Respingere il progetto CA+ dell'OMS e gli adeguamenti al RSI 2005, che pregiudicano la sovranità della Svizzera
24.3038 · Mozione · 2024-02-27
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Chiede al Consiglio federale:
1. incaricare la delegazione svizzera alla 77a Assemblea mondiale della sanità di respingere l’entrata in materia sul progetto del trattato sulle pandemie CA+ dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e sugli adeguamenti del Regolamento sanitario internazionale (RSI 2005) e, se l’entrata in materia dovesse essere accettata, di respingere in toto i due progetti;
2. subordinare a riserva, tramite decreto federale soggetto a referendum obbligatorio (art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.), la ratifica da parte del Parlamento dell’entrata in vigore del trattato sulle pandemie CA+ dell’OMS e degli adeguamenti del RSI 2005 qualora venissero accolti dall’Assemblea mondiale della sanità.
Begründung
Il progetto del trattato CA+ dell’OMS e quello degli adeguamenti del RSI 2005 pregiudicano gravemente la sovranità della Svizzera, i diritti fondamentali dell’uomo, la libertà di prescrizione dei curanti, la personalizzazione delle cure e il principio di protezione dei dati personali e sensibili dei pazienti.In particolare sono inaccettabili e quindi da respingere: - la modifica dell’articolo 3 RSI del 6 febbraio 2023, secondo cui la dignità, i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo sono sostituiti dai termini equità, inclusività, coerenza e solidarietà, che non vengono chiariti e lasciano all’OMS la libertà di interpretarli al di fuori del campo d’applicazione legale e giurisprudenziale delle convenzioni internazionali e delle disposizioni costituzionali nazionali in materia di diritti umani; - la modifica dell’articolo 12 RSI del 6 febbraio 2023, che conferirebbe al Direttore generale dell’OMS, previa consultazione del Comitato di emergenza, il potere di decretare, da solo e senza possibilità di opposizione, la sopravvenienza potenziale o effettiva di un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern PHEIC), in particolare di una pandemia, e di dichiararne la fine; - il nuovo articolo 13A RSI del 6 febbraio 2023, il quale prescriverebbe che, durante un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, gli Stati membri riconoscano l’OMS come autorità di governo e coordinamento per le misure di prevenzione e di risposta e che si impegnino a seguirne le disposizioni; - la modifica dell’articolo 42 RSI del 6 febbraio 2023, il quale prevederebbe che le misure ordinate siano attuate immediatamente e imposte dagli Stati membri a tutti gli attori non statali.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
1. Come esposto nel parere in risposta alla mozione Chiesa 23.4414 «Nessun negoziato con l’OMS senza il Parlamento», in seno all’OMS sono in corso due procedure negoziali: una riguarda gli emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (RSI; RS 0.818.103) del 2005, l’altra un nuovo trattato dell’OMS sulle pandemie. Queste procedure sono rette dalla Costituzione dell’OMS, adottata dalla Svizzera nel 1948 (RS 0.810.1), e coinvolgono tutti i 194 Stati membri dell’OMS. La partecipazione attiva della Svizzera ai negoziati in corso è importante affinché il nostro Paese possa far valere i propri interessi in modo mirato.Il contenuto degli emendamenti al RSI e del trattato dell’OMS sulle pandemie sarà definito dagli Stati membri nel corso di una procedura negoziale multilaterale. Al momento si prevede che i negoziati si protrarranno fino a maggio del 2024.Se dai negoziati scaturisse un nuovo testo internazionale ai sensi dell’articolo 19 della Costituzione dell’OMS, questo dovrà essere approvato da una maggioranza dei due terzi dell’Assemblea mondiale della sanità. In qualità di Stato membro sovrano, la Svizzera è libera di firmare e ratificare un nuovo trattato dell’OMS. Sarà soltanto al termine dei negoziati e in base al contenuto finale negoziato che la Svizzera deciderà se aderirvi o meno. 2. Per quanto concerne il coinvolgimento del Parlamento, il Consiglio federale esamina attentamente ogni nuovo trattato internazionale per stabilire se possa essere firmato, poi se debba essere sottoposto all’approvazione del Parlamento e, se del caso, a referendum. Il Consiglio federale si attiene alla prassi consolidata, basandosi sulle disposizioni determinanti della Costituzione federale (art. 166 cpv. 2 e 184 cpv. 1 e 2; RS 101), della legge sul Parlamento (art. 24; RS 171.10) e della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (art. 7a; RS 172.010).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.