23.3922 · Interpellanza · 2023-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La settimana scorsa il Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha comunicato di voler rilasciare un maggior numero di visti umanitari. Intende ancora discutere con il Consiglio federale ed esaminare in generale la fattibilità giuridica e politica di questo passo. Per ottenere informazioni e chiarimenti esaustivi in merito al rilascio di visti umanitari, il Consiglio federale è pregato di chiarire previamente le domande seguenti:
1. Può fornire informazioni dettagliate sul numero di visti umanitari rilasciati negli ultimi anni? Quanti visti di questo tipo prevede saranno rilasciati nei prossimi anni?
2. Può illustrare i criteri e le prassi applicati dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per decidere sul rilascio di visti umanitari?
a. Occorrerebbe in particolare apprendere quali fattori la SEM reputa decisivi per accertare se esistente un legame sufficiente con la Svizzera.
b. Il Consiglio federale può indicare se e in che misura l'opinione della rispettiva rappresentanza svizzera all'estero è considerata per la decisione?
3. Prevede di introdurre linee guida vincolanti al fine di fissare la prassi esistente per il rilascio di visti umanitari?
4. Nei casi in cui esiste un legame personale con la Svizzera e il rilascio di un visto umanitario è giustificato, il Consiglio federale adotterà provvedimenti per garantire che queste persone non siano alloggiate in centri federali d'asilo?
5. In questi casi vaglierà possibilità di alloggio alternative? Può illustrare le possibilità di garantire un alloggio e un'integrazione adeguati, in particolare per i minorenni non accompagnati che hanno famigliari in Svizzera?
Begründung
Le richieste di regole chiare ed eque per il rilascio di visti umanitari sono molto importanti per garantire l'efficienza e la trasparenza della procedura preservando nel contempo la tradizione umanitaria della Svizzera. Le risposte del Consiglio federale contribuiranno a rendere più equo e trasparente il rilascio di visti umanitari in Svizzera. L'introduzione di regole il più eque, oggettive e trasparenti possibili permette di prevenire le discriminazioni e l'arbitrio, contribuendo a evitare decisioni arbitrarie.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il rilascio di visti umanitari si fonda sull'articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204). Dall'entrata in vigore di questo articolo, il 15 settembre 2018, le cifre relative ai visti umanitari sono rilevate statisticamente. Nel 2019, 172 visti umanitari sono stati rilasciati e 1521 sono stati rifiutati. Nel 2020 sono stati registrati 66 visti rilasciati e 928 negati mentre nel 2021 94 visti umanitari sono stati concessi e 1476 negati. Nel 2022 142 visti umanitari sono stati rilasciati e 3561 sono stati rifiutati. Nel primo semestre del 2023 sono stati concessi 20 visti umanitari mentre 594 domande sono state respinte.
Il numero di domande presentate fluttua e dipende in particolare dalla situazione mondiale in materia di diritti umani e di sicurezza. Il cambio di potere in Afghanistan nell'estate 2021 ha comportato un forte aumento del numero di domande e illustra bene questo fenomeno. L’esame delle condizioni per il rilascio è effettuato caso per caso e pertanto tiene conto delle circostanze individuali. Questo tipo di visto non sottostà ad alcuna limitazione quantitativa minima o massima.
2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha fissato le condizioni per il rilascio di un visto umanitario in virtù dell'articolo 4 capoverso 2 OEV nella sua istruzione del 6 settembre 2018 «Visto umanitario conformemente all’articolo 4 capoverso 2 OEV» (pubblicata sul sito della SEM). Un visto umanitario può essere rilasciato se in un caso concreto si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sia direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese d'origine o di provenienza. L'interessato deve trovarsi in una particolare situazione d'emergenza che richieda l'intervento di un'autorità e giustifichi il rilascio di un visto d'entrata. La domanda di visto è esaminata alla luce della minaccia attuale, della situazione personale del richiedente nonché della situazione nello Stato di origine o di provenienza. Possono essere considerati anche altri fattori, come l’esistenza di legami con la Svizzera e le prospettive d’integrazione nel nostro Paese oppure l’impossibilità di chiedere protezione in un altro Stato. In particolare il legame stretto e attuale con la Svizzera riveste fondamentale importanza per la concessione di un visto.
a. Nel corso degli anni, le condizioni per il rilascio di un visto umanitario sono state integrate e precisate dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF, si veda la DTAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3), il quale ha a più riprese stabilito l'importanza, in tale ambito, di uno stretto legame con la Svizzera. Quest’ultimo può essere dato per motivi familiari, professionali o di altro tipo. In concreto può essere il caso ad esempio se familiari stretti vivono in Svizzera e i rapporti di parentela sono vissuti. Lo stesso vale se può essere dimostrato un lungo soggiorno in Svizzera con uno stretto legame con il nostro Paese. Il legame non vale tuttavia in assoluto, ma dipende dalla situazione concreta nel singolo caso. Il criterio del legame con la Svizzera si iscrive in una valutazione complessiva della domanda di visto umanitario.
b. La domanda di visto deve essere presentata presso una rappresentanza svizzera all'estero abilitata a rilasciare visti. Se quest'ultima ritiene adempiute le condizioni per il rilascio di un visto, inoltra la domanda alla SEM, che istruisce la rappresentanza estera a concedere o rifiutare il visto umanitario. Se invece ritiene che le condizioni non sono adempiute, la rappresentanza estera nega autonomamente la concessione del visto. Il richiedente può presentare opposizione presso la rappresentanza che ha negato il visto oppure direttamente alla SEM. In caso di rigetto dell'opposizione, può interporre ricorso presso il TAF. Dato che le rappresentanze svizzere conoscono la situazione in loco, la loro valutazione ha un peso rilevante.
3. La SEM decide basandosi sulle disposizioni legali vigenti nonché sulla giurisprudenza attuale del TAF, che riprende costantemente nella sua istruzione «Visto umanitario conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OEV», accessibile al pubblico. Non è pertanto previsto di definire nella legge ulteriori linee guida vincolanti che restringerebbero il margine di manovra nel singolo caso.
4. - 5. Un visto umanitario autorizza l'interessato a entrare in Svizzera. Di norma quest’ultimo presenta una domanda d'asilo per regolamentare a lungo termine il suo soggiorno in Svizzera. A tal fine deve, come tutti gli altri richiedenti l'asilo, recarsi in un centro federale d'asilo (CFA) della SEM, dove soggiornerà al massimo 140 giorni per la durata della procedura d'asilo (art. 24 cpv. 4 della legge sull'asilo, LAsi; RS 142.31). Il numero annuale di persone entrate in Svizzera grazie a un visto umanitario è esiguo in rapporto al numero complessivo di richiedenti l'asilo. Queste entrate non gravano in maniera significativa sulle capacità ricettive nel settore dell'asilo.
Le persone entrate grazie a un visto umanitario che hanno ottenuto l'asilo o l'ammissione provvisoria sono attribuite a un Cantone, che è responsabile di alloggiarle in maniera adeguata e di integrarle. I minorenni non accompagnati con parenti in Svizzera sono di norma attribuiti, dopo un esame del caso concreto, al Cantone in cui risiedono i parenti. Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non intende modificare la collaudata normativa di alloggiare i richiedenti l'asilo nei CFA per la durata della procedura, a prescindere che siano entrati con un visto umanitario o no.