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23.4361 · Interpellanza · 2023-12-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nei mesi scorsi la Segreteria di Stato della migrazione ha negato ad alcuni cittadini russi non sanzionati la proroga del permesso di dimora adducendo la motivazione di una «possibile perdita di reputazione» per la Svizzera.

In questo periodo si è potuto osservare nei media una svalutazione sia della Russia sia dei cittadini russi. Molto di ciò che presenta un legame con la Russia è percepito come negativo, cattivo o addirittura «pericoloso»; cittadini russi si vedono negare abitazioni. Alcuni dipendenti perdono il posto di lavoro perché a causa della loro cittadinanza non sono più socialmente graditi. La motivazione «possibile perdita di reputazione» sembra basarsi in maniera determinante su tensioni geopolitiche.

Un tale modo di procedere è incompatibile con i valori fondamentali del nostro Stato democratico di diritto. Risveglia addirittura ricordi di tempi bui, in cui le persone erano perseguitate a causa della loro appartenenza religiosa o dei loro rapporti di parentela. È pure una violazione manifesta della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

  1. In quanti casi la domanda di permesso o di proroga del permesso di cittadini russi non sanzionati è stata respinta, è stata oggetto di un preavviso negativo oppure la pertinente decisione è stata posticipata?

  2. Il Consiglio federale considera cittadini russi integrati e non sanzionati in possesso di un titolo di soggiorno svizzero una potenziale minaccia per il nostro Paese? Per quali motivi?

  3. In base alla situazione geopolitica attuale, un’eventuale perdita di reputazione potrebbe giustificare il rifiuto della proroga del permesso a causa della cittadinanza del richiedente?

  4. Il rifiuto di prorogare il titolo di soggiorno con tali motivazioni non è a suo parere in contraddizione con i valori fondamentali del nostro Stato democratico di diritto?

  5. In risposta all’interpellanza Marti (22.3197) il Consiglio federale indica in particolare che "un permesso di dimora o un permesso di soggiorno può essere revocato soltanto per motivi specifici, ad esempio se l'interessato costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera". "In che misura un potenziale danno di reputazione rappresenta una minaccia per la sicurezza?"

Stellungnahme des Bundesrates

1. La competenza di accordare o prorogare un permesso di dimora spetta in primo luogo al servizio di migrazione del Cantone di residenza dello straniero in questione. La Confederazione interviene in via sussidiaria nei casi che sottostanno all’approvazione della Segreteria di Stato della migrazione SEM (art. 85 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa; OASA; RS 142.201; ordinanza del DFGP concernente l’approvazione, OA-DFGP; RS 142.201.1). Nel 2022 la SEM ha rifiutato di approvare il rilascio del permesso (nuova ammissione) a 10 cittadini russi non oggetto di sanzioni e a 16 nel 2023 (stato: 30 novembre 2023). Ha inoltre rifiutato di approvare la proroga del permesso in due casi nel 2022 e in quattro nel 2023. Il Consiglio federale non è a conoscenza del numero di domande respinte dai Cantoni.2. - 3. Al momento di prorogare il titolo di soggiorno, l’autorità competente esamina se le condizioni di ammissione sono ancora adempiute. Nei casi in cui non sussiste un diritto al permesso, questo esame è a discrezione dell’autorità. Nella sua decisione, l’autorità tiene conto degli interessi pubblici, della situazione personale dello straniero nonché della sua integrazione (art. 96 della legge federale sugli stranieri e loro integrazione; LStrI; RS 142.20). Deve inoltre rispettare gli obblighi costituzionali e internazionali della Svizzera, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare degli interessati (art. 8 e 13 della Costituzione federale, Cost; RS 101) nonché il principio di non respingimento, che fa parte del diritto internazionale cogente (art. 25 Cost. e 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, CEDU; RS 0.101). I principi giuridici generali quali il divieto di arbitrarietà, la proporzionalità e l’uguaglianza giuridica devono anch’essi essere rispettati, e le autorità sono tenute ad assumere una posizione neutrale e obiettiva. Il rischio di reputazione per la Svizzera è un elemento di questo esercizio del potere discrezionale e della ponderazione degli interessi da effettuare in occasione della proroga del permesso. Anche il proseguimento del soggiorno in Svizzera di persone non sottoposte a sanzioni può tangere gli interessi del nostro Paese. Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF), ogni caso deve essere esaminato anche nell’ottica di preservare la buona reputazione della Svizzera ed evitare che le sanzioni vengano eluse (sentenze TAF F-4838/2020 del 1° dicembre 2022 e F-2303/2019 del 23 febbraio 2021). La cittadinanza della persona non è rilevante nell’esame della domanda. 4. Il Consiglio federale non vede alcuna contraddizione con i valori democratici, poiché le decisioni di autorizzazione si fondano su procedure conformi al diritto, sono rese nell’ambito del potere discrezionale dell’autorità competente e del rispetto dei principi giuridici summenzionati nonché sulla base di una ponderazione degli interessi privati e pubblici esistenti. Ogni caso è oggetto di un esame e una decisione individuali. Rimedi giuridici sono previsti in caso di decisione negativa. 5. Un permesso di dimora o di domicilio può essere revocato soltanto per i motivi previsti dalla legge, in particolare se lo straniero espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b. LStrI). L’autorità esamina questi elementi nel quadro della ponderazione di tutti gli interessi in gioco. Il potenziale pregiudizio in termini di reputazione per la Svizzera è soltanto uno degli elementi considerati nella ponderazione globale degli interessi pubblici e privati.