23.4413 · Mozione · 2023-12-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sulle epidemie in modo che, in caso di pandemia o epidemia, la Svizzera possa agire in modo sovrano e indipendente anziché sulla base di tentativi di pressione e di rapporti sulla situazione dell’OMS.
Begründung
1. In Svizzera la situazione particolare per motivi epidemiologici in virtù della pertinente disposizione della legge sulle epidemie è stata dichiarata per la prima volta il 28 febbraio 2020 ed è stata revocata soltanto dopo più di due anni il 1° aprile 2022.2. Anche se le date in cui l’OMS ha dichiarato l’inizio e la fine della pandemia e quelle di inizio e fine della situazione particolare non coincidono esattamente, non si può negare una correlazione tra la pandemia dichiarata dall’OMS e lo stato di emergenza costituzionale «situazione particolare» in Svizzera.3. Secondo le bozze attualmente determinanti della revisione del Regolamento sanitario internazionale (RSI) e del nuovo Trattato dell’OMS sulle pandemie, le ragioni per giustificare le pandemie dichiarate dall’OMS saranno ampliate senza limiti (p. es. «nuove sottovarianti dell’influenza», «cambiamento climatico» ecc.). È quindi inevitabile che le pandemie dichiarate dall’OMS saranno sempre più numerose e dureranno sempre più a lungo. 4. Inoltre, poiché in futuro, secondo il diritto internazionale, le raccomandazioni dell’OMS saranno vincolanti per gli Stati firmatari (revisione degli art. 1, 13A, 42, 53A e 54bis in combinato disposto con l’art. 18 RSI), è assolutamente indispensabile recidere inequivocabilmente, sia nel tenore che nel significato e nello scopo della disposizione, il legame tuttora sancito dalla legge tra la dichiarazione di un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte dell’OMS e lo stato di emergenza «situazione particolare» in Svizzera. In caso contrario, la sovranità della Svizzera, le sue competenze costituzionali e il suo ordinamento potrebbero essere sospesi o danneggiati sempre più spesso e per periodi sempre più lunghi da pandemie dichiarate arbitrariamente dall’OMS.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo il Consiglio federale, una modifica in tal senso della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) non è necessaria, in quanto il suo obiettivo è già adempiuto. La versione vigente della LEp prevede che il Consiglio federale definisca, in collaborazione con i Cantoni, gli obiettivi e le strategie per l’individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse (art. 4 cpv. 1 LEp). A tale scopo tiene conto anche delle raccomandazioni e delle direttive internazionali (art. 4 cpv. 2 LEp). In particolare, la Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti necessari al fine di prevenire e limitare tempestivamente i pericoli e i danni alla salute pubblica. Nell’esercizio di queste competenze secondo l’articolo 4 LEp, la Svizzera è quindi già oggi sovrana nel decidere i provvedimenti da adottare nella gestione delle malattie trasmissibili e le basi scientifiche su cui fondarsi. Conformemente alla LEp, la dichiarazione di «una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale» da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è sì uno dei criteri per l’accertamento di una «situazione particolare», ma non comporta automaticamente una «situazione particolare» in Svizzera, poiché questa presuppone sempre una valutazione della minaccia per la salute pubblica nel nostro Paese (art. 6 cpv. 1 lett. b in fine LEp). Come menzionato nelle risposte alle interpellanze Grüter 23.4012 «Il trattato dell’OMS elude la sovranità svizzera» e Friedli Esther 23.4208 «Previsto trattato dell’OMS sulle pandemie. Occorrono maggiori informazioni e più trasparenza», il Consiglio federale valuta il pericolo concreto secondo i criteri di cui all’articolo 6 capoverso 1 LEp, che definiscono quando è data una «situazione particolare». Che anche nella pratica la dichiarazione di «una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale» da parte dell’OMS non comporti automaticamente una «situazione particolare» in Svizzera non è mera teoria, ma è dimostrato dai fatti. Nel caso del virus Zika, l’OMS aveva dichiarato una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale, ma visto che questo virus non metteva in pericolo la sanità pubblica in Svizzera non sono stati necessari provvedimenti nel quadro di una «situazione particolare». Analogamente, durante la pandemia di COVID-19, il Consiglio federale ha revocato la «situazione particolare» il 1° aprile 2022, mentre l’OMS ha mantenuto la «situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale» fino al 5 maggio 2023. Inoltre, secondo l’articolo 3 capoverso 4 del Regolamento sanitario internazionale (RSI) dell’OMS (RS 0.818.103), gli Stati godono, ai sensi dello Statuto delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, del diritto sovrano di legiferare e di implementare la legislazione in accordo con le loro politiche sanitarie. I negoziati in corso sulle modifiche del RSI non prevedono cambiamenti a questa ripartizione di competenze. Infine, va notato che nel quadro della corrente revisione parziale della LEp non sarà modificata la competenza della Svizzera di decidere autonomamente quale situazione epidemiologica si applichi in Svizzera (cfr. art. 6 lett. b e art. 6b cpv. 1 dell’avamprogetto posto in consultazione per la revisione della legge sulle epidemie [AP-LEp], nonché l’art. 5a in combinato disposto con l’art. 6 AP-LEp). Al termine della procedura di consultazione, il progetto di legge sarà sottoposto al Parlamento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.