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23.4096 · Interpellanza · 2023-09-27

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di informare il Parlamento sul processo adottato in occasione della partecipazione della Svizzera ad accordi/trattati internazionali.

Il Consiglio federale è invitato in particolare a rispondere alle seguenti domande:

a) Qual è il processo formale in vigore quando si tratta di decidere se la Svizzera deve o non deve partecipare alla redazione e/o deve o non deve firmare un accordo internazionale?

b) In quale forma è reso pubblico questo processo (nota interna, regolamento, legge ecc.?)

c) Quali attori (membri del Governo o del Parlamento, rappresentanti del mondo economico o della società civile ecc.) sono invitati a partecipare alle discussioni e/o all’iter decisionale?

d) In quale momento o fase delle discussioni vengono coinvolti gli attori citati?

e) Qual è il livello di coinvolgimento di questi attori? Quali sono le loro responsabilità e quanta influenza possono esercitare?

f) Il Consiglio federale ritiene soddisfacente la procedura attuale? In caso contrario, intende apportare delle correzioni? Ed eventualmente con quali scadenze?

Stellungnahme des Bundesrates

Il sistema si basa su un’ampia partecipazione degli attori interessati e si è dimostrato valido. Nuove forme di diritto (soft law) comportano sfide inedite. Di conseguenza sono state ampliate le possibilità di coinvolgimento dei Cantoni e del Parlamento.a) e b) Secondo l’articolo 184 capoverso 1 della Costituzione federale, il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell’Assemblea federale. Su questa base, dunque, in linea di principio è il Consiglio federale a conferire i mandati negoziali per l’elaborazione di un trattato internazionale. La decisione di firmare un trattato, con riserva di ratifica o di approvazione da parte del Parlamento, spetta al Consiglio federale (art. 184 cpv. 2 Cost.).Una volta che un trattato internazionale è stato negoziato o firmato, si applicano le competenze ordinarie di approvazione previste dalla Costituzione e dalla legge. L’approvazione spetta al Parlamento, a meno che una legge federale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale non deleghi l’autorizzazione a concludere al Consiglio federale, o che il trattato in questione abbia una portata limitata (art. 7a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; LOGA, RS 172.010).c) Gli altri attori sono le Commissioni della politica estera (CPE) delle Camere federali, i Cantoni, i partiti politici e altri ambienti interessati (p. es. associazioni od organizzazioni non governative), a seconda dell’importanza e dell’oggetto del trattato.d) ed e) Ai sensi dell’articolo 152 capoverso 2 della legge sul Parlamento (LParl, RS 171.10), il Consiglio federale informa «regolarmente, tempestivamente e in modo completo» le CPE riguardo a sviluppi importanti della politica estera. A tale scopo le consulta in merito a progetti essenziali, conformemente all’articolo 152 capoverso 3 e 4 LParl e all’articolo 5b dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA, RS 172.010.1). Gli obblighi di informazione e consultazione riguardano anche l’avanzamento di tali progetti. Ai sensi dell’articolo 152 capoverso 5 LParl, le CPE possono esigere che il Consiglio federale le informi o le consulti.La procedura di consultazione di Cantoni, partiti politici e ambienti interessati è prevista dall’articolo 147 della Costituzione. I Cantoni partecipano alla preparazione delle decisioni di politica estera riguardanti le loro competenze o i loro interessi essenziali. Il coinvolgimento dei Cantoni è definito dalla legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC, RS 138.1). Il Consiglio federale sceglie il momento che ritiene più opportuno per raggiungere l’obiettivo definito dalla legge (art. 2 legge sulla consultazione; LCo, RS 172.061). Si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta (art. 8 cpv. 1 LCo). Secondo una prassi consolidata, la procedura di consultazione può essere svolta prima del conferimento del mandato negoziale e fino a dopo la firma, con riserva di ratifica.f) Il Consiglio federale ritiene che le basi giuridiche per coinvolgere il Parlamento, i Cantoni e altri attori nella negoziazione di trattati siano adeguate. I diritti di partecipare del Parlamento sono stati rafforzati in diverse occasioni (applicazione provvisoria e denuncia urgente di trattati internazionali, soft law).