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23.4439 · Interpellanza · 2023-12-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Secondo due sentenze del Tribunale arbitrale cantonale delle assicurazioni sociali del Cantone di Berna del settembre del 2023, i centri medici (ambulatori senza appuntamento) non possono più fatturare supplementi di rimunerazione per i trattamenti urgenti nel fine settimana nonostante siano tenuti, secondo il diritto del lavoro, a versare ai loro collaboratori supplementi di salario. Le due sentenze sono in contraddizione con la decisione con effetto a partire dal 2018, nella quale il Consiglio federale aveva precisato l’applicazione dei forfait per urgenze, descrivendola nella scheda informativa «Adeguamento del tariffario medico TARMED» del 18 ottobre 2017.Una terza sentenza del Tribunale arbitrale cantonale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo del dicembre del 2023 chiarisce nuovamente che il trattamento di pazienti senza appuntamento la sera a partire dalle ore 19 e il sabato e la domenica consente di fatturare i forfait per urgenze, purché siano soddisfatte le condizioni concrete per la loro applicazione alle consultazioni senza appuntamento al di fuori dei normali orari.Le nuove sentenze comportano un’incertezza del diritto sulle basi per la fatturazione da parte dei centri medici che offrono assistenza di base. Alcuni assicuratori-malattie si rifiutano già di pagare i forfait per urgenze. Di conseguenza, i centri medici devono ridurre o sospendere del tutto l’offerta durante il fine settimana e al di fuori dei normali orari di consultazione. I pronto soccorso degli ospedali, già sovraffollati, non sono in grado di accogliere altri pazienti. In particolare nel settore della medicina pediatrica, già caratterizzato da gravi carenze nell’assistenza, in alcuni Cantoni potrebbero verificarsi serie criticità.In relazione a quanto suesposto, pongo al Consiglio federale le seguenti domande:Condivide la valutazione secondo la quale, in seguito alle sentenze, vi è da temere uno spostamento verso il settore ambulatoriale ospedaliero, già sovraffollato, dei servizi d’urgenza forniti al di fuori dei normali orari di consultazione?È disposto a precisare in una circolare all’attenzione dei fornitori di prestazioni l’applicazione dei forfait per urgenze secondo l’intervento sulle tariffe entrato in vigore il 1° gennaio 2018, affinché sia garantito che le prestazioni al di fuori dei normali orari di consultazione possano continuare a essere fornite e fatturate?In caso contrario, quali altre possibilità propone per rafforzare l’assistenza di base al di fuori di questi orari?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Di norma, le prestazioni nel settore medico ambulatoriale sono fatturate con la tariffa per singola prestazione TARMED. I forfait per urgenze e incomodo per consultazioni/visite d’urgenza (posizioni da 00.2505 a 00.2590) servono a rimunerare l’onere organizzativo supplementare a carico dello studio medico per i casi di emergenza o trattamento urgente necessario dal punto di vista medico. I presupposti necessari per la fatturazione di questi forfait per incomodo sono definiti chiaramente nelle interpretazioni mediche delle rispettive posizioni TARMED e nel sottocapitolo 00.08 «Supplementi per l’urgenza e per posizioni d’urgenza».

Le presenti sentenze del Tribunale arbitrale cantonale delle assicurazioni sociali del Cantone di Berna, secondo le quali i forfait F per urgenze e incomodo non possono essere fatturati durante i normali orari di consultazione e i forfait A e B per l’incomodo/urgenza non possono essere fatturati da medici salariati da un ospedale o da istituti, si rifanno alle regole del tariffario TARMED e non sono quindi in contrasto con la decisione del Consiglio federale del 18 ottobre 2017 concernente gli adeguamenti sussidiari di questo tariffario. Occorre sottolineare che il termine «istituto» è stato utilizzato per la prima volta dai partner tariffali all’introduzione di TARMED. Dal punto di vista della Confederazione, con questo termine non si intendono in linea di principio gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici secondo l’articolo 35 capoverso 2 lettera n della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), ma piuttosto le aziende para-ospedaliere o gli istituti gestiti da ospedali. I fornitori di prestazioni non sono assoggettati né alla vigilanza del Consiglio federale, né a quella dell’Ufficio federale della sanità pubblica: nessuno dei due possiede quindi la competenza di prescrivere la corretta applicazione di TARMED mediante una circolare. Di norma, la competenza di esaminare le questioni di interpretazione spetta ai partner tariffali, i quali possono sancire le relative risposte tramite una decisione della Commissione paritetica d’interpretazione TARMED.

3. Secondo le condizioni stabilite nel TARMED, i casi di emergenza e di urgenza sono dunque rimunerati anche al di fuori dei normali orari di consultazione. Garantire l’assistenza sanitaria e quindi anche l’organizzazione dei servizi di emergenza è in ultima analisi compito dei Cantoni. Inoltre, secondo l’articolo 40 lettera g della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11), chi esercita una professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale ha l’obbligo professionale di prestare assistenza in casi di urgenza e di partecipare ai servizi di emergenza conformemente alle prescrizioni cantonali.