Lexipedia

23.4317 · Postulato · 2023-10-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sui vantaggi e gli svantaggi dell’adozione di un programma di attenuazione della pena nei confronti dei collaboratori di giustizia. In tale ambito devono essere considerati i sistemi giuridici e l’esperienza acquisita da altri Paesi (europei e non europei) e occorre illustrare le modalità di attuazione di un simile modello nel diritto penale e di procedura penale svizzero.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Per pentito s’intende un imputato che accetta di testimoniare contro suoi coimputati in cambio della garanzia dell’impunità o di altri vantaggi processuali. Consiglio federale e Parlamento hanno vagliato a più riprese, ma sempre respinto, la possibilità di introdurre anche nella procedura penale svizzera una normativa sui pentiti. Occorre rinviare all’unificazione del diritto di procedura penale. In tale ambito il Consiglio federale, fondandosi sulle riflessioni della Commissione peritale «Unificazione del diritto di procedura penale» (De 29 à l’unité  Concept d’un code de procédure pénale fédéral. Rapport de la Commission d’experts «Unification de la procédure pénale», DFGP, Berna 1997, pag. 58 segg.) non ha proposto di introdurre una normativa sui pentiti né nell’avamprogetto né nel disegno (messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, 1017 seg.). Il Parlamento, della medesima opinione, ha successivamente respinto anche la mozione 16.3735 Janiak «Introduzione di una normativa sui pentiti». Sul piano giuridico, le principali obiezioni a un tale strumento, che proviene dal diritto anglo-sassone in cui, diversamente dalla Svizzera, il procedimento penale è costruito come processo di parti, restano valide. La normativa sui pentiti violerebbe il principio dell’uguaglianza sancito dall’articolo 8 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), poiché un solo imputato otterrebbe vantaggi processuali a scapito degli altri coimputati. Sarebbe in contraddizione con il principio di una pena commisurata alla colpa. Ricompensare persone accusate di reati gravissimi con un notevole sconto di pena o addirittura con l’impunità solo perché accettano di testimoniare contro i loro coimputati è contrario allo spirito del diritto penale basato sulla colpa. L’attribuzione di vantaggi processuali come premio per dichiarazioni che incriminano altri coimputati aumenterebbe il rischio di sviamento della giustizia.Sussiste anche un maggior rischio che le autorità inquirenti mettano indebitamente sotto pressione i pentiti. Non si vede come sarebbe possibile fissare a uno stadio precoce del procedimento, quando le informazioni fornite da un pentito potrebbero essere particolarmente preziose, l’entità di riduzione della pena che esso otterrà in caso di condanna. Il giudice deve infatti determinare l’entità della colpa e della pena adeguata alla colpa sulla base di tutte le risultanze probatorie. Soltanto al momento della sentenza potrà dunque determinare l’attenuazione della pena da accordare in cambio della cooperazione dell’imputato. L’esistenza di una normativa sui pentiti potrebbe indurre le organizzazioni criminali a rendersi ancor più impenetrabili inasprendo la loro disciplina e i controlli interni. Infine, i membri di organizzazioni criminali potrebbero essere ancor più disincentivati a rispettare la legge, in quanto la normativa sui pentiti permetterebbe loro di «acquistarsi» l’impunità fornendo informazioni interne. Queste obiezioni e i timori espressi riguardo allo Stato di diritto si oppongono all’introduzione di una normativa sui pentiti. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessari ulteriori accertamenti e uno studio di diritto comparato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.