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23.4148 · Interpellanza · 2023-09-28

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nel quotidiano Tages-Anzeiger del 22 settembre 2023, il direttore del Controllo federale delle finanze Pascal Stirnimann è stato intervistato a proposito di una manifestazione a favore del potere d’acquisto organizzata dall’Unione sindacale svizzera (USS), alla quale hanno partecipato diversi deputati federali del Partito socialista e dei Verdi. Secondo Pascal Stirnimann, quando a una grande manifestazione presenziano dieci candidati di un dato partito che scandiscono i loro slogan elettorali e gli organizzatori dell’evento affermano che non si tratta di campagna elettorale, ci si trova di fronte a un caso da esaminare in modo scrupoloso.In considerazione di quanto precede, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:A seguito della manifestazione sul potere d’acquisto organizzata dai sindacati è stata aperta un’inchiesta per possibile violazione della legge federale sui diritti politici (LDP)?
a. Se sì: perché?
b. Se no: perché no?In caso affermativo: secondo il Consiglio federale quando potranno essere presentati i primi risultati dell’inchiesta?Il Consiglio federale ritiene che il finanziamento di un evento con un preventivo di 150 000 franchi, come è stato il caso della manifestazione a favore del potere d’acquisto, debba essere reso pubblico conformemente alla LDP?
a. Se sì: perché?
b. Se no: perché no?Il Consiglio federale condivide l’affermazione di Pascal Stirnimann, secondo cui chi spende somme superiori ai limiti stabiliti per influenzare le elezioni deve dichiararlo?Per il Consiglio federale, dov’è il confine tra un evento che non influisce sulle elezioni e un evento che persegue tale scopo?Cosa risponde il Consiglio federale al portavoce dell’USS, secondo il quale la manifestazione in questione, essendo incentrata sui negoziati salariali, non era una manifestazione elettorale ai sensi della legge e quindi non era sottoposta all’obbligo di comunicazione?Il Consiglio federale ritiene che tutte le manifestazioni che possono anche solo lontanamente essere interpretate come una manifestazione elettorale in considerazione della loro portata comunicativa o della tematica trattata debbano osservare le disposizioni della LDP?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domande 1 e 2: il Controllo federale delle finanze (CDF) è l’organo competente per l’attuazione delle prescrizioni in materia di trasparenza nel finanziamento della politica. Esso svolge i propri compiti in maniera autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Le basi legali (LDP e ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica [OFiPo]) non prevedono che si comunichi l’avvio di eventuali inchieste. Spetta agli attori politici addetti a una campagna valutare, caso per caso, se una campagna è soggetta all’obbligo di comunicazione (art. 8 cpv. 1 OFiPo). È compito del CDF controllare i dati comunicati. Se sospetta una violazione degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento, il CDF può avviare ulteriori accertamenti ed eseguire controlli materiali; deve altresì presentare una denuncia penale se i dati e i documenti necessari non vengono forniti (art. 76e LDP). Possono essere comminate multe sino a 40 000 franchi. Se una sentenza penale è passata in giudicato, il CDF la indica nei pertinenti dati senza commentarla (art. 15 cpv. 3 OFiPo). Nel caso in esame non sussiste la necessità di derogare alla normativa vigente. Ad domanda 3: le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un’elezione nel Consiglio nazionale o di una votazione federale oppure che hanno condotto una campagna in vista di un’elezione nel Consiglio degli Stati impiegando più di 50 000 franchi devono rendere pubblico il loro finanziamento (art. 76c cpv. 1 e 3 LDP). Non compete al Consiglio federale anticipare gli eventuali controlli che effettuerebbe il CDF. Ad domande 4–7: spetta agli attori politici addetti a una campagna valutare se un evento persegue lo scopo di influenzare direttamente un’elezione ai sensi delle prescrizioni in materia di trasparenza e, qualora venga superato il valore limite previsto dalla legge, se deve esserne reso pubblico il finanziamento. Se i criteri riguardanti tale obbligo sono adempiuti, gli attori politici devono trasmettere al CDF di propria iniziativa le comunicazioni prescritte dalla legge. Il CDF controlla le comunicazioni e decide in modo autonomo e indipendente di chiarire singoli casi se sussiste il sospetto di una violazione delle prescrizioni in materia di trasparenza. Non compete al Consiglio federale anticipare gli eventuali accertamenti e controlli del CDF o le valutazioni delle autorità di perseguimento penale.