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23.4139 · Mozione · 2023-09-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’ordinanza concernente la verifica dell’analisi della parità salariale escludendo le indennità per lavoro a turni dalle componenti rilevanti del salario. Questo a condizione che l’impresa in questione confermi che le indennità per lavoro pesante (in particolare per il lavoro a turni e per il servizio di picchetto, nonché il loro ammontare) non dipendano dal sesso e che questi due tipi di lavoro siano attribuiti senza discriminare le donne o gli uomini. L’articolo 7 lettera d è modificato come segue: «è stato integralmente tenuto conto di tutte le componenti del salario, ad eccezione delle indennità per lavoro pesante (lavoro a turni e servizio di picchetto) se l’impresa dichiara che non sono discriminatorie per quanto riguarda la loro natura e il loro importo e che i collaboratori hanno accesso ai lavori in questione indipendentemente dal loro sesso».

Begründung

Nella sua risposta all’interpellanza Schilliger 22.3447 il Consiglio federale ha indicato: «Sia le indennità di turno che le indennità di lavoro notturno sono elementi della retribuzione […] che, considerata la discrezionalità del datore di lavoro per la loro assegnazione (pianificazione del lavoro/dell'impiego) e/o il loro calcolo (importo), celano un potenziale di discriminazione». Questa affermazione è ben lontana dalla realtà: le imprese faticano a trovare collaboratori disposti a lavorare a turni. Lo stesso vale anche per i datori di lavoro pubblici quali la polizia o i servizi di ambulanza. Anche per questo motivo le indennità per lavoro a turni sono identiche per donne e uomini, e i datori di lavoro sono riconoscenti nei confronti dei collaboratori che accettano di lavorare in queste condizioni, indipendentemente dal loro sesso.
Ma nella realtà, ad esempio nell’industria o nel settore della sicurezza, sono molti di più gli uomini che lavorano a turni per varie ragioni indipendenti dalla volontà del datore di lavoro. Nelle imprese in cui il lavoro a turni è molto diffuso, la forte prevalenza di uomini deforma tuttavia il risultato dell’analisi della parità salariale al punto che tali imprese superano la soglia di tolleranza del cinque per cento solamente a causa di tali indennità. Devono ripetere l’analisi, sono esposte a rischi di reputazione, non possono più partecipare ad appalti pubblici e in determinati casi devono attendersi sanzioni (pene convenzionali).
Nella prassi può dunque accadere che le imprese in cui il lavoro a turni è molto diffuso non superino l’analisi della parità salariale pur agendo in maniera del tutto corretta.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

L’analisi della parità salariale secondo la legge federale sulla parità dei sessi (art. 13a segg. LPar; RS 151.1) serve a far applicare il diritto alla parità salariale sancito nell’articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Come indicato nella risposta del Consiglio federale all’interpellanza 22.3447 Schilliger «Tenere conto delle indennità di turno e per il lavoro notturno nell'analisi della parità salariale», devono essere considerati tutti gli elementi variabili della retribuzione ritenuti parte del salario dalla dottrina e dalla giurisprudenza vigenti sull'articolo 8 capoverso 3 Cost. e sull'articolo 3 LPar o in altri campi giuridici nei quali è direttamente o indirettamente insito un potenziale di discriminazione. Le indennità sono anch’esse elementi della retribuzione e, in caso di disparità ingiustificate, può risultarne una discriminazione salariale. Il potenziale di discriminazione non risiede soltanto nell’ammontare delle indennità, ma anche nel fatto, ad esempio, che determinate indennità sono riservate a collaboratori a tempo pieno o che all’interno della medesima impresa le regole sulle indennità sono meno vantaggiose per le professioni tipicamente femminili. L’ordinanza concernente la verifica dell’analisi della parità salariale (RS 151.14) riguarda soltanto le verifiche secondo la LPar. Questa ordinanza sarà abrogata a fine giugno 2032 unitamente all’obbligo di analisi secondo la LPar (art. 11 dell’ordinanza). La modifica auspicata dall’autore della mozione non riguarderebbe le analisi della parità salariale richieste nell’ambito degli appalti pubblici. Sanzioni sono previste soltanto nel settore degli appalti pubblici ma non nella LPar. Infine, la richiesta avanzata dall’autore della mozione non potrebbe essere attuata con una semplice modifica dell’ordinanza concernente la verifica dell’analisi della parità salariale, poiché l’inclusione delle indennità nell’analisi della parità salariale risulta dalla definizione del salario secondo la dottrina e la giurisprudenza relative agli articoli 8 capoverso 3 Cost. e 3 LPar. Il Consiglio federale è tuttavia disposto a esaminare la richiesta avanzata nella mozione adeguando le istruzioni per l’uso dello strumento di analisi standardizzato della Confederazione (Logib). Fino alla conclusione di tale esame, le indennità per lavoro a turni e per lavoro notturno nonché le indennità per servizio di picchetto saranno temporaneamente verificate soltanto in termini di rilevanza e proporzionalità (categoria 1*).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.