Controllo delle finanze delle casse malati e delle retrocessioni ottenute dai diversi attori del settore sanitario
23.3973 · Interpellanza · 2023-09-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Partiamo dalle due premesse seguenti:L’articolo 21 LAMal conferisce al Consiglio federale la competenza di effettuare il controllo delle finanze delle casse malati. Questi controlli assumono le seguenti forme: a) le casse malati presentano i loro conti all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) il 31 luglio di ogni anno, al fine di determinare i contributi per l’anno successivo; b) i controlli sono effettuati da specialisti dell’UFSP che si recano presso le sedi degli assicuratori-malattie. Tra un controllo e l’altro della stessa cassa malati possono passare diversi anni.Le casse malati o gli assicuratori-malattie sono organizzazioni che esercitano l’assicurazione malattie obbligatoria. Non hanno scopo di lucro e devono essere riconosciute dall’UFSP. Possono inoltre offrire assicurazioni complementari.Le casse malati sottoscrivono convenzioni e ricevono retrocessioni o partecipazioni da parte degli attori del settore sanitario, per esempio:la convenzione per la rimunerazione basata sulle prestazioni dei farmacisti (RBP IV/1): questa prevede che, per poter fatturare alle casse malati anziché direttamente ai loro clienti, i farmacisti versino alle assicurazioni una percentuale del loro fatturato. Poiché questo importo è pari a circa 60 milioni di franchi all’anno, sulla durata della convenzione (20 anni) ciò rappresenta un fatturato totale di 1 miliardo e 200 milioni di franchi;l’accordo con l’industria farmaceutica, la quale versa alle casse malati una percentuale del prezzo rimborsato dei medicamenti: questo accordo permette all’industria di mantenere prezzi «di vetrina» che gonfiano i prezzi all’esportazione. Possiamo soltanto ipotizzare che tali importi superino di gran lunga quelli descritti al punto 1.Questi due esempi non sono da considerarsi esaustivi, ma meramente rappresentativi della pratica in atto. Il Consiglio federale può fornire ai parlamentari, oppure ai membri della Commissione della sicurezza sociale e della sanità, indicazioni sull’importo totale ricevuto dalle casse malati da parte dei diversi attori del settore sanitario nell’ambito dell’assicurazione di base? In che modo assicura che tale importo sia dedotto dai premi assicurativi? Può confermare che l’attribuzione di tale importo a scopi che esulano dalla riduzione dei premi non sarebbe conforme alle leggi che disciplinano l’assicurazione obbligatoria?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il totale degli importi incassati dagli assicuratori-malattie è composto da pagamenti versati da una moltitudine di attori diversi a una moltitudine di assicuratori-malattie. A loro volta, questi pagamenti si basano su motivi giuridici diversi. Visto il notevole numero di attori coinvolti e di motivi di pagamento, il Consiglio federale non è attualmente in grado di indicare l’importo totale incassato dagli assicuratori-malattie. 2. Gli assicuratori-malattie hanno l’obbligo di contabilizzare correttamente questi importi. La loro adempienza è soggetta alla vigilanza sulle assicurazioni, esercitata dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Nell’ambito di controlli di varia natura, l’UFSP verifica se i sistemi e i processi di cui si avvalgono gli assicuratori-malattie siano appropriati per rispettare le prescrizioni legali in materia di gestione degli importi incassati. In particolare, svolge controlli a campione per accertare se la partecipazione ai costi a carico degli assicurati sia calcolata correttamente. Se constata irregolarità interviene presso l’assicuratore per garantire il rispetto delle prescrizioni legali. Così facendo assicura un controllo adeguato. 3. Nella convenzione tariffale sulle prestazioni dei farmacisti (RBP IV/1), pharmaSuisse ha concordato con gli assicuratori-malattie un contributo all’efficienza. Si tratta di uno sconto che dovrebbe riflettere il guadagno in termini di efficienza conseguito grazie al sistema del terzo pagante (fattura inviata direttamente all’assicuratore). In questo sistema, il contributo all’efficienza viene concesso sul prezzo pubblico dei medicamenti delle categorie di dispensazione A e B, il cui prezzo di fabbrica è inferiore a 880 franchi, e poi dedotto direttamente dalla fattura. Ciò riduce in questi casi l’ammontare delle fatture a carico degli assicuratori a vantaggio degli assicurati. Lo sconto concordato nella convenzione tariffale RBP IV/1 sotto forma di contributo all’efficienza determina una riduzione del volume dei costi e dei premi a favore degli assicurati. Il Consiglio federale può confermare le affermazioni dell’interpellante: i rimborsi previsti dai modelli di prezzo spettano anche agli assicurati e non possono essere utilizzati per altri scopi.