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Rimborso degli aiuti per i casi di rigore COVID-19. Escludere gli utili puramente contabili, in particolare quelli legati alla rinuncia ai crediti di terzi

23.4423 · Mozione · 2023-12-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure affinché le amministrazioni federali e cantonali cessino di richiedere il rimborso degli aiuti per i casi di rigore concessi sulla base delle richieste presentate in virtù dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 del 25 novembre 2020 (OPCR 20; art. 8 cpv. 2bis) nel caso in cui le imprese realizzino degli utili unicamente per motivi contabili (apporto di capitale proprio, scioglimento di accantonamenti, rinuncia ai crediti dopo il 1° marzo 2020).

Begründung

L’obiettivo degli aiuti per le imprese considerate casi di rigore, fortemente colpite dalla crisi sanitaria, era quello di fornire loro un contributo per coprire i costi operativi incomprimibili. L’importo di questi aiuti non doveva superare quello dei costi non coperti dell’impresa, ossia i costi al netto della cifra d’affari e degli aiuti ricevuti. Gli aiuti, determinati sulla base dei costi operativi incomprimibili, si prefiggevano di sostenere le imprese nel far fronte a questi costi.L’articolo 8 capoverso 2bis dell’ordinanza del 25 novembre 2020 prevedeva espressamente che le imprese, per beneficiare di un aiuto, dovessero in particolare ottenere da terzi la rinuncia ai crediti. Sebbene migliori il bilancio riducendo i debiti, la rinuncia ai crediti non fornisce liquidità per diminuire i costi operativi incomprimibili.Anche se questa ordinanza è stata successivamente abrogata, le imprese che hanno intrapreso quanto richiesto dall’OPCR 20 si trovano ora fortemente penalizzate dall’articolo 12 capoverso 1septies della legge COVID-19, applicabile fino al 31.12.22, che impone il rimborso di questi aiuti nel caso in cui venga realizzato un utile imponibile.Ciò costituisce un problema per le imprese che hanno ottenuto da terzi la rinuncia ai crediti e la cui attività operativa (coperta da tali aiuti) era in perdita, ma che hanno realizzato un utile imponibile sulla base di realizzazioni puramente contabili. Queste imprese rientrano ora nelle fattispecie considerate dal legislatore, che non fa alcuna distizione tra un utile contabile conseguito con una rinuncia ai crediti, la quale non genera alcuna liquidità, e un utile operativo.L’attenzione del legislatore era tuttavia rivolta agli utili operativi, ossia quelli realizzati grazie agli aiuti in caso di rigore, e non agli utili puramente contabili.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Un trattamento differenziato degli utili puramente contabili nel quadro della partecipazione condizionata agli utili nel caso degli aiuti per i casi di rigore COVID-19, come auspicato dall’autrice della mozione, non è conforme alle basi legali. L’articolo 12 capoverso 1septies della legge COVID-19 (RS 818.102) stabilisce chiaramente che l’utile da prendere in considerazione è quello definito negli articoli 58-67 legge federale sull’imposta federale diretta (RS 642.11). Anche le disposizioni legate all’articolo 8 capoverso 2bis dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (OPCR 20; RS 951.262) – articolo in vigore dal 14 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 – non costituivano dei presupposti per ricevere un aiuto, ma permettevano ai Cantoni di derogare al limite massimo stabilito nel capoverso 2 se i proprietari apportavano capitale proprio supplementare o i finanziatori rinunciavano ai loro crediti. Con la modifica dell’OPCR 20 del 1° aprile 2021, che ha fatto seguito alla modifica della legge COVID-19 del 20 marzo 2021, sono stati introdotti un aumento dei limiti massimi (art. 8, 8a, 8c e 8d) e una partecipazione condizionata agli utili per le imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi (art. 8e), ed è stato abrogato l’articolo 8 capoverso 2bis. Inoltre, con l’articolo 22a capoverso 2 OPCR 20 sono state disciplinate le disposizioni transitorie tra l’OPCR 20 del 14 gennaio 2021 e quella in vigore dal 1° aprile 2021, in cui si stabiliva che «la partecipazione agli utili di cui all’articolo 8e nella versione della modifica del 31 marzo 2021 si applica alle imprese i cui aiuti per i casi di rigore sono garantiti a partire dal 1° aprile 2021».La partecipazione condizionata agli utili riguarda quindi solo le imprese che dal 1° aprile 2021 hanno richiesto un aiuto supplementare COVID-19 e la cui cifra d’affari annuale è superiore a 5 milioni di franchi. L’argomento addotto dall’autrice della mozione secondo cui le imprese che hanno agito in questo senso sono ora penalizzate nella misura in cui hanno utili più elevati non può essere accettato, dato che le imprese erano consapevoli di questo fatto quando hanno richiesto un secondo aiuto. Non possono concludere che vi sia una disparità di trattamento per una situazione che esse stesse hanno determinato.Va inoltre rammentato che, secondo quanto ritenuto dal Parlamento durante i dibattiti, la popolazione non avrebbe capito il motivo per cui una grande grande impresa avrebbe potuto realizzare utili pur avendo beneficiato di un aiuto statale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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