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23.3986 · Interpellanza · 2023-09-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Negli ultimi anni, non da ultimo a seguito della pandemia di coronavirus, il numero di camper in Svizzera è più che raddoppiato. Oltre ai classici campeggi sono così nate nuove forme di stazionamento per camper, tra cui anche delle aree in prossimità di aziende agricole. Per queste ultime è emerso che sussistono divergenze nella prassi d'esecuzione dei Cantoni. In questo contesto il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali sono le possibilità offerte dalla legislazione in vigore in merito alle aree di stazionamento per camper in prossimità di aziende agricole?

2. Come valuta il Consiglio federale le divergenze emerse nella prassi d'esecuzione dei Cantoni?

3. Il Consiglio federale ritiene che vi sia necessità di legiferare in materia? Se sì, in che misura?

Stellungnahme des Bundesrates

1: L’allestimento di un’area di stazionamento per camper in prossimità di un’azienda agricola non è un’attività conforme a una zona agricola e per questo motivo necessita di un’autorizzazione eccezionale. La base legale per una simile autorizzazione è data dall’articolo 24b della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Questa disposizione consente alle aziende agricole ai sensi dell’articolo 5 o 7 della legge del 4 ottobre sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11), che per la loro esistenza dipendono da una fonte di reddito supplementare, di installare un’azienda accessoria affine non agricola negli edifici e negli impianti esistenti. Per le aziende accessorie con uno stretto legame materiale con l’azienda agricola non è necessario dimostrare che l’azienda dipende da un reddito supplementare. Per tali aziende accessorie possono inoltre essere ammessi ampliamenti di modeste dimensioni (fino a 100 m2), purché negli edifici e impianti esistenti non vi sia sufficiente spazio a disposizione. Le disposizioni esecutive sono disciplinate all’articolo 40 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Nell’allestimento di un’area di stazionamento per camper, uno stretto legame materiale con l’azienda agricola è dato, ad esempio, quando l’utilizzo dell’area è connesso a una «brunch contadino» con una parte considerevole dell’offerta costituita da generi alimentari di propria produzione. 2: L’esecuzione delle disposizioni concernenti le costruzioni al di fuori delle zone edificabili, di cui agli articoli menzionati (art. 24b LPT e art. 40 OPT), è di competenza dei Cantoni. A riguardo nel campo di applicazione sancito dal diritto federale vi sono talune divergenze tra i Cantoni. Diversi Cantoni pubblicano schede informative sulle aree di stazionamento per camper in prossimità delle aziende agricole in cui vengono spiegate le condizioni per un’autorizzazione in virtù dell’articolo 24b LPT e dell’articolo 40 OPT. Alla luce delle disposizioni di legge di solito si esige che i camper siano stazionati su una superficie già pavimentata dell’azienda. Una semplice pavimentazione sotto forma di ghiaia (superficie pavimentata con ghiaia, prato e con un sistema per il drenaggio dell’acqua) può essere considerata ammissibile, a patto che non siano già disponibili sufficienti superfici pavimentate. Non sono ammesse modifiche del terreno e il numero massimo di aree di stazionamento è limitato a 3 – 5. Il Consiglio federale ritiene queste prescrizioni ragionevoli e adeguate. 3: Alla luce delle disposizioni legali citate e delle indicazioni contenute nelle schede informative cantonali, il Consiglio federale non ritiene necessario legiferare in materia.

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