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23.4026 · Interpellanza · 2023-09-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

In diversi interventi parlamentari viene chiesto al Consiglio federale di adottare tempestivamente il nuovo regolamento europeo per la lotta alla deforestazione globale (European Union Deforestation Regulation, EUDR) anche in Svizzera (cfr. affare 22.4414 o 23.3760). Oltre all'economia forestale, il regolamento interessa anche prodotti come la soia, il cacao, il caffè, l'olio di palma, la carne bovina e il caucciù. Le imprese interessate devono assicurare, tramite il sistema dell'obbligo di diligenza, che i propri prodotti non contribuiscano alla deforestazione o al degrado forestale e devono includere una classificazione del rischio per Paese definita dalla Commissione europea e un sistema di tracciamento geografico.

In Svizzera i settori interessati sostengono gli obiettivi del nuovo EUDR, che, tuttavia, comporta un enorme onere amministrativo aggiuntivo per le imprese. Nel settore forestale svizzero, composto prevalentemente da PMI e fortemente orientato verso l'interno, è stata già acquisita esperienza in tal senso con l'integrazione nel 2022 dell'European Union Timber Regulation (EUTR) attraverso l'ordinanza sul commercio di legno (OCoL; RS 814.021). Dato che l'EUDR ne porta avanti gli obiettivi e le conseguenze e prevede una valutazione dettagliata dei prodotti, i settori temono un onere aggiuntivo nell'attuazione pratica, soprattutto se la Svizzera dovesse introdurre una legislazione non riconosciuta dall'Unione Europea. È esattamente il caso dell'OCoL, secondo cui le imprese svizzere devono esaminare nuovamente i rischi legati al legname già introdotto nel mercato UE e verificato con l'EUDR. Recependo l'EUDR, questo inutile onere viene eliminato. In caso contrario, non è possibile escludere una delocalizzazione nell'UE delle imprese che producono in Svizzera.

Pongo pertanto le seguenti domande al Consiglio federale:

  • In caso di recepimento dell'EUDR, il Consiglio federale come intende assicurarne il reciproco riconoscimento con l'UE?

  • Questo processo come dovrebbe avvenire e configurarsi?

  • Qualora non fosse possibile, ritiene sensata un'attuazione unilaterale in Svizzera? O sarà necessario rinunciarvi?

  • In caso di attuazione di tale legislazione, il Consiglio federale prevede un termine della fase di transizione fino all'introduzione?

  • Qualora si intendesse attuare la legislazione in Svizzera, sarebbe sufficiente l'articolo 35e capoverso 3 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) come base legale per l'attuazione a livello di ordinanza, per esempio con un'integrazione dell'OCoL?

Stellungnahme des Bundesrates

1) e 2) La Svizzera e l'UE dovrebbero riconoscere l'equivalenza delle proprie legislazioni relative alle catene di approvvigionamento a deforestazione zero con un accordo internazionale, diminuendo così gli ostacoli al commercio. Un tale accordo dovrebbe garantire alle imprese svizzere di agire sul mercato interno europeo alle stesse condizioni delle imprese concorrenti con sede in Europa. 3) e 4) Il Consiglio federale sta esaminando diverse opzioni e misure adeguate (p. es. consultive o tecniche) a sostegno delle imprese svizzere interessate, consinderando anche quale sarebbe il quadro in assenza di un accordo, e sta valutando se prevedere un termine di transizione. Sulla base di questa valutazione, il Consiglio federale troverà una soluzione su come procedere probabilmente già quest'anno. 5) Nel quadro dei lavori menzionati si sta valutando la necessità di adeguamenti legali in Svizzera. Verrà quindi esaminata anche questa questione.