglietti di volo. La Svizzera fa comunque parte dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI), che si basa sulla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale («Convenzione di Chicago»). Nella sua risoluzione A41-27, l’OACI raccomanda nuovamente ai suoi Stati membri di non assoggettare all’imposta le prestazioni di trasporto internazionali (conformemente al suo documento 8632 sulla politica in materia di imposizione nell’ambito del trasporto aereo internazionale [cfr. commenti, 3a edizione, n. marg. 13–14]). Tale raccomandazione concerne anche l’IVA. Anche se questa risoluzione OACI non ha alcun effetto vincolante, la Svizzera la applica già da anni.

Ad domande 4 e 5: Con l’articolo 41 dell’ordinanza del 27 novembre 2009 sull’IVA (OIVA; RS 641.201), il Consiglio federale si avvale della facoltà conferitagli dalla LIVA di esonerare dall’imposta, tra l’altro, i trasporti per via aerea di cui soltanto il luogo d’arrivo o di partenza si situa sul territorio svizzero. Senza questa disposizione, il tragitto aereo dall’aeroporto fino al confine svizzero corrisponderebbe a una prestazione imponibile all’aliquota normale. I trasporti effettuati esclusivamente sul territorio svizzero (p. es. volo Ginevra-Zurigo) sono per contro assoggettati all’IVA all’aliquota normale.

Ad domanda 6: Una disposizione simile si applica anche ai trasporti ferroviari internazionali: se esiste un titolo di trasporto internazionale, i trasporti per tragitti di cui soltanto la stazione di partenza o d’arrivo si situa sul territorio svizzero sono esenti dall’imposta (art. 42 LIVA). Nell’ambito dei trasporti internazionali in autobus, anche il trasporto di persone in autobus su tragitti che si svolgono prevalentemente in territorio estero sono esenti dall’IVA (art. 43 OIVA).

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