23.3900 · Interpellanza · 2023-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. La legislazione sul cambio di sesso permette di sottrarsi all’obbligo di prestare servizio militare?
2. In quali casi il diritto in vigore permette di punire gli abusi?
3. Il diritto in vigore presenta lacune sotto questo aspetto?
4. Per evitare gli abusi, il Consiglio federale ritiene necessario rivedere o integrare la legge in vigore e, in caso affermativo, in che modo?
Begründung
Come previsto da alcuni, le modifiche di legge entrate in vigore il 1° gennaio 2022 per facilitare il cambio di sesso sono state utilizzate per sottrarsi all’obbligo di servire nell’esercito. E forse lo saranno ancora, visto l’eco mediatica suscitata da almeno un caso di questo tipo.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./3. Il servizio militare e il servizio civile sostitutivo sono obbligatori per gli uomini svizzeri; le donne possono prestare servizio a titolo volontario nell’esercito; il servizio di protezione civile è disciplinato in maniera analoga (cfr. art. 59 e 61 della Costituzione federale).
Secondo il nuovo articolo 30b del Codice civile (CC), entrato in vigore il 1° gennaio 2022, chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile può dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler modificare tale iscrizione. Il consenso del rappresentante legale è necessario per i minori che non hanno ancora compiuto i 16 anni, le persone sotto curatela generale o se l’autorità di protezione degli adulti lo ha ordinato. In assenza di tale consenso o se l’interessato non ha capacità di discernimento, il cambiamento di sesso continua a sottostare a una procedura giudiziaria.
La riforma menzionata mira a semplificare la procedura di cambiamento del sesso. Nel quadro dei lavori preparatori, l’eventualità di dichiarazioni abusive di cambiamento del sesso, in particolare per sottrarsi all’obbligo di prestare servizio militare, è stata esaminata in maniera approfondita; la questione è stata anche dibattuta in Parlamento (Boll. Uff. 2020 S 496 seg., 499, Boll. Uff. 2020 N 1822 seg., 1829-1831).
Come già illustrato dal Consiglio federale nel suo messaggio del 6 dicembre 2019 concernente la revisione del Codice civile svizzero (Cambiamento del sesso allo stato civile; FF 2020 737, n. 2, pag. 749), gli strumenti a disposizione dell’amministrazione permettono di lottare contro gli abusi. Conformemente al principio della buona fede e al divieto di abusare dei propri diritti, le autorità competenti potranno negare ogni effetto a una dichiarazione fraudolenta di modifica dell’iscrizione del sesso. Allo stesso modo, le autorità militari potranno non tenere conto di una tale dichiarazione se essa è esclusivamente motivata dal desiderio di evitare di prestare servizio nell’esercito. Per assicurare la coerenza dell’ordinamento giuridico svizzero, le autorità competenti avviseranno le autorità dello stato civile per consentire loro, all’occorrenza, di rettificare e modificare d’ufficio un’iscrizione già effettuata. Fino a prova contraria, l’iscrizione apportata nel registro dello stato civile fa fede (art. 9 CC) e vincola le autorità e i privati (FF 2020 737, n. 2, pag. 750).
4. Il Consiglio federale fa notare che la riforma è attualmente valutata dall’Università di Friburgo e che il relativo rapporto sarà pubblicato probabilmente a fine settembre 2023. Questa valutazione permetterà, all’occorrenza, di adottare le misure necessarie.