23.484 · Iniziativa parlamentare · 2023-12-22
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Per quanto riguarda il contributo della Svizzera al finanziamento internazionale per il clima e la biodiversità conformemente ai pertinenti accordi ambientali internazionali, è necessario creare una base giuridica che soddisfi i crescenti requisiti in modo sostenibile.
Questa legge disciplinerà in particolare i seguenti punti:
definizione del finanziamento per il clima e la biodiversità nei Paesi in sviluppo e nei Paesi emergenti;
obiettivi del finanziamento;
principi di calcolo della partecipazione svizzera;
strumenti e attori coinvolti nell’attuazione;
finanziamento al di fuori dei crediti d’impegno della cooperazione internazionale.
Begründung
Il fabbisogno di finanziamenti nell’emisfero Sud per affrontare la crisi climatica e proteggere la biodiversità è in forte aumento e acuisce la pressione internazionale per un sostegno finanziario. Alla fine del 2024 la comunità internazionale adotterà un nuovo obiettivo internazionale per il finanziamento nel settore del clima, che si prevede sarà molto superiore all’attuale obiettivo di 100 miliardi l'anno. La Svizzera dovrà aumentare anche il suo contributo al finanziamento per la biodiversità al fine di rispondere alle aspettative internazionali.
È quindi urgente stabilire una base giuridica a sé stante per i finanziamenti internazionali nel settore del clima e della biodiversità. Finora, il finanziamento per il clima poggiava in parte sulla legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali e in parte sull’articolo 53 della legge sulla protezione dell’ambiente: nessuna di queste leggi è tuttavia adatta alle esigenze specifiche del finanziamento per il clima, ancora relativamente nuovo. Di conseguenza, non esiste una definizione chiara di finanziamento per il clima e la biodiversità e i principi, gli obiettivi, gli strumenti, gli attori coinvolti nell’attuazione e il finanziamento sono decisi dal Consiglio federale senza una base giuridica specifica. Inoltre, non esistono disposizioni sul lavoro di strategia e di valutazione o sulla regolare rendicontazione nei confronti del pubblico e delle Nazioni Unite.
Nel suo parere riguardo all’interpellanza 23.3830 il Consiglio federale ha affermato che «Le possibilità di incrementare le attività a favore del clima nel quadro dei crediti d'impegno della cooperazione internazionale senza che ciò vada a scapito di altri temi legati allo sviluppo sono esaurite.» La Svizzera non può quindi finanziare futuri impegni internazionali con i crediti d’impegno destinati alla cooperazione internazionale.