Buon governo. E ancora accettabile che le medesime persone siedano sia nel consiglio di fondazione sia nel consiglio d'amministrazione di una società?
23.3997 · Interpellanza · 2023-09-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Le imprese e le organizzazioni devono soddisfare esigenze sempre più elevate. Non sono soltanto le considerazioni geopolitiche e il rispetto degli standard ESG ma anche i principi del buon governo e le migliori prassi a confrontare le imprese a nuove realtà ed esigenze nella gestione dei rischi e nella direzione d’impresa.
Non tutto quello che il diritto svizzero continua a permettere è in sintonia con gli standard attuali, con una buona immagine e con una gestione d’impresa al passo con i tempi. Anche in tal senso la gestione dei rischi non dovrebbe mai essere considerata soltanto sul piano giuridico.
Prego dunque il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Quali rischi vede per le imprese dirette da un consiglio d’amministrazione e da un consiglio di fondazione in cui siedono le medesime persone?
2. Alla luce dell’attuale complessità delle attività commerciali, è ancora giuridicamente accettabile che le medesime persone avallino reciprocamente decisioni cruciali, che talvolta implicano importanti interdipendenze finanziarie e responsabilità?
3. Il rischio non è troppo elevato per le imprese gestite secondo questo modello e per le persone che siedono sia nel consiglio d’amministrazione sia nel consiglio di fondazione?
4. A partire da quali dimensioni tali interdipendenze sono di rilevanza sistemica per la Svizzera?
5. Il Consiglio federale ritiene necessaria una modifica legislativa che vieti tale cumulo di cariche (consiglio d’amministrazione e consiglio di fondazione) per motivi di buon governo e di sana gestione dei rischi, in particolare quando lo Stato stesso (a livello cantonale o addirittura nazionale) corre rischi mettendo a disposizione risorse finanziarie a tali imprese?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Uno degli aspetti della gestione dei rischi consiste nel permettere ai membri di un organo quale un consiglio d’amministrazione o un consiglio di fondazione di impegnarsi in maniera indipendente e senza conflitti d’interesse. Il fatto che le medesime persone siedano in vari organi all’interno di un gruppo di imprese (p. es. sia nel consiglio d’amministrazione di una società anonima sia nel consiglio di fondazione di una holding) può comportare diversi rischi quali la violazione degli obblighi di diligenza e lealtà, l’assenza di una vigilanza indipendente e decisioni che favoriscono un ente rispetto a un altro.2. Giuridicamente è accettabile che le medesime persone siedano in più organi purché vi siano meccanismi che disciplinino i conflitti d’interesse e garantiscano la trasparenza. Esistono pertinenti prescrizioni legali (p. es. art. 717 e 717a del Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]) nonché eventualmente disposizioni in materia di governo d’impresa (basate p. es. sul Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance) che le imprese concretizzano ad esempio nei loro statuti, nei loro regolamenti d’organizzazione o nei loro regolamenti di fondazione. All’interno di strutture di gruppi, i doppi mandati sono utilizzati come strumenti di gestione. I membri dell’organo di direzione della società madre sono delegati nel consiglio d’amministrazione della filiale per assicurare il coordinamento in seno al gruppo e garantire l’attuazione della strategia del gruppo.3. Possono sussistere rischi non soltanto per le imprese, ma anche per le persone attive nei due organi. Questo in particolare nelle situazioni in cui l’esercizio delle loro funzioni comporta conflitti d’interesse ed eventualmente una responsabilità personale. La questione dell’obbligo di ricusazione deve allora essere esaminata caso per caso. Nell’organizzazione interna dell’impresa sono ipotizzabili a tale proposito o in materia di conflitti d’interesse regole di approvazione o, in linea generale, l’introduzione di misure di vigilanza e controllo («checks and balances»). Va segnalato che il vigente diritto della società anonima non prevede disposizioni d’incompatibilità esplicite per i membri del consiglio d’amministrazione, eccetto la disposizione secondo cui un membro del consiglio d’amministrazione non può far parte dell’ufficio di revisione (art. 728 cpv. 2 n. 1 CO). Le leggi speciali possono tuttavia prevedere regole in materia (p. es. nell’ambito dell’assicurazione malattia sociale chi presiede l’organo d’amministrazione non può essere allo stesso tempo presidente dell’organo di direzione, conformemente all’art. 20 cpv. 3 LVAMal [Legge federale del 26 settembre 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie; RS 832.12]).4. Occorrerebbe esaminare caso per caso se a partire da determinate dimensioni dell’impresa situazioni di questo tipo sono di rilevanza sistemica. 5. Il Consiglio federale non ritiene attualmente necessario legiferare su questa complessa tematica. I doppi mandati sono giuridicamente sostenibili e rispondono alle esigenze dell’economia e le basi legali esistenti permettono di affrontare i rischi che ne derivano (v. le risposte alle domande 1–3).