24.1066 · Interrogazione · 2024-12-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Al di fuori di un comprensorio insediativo e delle zone da mantenere libere, i progetti di costruzione sono possibili in misura molto limitata: è questo il principio e la volontà espressa dal legislatore. Accettando la legge sul clima e sull’innovazione, ci si chiede se non sia possibile costruire taluni impianti infrastrutturali anche nelle zone da mantenere libere oppure nei territori LPN al di fuori dei comprensori insediativi, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge.
A mo’ di esempio, le pompe di calore ad aria e le stazioni di trasformazione non sono autorizzate in particolare nei territori LPN al di fuori dei comprensori insediativi. Anche le condizioni per il rilascio di autorizzazioni per condotte di teleriscaldamento che passano attraverso zone da mantenere libere differiscono da un Cantone all’altro.
Il Consiglio federale ritiene necessario intervenire pure in questo ambito?
Quali basi legali devono essere adeguate affinché gli impianti infrastrutturali possano essere costruiti anche nelle zone da mantenere libere e in territori LPN al di fuori dei comprensori insediativi?
Stellungnahme des Bundesrates
In conformità al principio di separazione tra comprensorio insediativo e comprensorio non insediativo, quest’ultimo dovrebbe essere mantenuto per quanto possibile libero da costruzioni. La legge federale del 29 settembre 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, approvata con una netta maggioranza dal Popolo svizzero il 9 giugno 2024, ha introdotto talune semplificazioni nel quadro dell’autorizzazione di determinate infrastrutture energetiche al di fuori delle zone edificabili. Ad esempio, gli impianti solari che non sono di interesse nazionale sono considerati a ubicazione vincolata nei comprensori poco sensibili o già gravati da altre utilizzazioni. A seguito della revisione del 23 settembre 2023 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 2), il Consiglio federale può ora dichiarare ammissibili i risanamenti energetici di costruzioni e impianti al di fuori delle zone edificabili che non trovano base legale in un’altra disposizione della LPT. Anche le reti termiche che contribuiscono alla riduzione del consumo di energie non rinnovabili possono, se necessario, essere autorizzate al di fuori delle zone edificabili. Gli interessi rilevanti nel caso specifico devono sempre essere ponderati tra loro, in modo che gli interessi di utilizzazione in termini di sicurezza dell’approvvigionamento e di strategia ambientale del Consiglio federale siano valutati di conseguenza. Il Consiglio federale emanerà le necessarie disposizioni esecutive nel contesto dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (RS 700.1), tenendo conto degli esiti scaturiti dalla consultazione. Solo sulla base delle esperienze acquisite con l’attuazione delle nuove disposizioni sarà possibile valutare in modo affidabile se e, se del caso, dove vi sia ulteriore necessità d’intervento nel settore delle infrastrutture al di fuori delle zone edificabili. Al momento il Consiglio federale non ritiene necessario prendere in considerazione ulteriori facilitazioni per la costruzione di infrastrutture energetiche, in particolare in comprensori degni di protezione.