23.4113 · Interpellanza · 2023-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Il Consiglio federale è informato che il Comitato dell’ONU contro la tortura (CAT) ha condannato a ben cinque riprese tra il 2022 e il 2023 la prassi delle autorità svizzere in quanto viola il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti?
2. Ha effettuato un’analisi giuridica delle decisioni del CAT?
3. Intende conformarsi alla giurisprudenza del CAT?
4. Reputa la prassi della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) conforme ai suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani, in particolare quelli derivanti dal divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, secondo l’interpretazione del CAT?
5. Quali conseguenze giuridiche e pratiche intende trarre dalle condanne del CAT in merito alla prassi della SEM nei confronti dei richiedenti l’asilo eritrei?
Begründung
La Relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani in Eritrea ha denunciato a più riprese il cambio di prassi delle autorità svizzere del 2016 e l’inasprimento dei criteri di ammissione alla protezione accordata ai richiedenti l’asilo eritrei (A/HRC/41/53, 16.05.2019, n. 74; A/HRC/44/23, 11.05.2020, n. 83).
Ha trasmesso alle autorità svizzere una comunicazione formale per esprimere la sua viva preoccupazione dinanzi al rischio di ritorno in Eritrea delle persone la cui domanda d’asilo è stata respinta in potenziale violazione del principio di non respingimento (comunicazione AL CHE 3/2019, 19.06.2019).
Il Comitato dell’ONU contro la tortura (CAT), organo competente delle Nazioni Unite, ha ripetutamente condannato dal 2018 (5 condanne tra il 2022 e il 2023) la prassi delle autorità federali e constatato che emanando decisioni di allontanamento nei confronti di rifugiati eritrei la Svizzera violava il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti e il principio di non respingimento.
Esaminando minuziosamente la prassi della SEM e del Tribunale amministrativo federale (TAF), il CAT sottolinea che alla luce delle conclusioni del Relatore speciale secondo cui i richiedenti l’asilo respinti rinviati in Eritrea rischiano di essere torturati, il Comitato non può concludere che nella fattispecie il richiedente, la cui domanda d’asilo era stata respinta dallo Stato parte, non correva personalmente il rischio prevedibile, attuale e reale di essere sottoposto a tortura se rinviato nel suo Paese. Il Comitato ritiene dunque che l’allontanamento del richiedente in Eritrea costituisca una violazione dell’articolo 3 della Convenzione (CAT/C/76/D/93/2020, 09.05.2023, n. 7.12).
Il CAT condanna anche la prassi della SEM di respingere senza esame domande, ritenute poco credibili, di richiedenti l’asilo eritrei nonostante la conoscenza di fatti noti concernenti rischi reali di tortura e maltrattamenti (A.Y. contro la Svizzera; CAT/C/74/D/887/2018).
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è a conoscenza delle decisioni del Comitato dell’ONU contro la tortura (CAT) citate dall’autore dell’interpellanza. In un altro caso, il CAT non ha constatato alcuna violazione della Convezione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105) da parte della Svizzera (CAT/C/76/D/1017/2020 del 5 maggio 2023). 2.-5. Le decisioni del CAT non sono giuridicamente vincolanti. Ciononostante la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha analizzato le decisioni citate giungendo alla conclusione che non influiscono sulla prassi generale in materia di asilo e allontanamento applicata ai richiedenti l’asilo eritrei, bensì che occorre decidere caso per caso se attuare la decisione del CAT.La SEM esamina costantemente la situazione in Eritrea; a tal fine valuta rapporti di diverse organizzazioni, organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani e altre fonti attendibili tenendo conto anche delle decisioni del CAT. Inoltre, effettua se necessario viaggi di servizio propri e intrattiene stretti contatti con specialisti dell’Eritrea, con gli uffici della migrazione di altri Paesi europei nonché con l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. In tal modo la SEM dispone di un quadro differenziato della situazione in loco, in funzione del quale riesamina costantemente la sua prassi in materia di asilo e allontanamento e se necessario la adegua. Considerando quanto esposto, la SEM continuerà a esaminare in maniera individuale e approfondita ogni domanda d’asilo tenendo conto delle prescrizioni nazionali e internazionali nonché della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale.