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Modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Adeguamento delle rendite per superstiti)

24.078 · Oggetto del Consiglio federale · 2024-10-23

Dipartimento dell'interno

Nella Commissione del Consiglio degli Stati

Zusammenfassung

Messaggio del 23 ottobre 2024 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Adeguamento delle rendite per superstiti)

Ausgangslage

Comunicato stampa del Consiglio federale del 23.10.2024

Rendita per vedove e per vedovi dell’AVS: il Consiglio federale adotta il messaggio

Il Consiglio federale vuole eliminare la disparità di trattamento tra uomini e donne in materia di rendite per superstiti dell’AVS e adeguare il sistema all’evoluzione della società. Nella sua seduta del 23 ottobre 2024 ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa a una modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e ha adottato il relativo messaggio, che ha trasmesso al Parlamento. Il testo proposto prevede tra l’altro la concessione di una rendita per il genitore superstite fino al compimento dei 25 anni dell’ultimo figlio, indipendentemente dallo stato civile dei genitori. Inoltre, le rendite correnti delle persone vedove di 55 anni e più saranno mantenute, come pure quelle dei beneficiari di prestazioni complementari di 50 anni e più. Le persone più giovani continueranno ad avervi diritto per un periodo di due anni. Il progetto tiene conto del fabbisogno di finanziamento dell’AVS e adempie il mandato di risanamento delle finanze della Confederazione.

Secondo la legislazione vigente, le vedove hanno diritto a una rendita per tutta la vita, anche se non hanno figli a carico, mentre i vedovi soltanto fino al raggiungimento della maggiore età da parte dell’ultimo figlio. In questo contesto, nel 2022 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha rilevato una disparità di trattamento tra i sessi. Da allora, la Svizzera applica un regime transitorio, in base al quale ai vedovi con figli viene versata una rendita a vita, in attesa di una riforma del sistema, che si fonda ancora su una ripartizione tradizionale dei ruoli tra uomini e donne. Il Consiglio federale intende adeguare le rendite per superstiti all’evoluzione delle forme familiari, tenendo conto anche delle famiglie ricomposte e dei genitori non sposati, prevedendo prestazioni indipendenti dallo stato civile, incentrate sulla presenza di figli nell’economia domestica. Di conseguenza, ha proposto di modificare la legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Dopo aver preso atto dei risultati della procedura di consultazione, nella sua seduta del 23 ottobre 2024, il Consiglio federale ha adottato e trasmesso al Parlamento il relativo messaggio.

Misure proposte

La revisione proposta ha lo scopo di garantire un sostegno mirato ai superstiti nella fase successiva al decesso del partner o fintantoché hanno figli a carico. Tiene inoltre conto delle persone a rischio di precarietà in seguito alla vedovanza, come pure di situazioni difficili legate all’età. Al di là di questi periodi delicati, non è più giustificato versare rendite vitalizie indipendentemente dalla situazione finanziaria degli assicurati.

Diritti delle persone che diventeranno vedove dopo l’entrata in vigore della riforma

  • Concessione di una rendita per il genitore superstite fino al compimento dei 25 anni dell’ultimo figlio, indipendentemente dallo stato civile e dal sesso; prolungamento del versamento oltre i 25 anni in caso di assistenza a un figlio con disabilità conferente il diritto agli accrediti per compiti assistenziali dell’AVS;

  • concessione di una rendita transitoria di vedovanza della durata di due anni alle persone che non hanno più figli a carico. Questa prestazione sarà accordata sia alle persone sposate che a quelle divorziate che ricevevano un contributo di mantenimento dalla persona deceduta;

  • copertura tramite le prestazioni complementari (PC) per le vedove e i vedovi di almeno 58 anni al momento della morte del coniuge o dell’ex coniuge e senza più figli a carico, se la morte comporta una situazione di precarietà;

  • nell’assicurazione contro gli infortuni, concessione di una rendita anche ai vedovi se, al decesso della moglie, hanno figli che non hanno più diritto a una rendita o hanno compiuto i 45 anni, come è attualmente previsto per le vedove.

Diritti delle persone che all’entrata in vigore della riforma percepiscono già una rendita vedovile

  • Mantenimento delle rendite per vedove e per vedovi correnti per le persone di 55 anni e più al momento dell’entrata in vigore della riforma; soppressione delle rendite per le persone di età inferiore ai 55 anni entro due anni dall’entrata in vigore della riforma, tranne se hanno ancora figli a carico (disposizione transitoria);

  • mantenimento delle rendite per vedove e per vedovi per i beneficiari di PC all’AVS e all’AI di 50 anni e più al momento dell’entrata in vigore della riforma (disposizione transitoria).

La riforma non interesserà il diritto alla rendita per vedove e per vedovi della previdenza professionale, dato che in questo settore non vi è alcuna disparità di trattamento tra uomini e donne. La rendita della previdenza professionale è versata in linea di principio fino alla morte o al nuovo matrimonio del coniuge superstite. Numerosi istituti di previdenza prevedono già prestazioni per superstiti per le persone che provvedono al mantenimento di un figlio comune. Queste prestazioni regolamentari consentono dunque di tenere conto delle forme di vita odierne.

La riforma prende in considerazione anche il fabbisogno di finanziamento dell’AVS e le finanze della Confederazione. Se entrerà in vigore nel 2026, permetterà di ridurre le spese dell’AVS di circa 350 milioni di franchi nel 2030, 70 dei quali andranno a sgravare il bilancio della Confederazione. Queste cifre tengono conto delle prospettive finanziarie aggiornate dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali del 16 settembre 2024 e del finanziamento della 13a rendita AVS.

Verhandlungen

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 24.09.2025

Fine rendite vedovili a vita, tolto tetto massimo AVS coniugi

In futuro, le vedove e i vedovi percepiranno la rendita solo fino al 25° anno di età del figlio più giovane. Le rendite a vita non esisteranno più, tranne per la generazione transitoria. Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale, approvando - con 102 voti contro 95 - una modifica della legge sull'AVS. La Camera ha inoltre eliminato il tetto massimo delle rendite AVS dei coniugi, trasformando la riforma in un controprogetto indiretto a un'iniziativa popolare in tal senso del Centro.

Tra le novità del disegno di legge presentato un anno fa dal Consiglio federale figura anche la soppressione delle rendite di vedovanza per chi non ha figli. Verrà tuttavia introdotta una rendita transitoria di tre anni per le vedove i cui figli hanno già più di 25 anni. "L'obiettivo è tutelare i genitori che si fanno carico dei figli, indipendentemente dal sesso, aggiornando un sistema in passato incentrato esclusivamente sul matrimonio", ha spiegato Céline Amaudruz (UDC/GE) a nome della commissione.

La riforma prevede anche la copertura mediante prestazioni complementari per le vedove e i vedovi di almeno 58 anni al momento della morte del coniuge o dell'ex coniuge e senza più figli a carico, se la morte comporta una situazione di precarietà.

Per chi percepisce già una rendita vedovile al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni e ha più di 55 anni, non cambia nulla. Tuttavia, la rendita verrà cancellata entro due anni dall'entrata in vigore per le persone di età inferiore ai 55 anni, tranne se hanno ancora figli a carico (disposizione transitoria).

"No" al rinvio del dossier

Durante il dibattito di entrata in materia, il Centro e la sinistra hanno tentato invano di far rinviare il dossier al governo, che sarebbe stato incaricato di rivedere il progetto per tutelare le rendite in corso, escludere gli over 50 dall'applicazione immediata e garantire criteri uniformi indipendenti da sesso e stato civile, con particolare attenzione al rischio di povertà degli anziani senza figli.

"No" anche a una seconda proposta di rinvio che chiedeva di garantire le rendite attuali, di escludere dalla riforma coloro che all'entrata in vigore hanno più di 30 anni e di rendere le rendite indipendenti dal sesso e dallo stato civile.

"Sulle spalle delle donne"

Il sistema avrebbe potuto essere modificato in modo molto più semplice, ma si è scelto di risparmiare sulle spalle delle donne, ha spiegato Valérie Piller Carrard (PS/FR). I numeri parlano chiaro: nel 2024 l'AVS ha versato 188'600 rendite a vedove, contro appena 5'000 a vedovi, ha ricordato la socialista. Venduta come modernizzazione, questa riforma mira in realtà unicamente a ridurre le spese dell'AVS. "Un obiettivo inaccettabile" per Piller Carrard.

"La maggior parte delle vedove, giovani o anziane, non ha potuto contare su redditi elevati durante la vita professionale, a causa della custodia dei figli, dalla divisione tradizionale dei ruoli o da lavori poco retribuiti", ha aggiunto Benjamin Roduit (Centro/VS). "Essere vedova o vedovo non è mai stato un privilegio", ha sottolineato il vallesano.

Riforma necessaria e mirata

La maggioranza della commissione, ha replicato la sua relatrice, crede che il progetto risponda in modo mirato all'esigenza di proteggere le famiglie con figli tramite le rendite per superstiti, introducendo al contempo disposizioni transitorie proporzionate per i casi più sensibili, in particolare per chi si trova vicino ai limiti d'età, senza compromettere la stabilità finanziaria dell'AVS.

La riforma viene vista come una necessità imprescindibile: aggiornare il sistema delle rendite di reversibilità per renderlo coerente con le attuali realtà sociali e familiari, superando un modello ancora legato a una visione tradizionale del matrimonio e del ruolo della donna, ha sottolineato Céline Amaudruz.

Gli obiettivi della riforma sono chiari: garantire prestazioni per superstiti paritarie tra uomini e donne, adeguare le rendite ai cambiamenti sociali e concentrare la protezione nei momenti più delicati, come la gestione familiare dopo un decesso o le fasi di transizione, ha aggiunto la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.

Per quanto riguarda le rendite già in corso, il Consiglio federale ha scelto una soluzione che ne assicura il mantenimento per circa il 90% degli aventi diritto: le vedove e i vedovi di almeno 55 anni continueranno a percepirle, così come i beneficiari di prestazioni complementari con più di 50 anni, che resteranno esclusi dalle modifiche, ha sottolineato la ministra dell'interno.

Rendita coniugi: tolto il tetto massimo

Con 101 voti contro 96, il Nazionale ha poi deciso che la presente riforma dovrà fungere da controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi" del Centro, malgrado l'opposizione di quest'ultimo. Questo aspetto non figurava nel messaggio governativo, ma è stato aggiunto dalla Commissione preparatoria.

In futuro, il limite massimo delle rendite AVS dei coniugi (attualmente fissato al 150% della rendita massima) sarà quindi soppresso per le nuove rendite. Per quelle in corso va ancora applicato il tetto massimo. Quale contropartita, verrà soppresso il supplemento di vedovanza del 20%, anche in questo caso solo per i nuovi beneficiari di rendite AVS o AI.

La novità "rappresenta un'alternativa credibile e pragmatica all'iniziativa, capace di rispondere alle preoccupazioni sollevate dai promotori senza però irrigidire la Costituzione", ha detto Cyril Aellen (PLR/GE). La soluzione scelta permetterà di porre fine a una discriminazione ingiustificabile rispettando i diritti acquisiti, evitando così un brusco effetto soglia tra le generazioni, ha aggiunto il ginevrino.

La sinistra, favorevole al controprogetto, ha chiesto di non sopprimere il tetto massimo, ma di limitarsi a un suo innalzamento al 175%. Il provvedimento permetterebbe di abolire il tetto per la metà delle coppie con redditi più bassi, mentre l'altra metà continuerebbe a percepire una rendita più elevata, seppur sempre limitata, ha sostenuto, invano, Piller Carrard.

"Un tetto massimo, seppur più elevato, continuerebbe a creare una differenza di trattamento tra coppie sposate e non sposate", ha replicato Céline Amaudruz. La proposta renderebbe inoltre il sistema più complesso in modo duraturo, ha aggiunto, convincendo il plenum.

Centro insoddisfatto

Il Centro si è astenuto sulla scelta tra l'innalzamento del tetto massimo e la sua completa abolizione, manifestando il proprio malcontento per il fatto che il progetto di legge sia stato concepito come controprogetto alla sua iniziativa. "Non comprendiamo né questo legame artificiale né la volontà di imporci un compromesso che di fatto compromesso non è", ha dichiarato Benjamin Roduit.

"Se tutti in questa sala ritengono che un tetto per le coppie AVS sia discriminatorio e non più in linea con l'evoluzione della società, non vedo perché si debba passare attraverso una riduzione della rendita di vedovanza, ingiustamente considerata da alcuni come un privilegio dei coniugi", ha sostenuto, invano, il vallesano.

Nel suo intervento, anche Elisabeth Baume-Schneider ha chiesto di non legiferare sulla soppressione del tetto massimo della rendita dei coniugi. Per la consigliera federale questo aspetto andrebbe considerato separatamente in una più ampia riforma, non da meno a causa dei costi che provocherebbe: 720 milioni di franchi nel 2040.

Comunicato stampa della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 27.01.2026

La Commissione si è occupata degli ampi chiarimenti forniti dall’Amministrazione in merito alla modifica della LAVS concernente l’adeguamento delle rendite per superstiti (24.078). Ha quindi incaricato l’Amministrazione di elaborare altre varianti per adeguare elementi dell’AVS dipendenti dallo stato civile degli assicurati, così da poterle esaminare nel corso della prossima seduta. La Commissione intende inoltre vagliare un’alternativa alla rendita transitoria di vedovanza: anziché accordare la rendita per tre anni e riconoscere prestazioni complementari nei cosiddetti casi di rigore, ritiene opportuno valutare l’opportunità di prevedere una rendita commisurata ai bisogni effettivi per gli assicurati che al decesso dell’altro genitore hanno almeno 50 anni e non hanno figli a carico di età inferiore a 25 anni.

Comunicato stampa della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 24.04.2026

La Commissione ha avviato la deliberazione di dettaglio sulla modifica della LAVS relativa all'adeguamento delle rendite per i superstiti (24.078). In apertura, ha discusso il progetto del Consiglio nazionale: quest’ultimo ha trasformato la riforma delle rendite vedovili proposta dal Consiglio federale in un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare per l’abolizione del massimale delle rendite per le coppie sposate (25.035). Il Consiglio nazionale sostiene la proposta del Consiglio federale di versare le rendite per superstiti a prescindere dallo stato civile e per il periodo in cui è necessario provvedere all’assistenza e all’educazione dei figli. Ha inoltre deciso di abolire le rendite per figli, il supplemento di vedovanza e la limitazione delle nuove rendite per coniugi. Prima di pronunciarsi su queste importanti modifiche, la Commissione desidera disporre di ulteriori informazioni sulle loro ripercussioni e sulla cerchia delle persone interessate. Tra le altre cose, vorrebbe appurare in che misura le nuove disposizioni sulle rendite per superstiti si fondino effettivamente sull’obbligo di mantenimento e come sarebbero tutelate le diverse configurazioni familiari. Continuerà le discussioni nella prossima seduta.

Comunicato stampa della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 26.06.2026

La Commissione ha portato avanti la discussione sulla modifica della LAVS riguardante l’adeguamento delle rendite per superstiti(24.078), che intende sostituire le rendite vitalizie per vedove o vedovi con una rendita di durata limitata per il genitore superstite. In caso di decesso di un genitore, l’altro genitore percepirebbe una rendita fino al compimento del 25° anno di età del figlio più giovane, indipendentemente dal proprio stato civile. Tale modifica solleva quindi questioni di fondo circa il ruolo dello stato civile nell’AVS. Il Consiglio nazionale ha dunque trasformato il progetto in un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi» (25.035). La Commissione ritiene che si tratti di una questione importante che necessita di un’accurata valutazione. Per poter proporre una soluzione ponderata che tenga conto delle diverse situazioni dei beneficiari di rendite di oggi e di domani, ha pertanto commissionato ulteriori accertamenti tesi a illustrare l’evoluzione delle rendite per coniugi e dei vantaggi legati al matrimonio nel sistema dell’AVS alla luce dei cambiamenti sociali e del numero crescente di donne esercitanti un’attività lucrativa. La Commissione proseguirà le deliberazioni nella prossima seduta.

La Commissione è stata consultata sul progetto di revisione dell’ordinanza sui prodotti del tabacco, che attua la modifica della legge sui prodotti del tabacco adottata dal Parlamento in seguito all’accettazione dell’iniziativa popolare «Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco». Poiché ritiene che il progetto del Consiglio federale si spinga oltre le decisioni prese dal legislatore, con 7 voti contro 5 raccomanda di autorizzare la promozione di sigari e cigarillos presso tutte le persone maggiorenni e non solo chi è già cliente. Con 7 voti contro 5, la Commissione propone anche che, nei luoghi accessibili al pubblico, la promozione non debba per forza svolgersi in uno spazio separato. Inoltre, sempre con 7 voti contro 5, chiede che il controllo dell’età su Internet sia effettuato unicamente al primo accesso da parte dell’utente, invece che ogni 12 mesi. Considerate le implicazioni della revisione per l’economia e gli ambienti interessati, la Commissione propone, con 8 voti contro 0 e 4 astensioni, di disporre un periodo transitorio di almeno un anno prima della sua entrata in vigore.

Informazioni

Segreteria della Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS)

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Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS)