Lexipedia

24.3046 · Interpellanza · 2024-02-28

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Parlamento europeo intende autorizzare i nuovi metodi di selezione vegetale (editing genomico). Un'analoga decisione di principio è imminente anche in Svizzera. Da un punto di vista scientifico, la selezione convenzionale con mutagenesi non mirata costituisce un intervento sul genoma dei vegetali. Al fine di indurre mutazioni, il materiale genetico vegetale viene trattato con sostanze chimiche o esposto a radiazioni radioattive. Questo vale anche per molte varietà coltivate in agricoltura biologica che consumiamo ogni giorno. Le nuove tecnologie di selezione consentono invece una mutagenesi mirata attraverso l'editing genomico.

In tale contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti sulle nuove tecnologie di selezione vegetale:

- Anche il Consiglio federale è dell'avviso che le nuove tecnologie di selezione nell'ambito della produzione vegetale possano contribuire in modo significativo a rafforzare la produzione regionale sostenibile?

- Anche il Consiglio federale è dell'avviso che, sulla base di evidenze scientifiche, la mutagenesi non mirata e quella mirata dovrebbero essere trattate allo stesso modo per quanto riguarda la pratica della coltivazione?

- Anche il Consiglio federale è dell'avviso che sarebbe un errore impedire all'agricoltura svizzera un accesso facile alle piante selezionate con nuove tecnologie (editing genomico senza DNA estraneo) attraverso regole di coesistenza burocratiche?

- Il Consiglio federale è consapevole del fatto che stabilire norme di autorizzazione più restrittive rispetto all'UE porrebbe l'agricoltura svizzera e il settore della selezione in una posizione di svantaggio rispetto alla concorrenza e complicherebbe notevolmente il commercio?

- Il Consiglio federale concorda sul fatto che non ha senso, né dal punto di vista scientifico né da quello giuridico, trattare in modo diverso la mutagenesi non mirata da quella mirata per quanto riguarda la dichiarazione e la tracciabilità?

Stellungnahme des Bundesrates

1) Le nuove tecnologie di selezione vegetale possono accelerare il processo di selezione. Il loro utilizzo consentirebbe, per esempio, di ottenere più rapidamente varietà che necessitano di quantità inferiori di prodotti fitosanitari (produzione più sostenibile) o che tollerano meglio la siccità (resilienza climatica). Gli obiettivi di selezione rimangono sostanzialmente invariati a prescindere dalla tecnologia impiegata. Attualmente sono poche le varietà vegetali selezionate con nuove tecnologie disponibili sul mercato globale. Numerose applicazioni che ne illustrano il potenziale e le varie possibilità di utilizzo sono in fase di ricerca e sviluppo (cfr. tabella 1 in «Neue gentechnische Verfahren: Kommerzialisierungspipeline im Bereich Pflanzenzüchtung und Lizenzvereinbarungen» disponibile in tedesco su: www.bafu.admin.ch/bafu > Temi > Biotecnologia > Pubblicazioni e studi > Studi). 2 e 5) In Svizzera i vegetali prodotti con mutagenesi classica (che utilizza come mutageni raggi radioattivi o sostanze chimiche) non sono considerati organismi geneticamente modificati (OGM), dato che tale tecnica, essendo utilizzata da molto tempo, è ritenuta sicura secondo lo stato attuale della scienza e dell’esperienza. Nel diritto svizzero sono considerati vegetali convenzionali (cfr. all. 1 cpv. 3 lett. a ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente [OEDA]; RS 814.911). I vegetali ottenuti tramite nuovi processi di mutagenesi mirati devono essere disciplinati anche in futuro come OGM e sottoposti a controlli di sicurezza prima di essere impiegati in agricoltura (cfr. anche il rapporto sulla regolamentazione delle nuove tecniche di ingegneria genetica in adempimento dei postulati 20.4211 Chevalley, 21.3980 CSEC-N e 21.4345 CSEC-S). 3. L'obiettivo di un regime di coesistenza è innanzitutto la protezione della produzione senza OGM e la garanzia della libera scelta dei consumatori (art. 7 legge sull’ingegneria genetica [LIG]; RS 814.91). Ciò può essere garantito soltanto se nella coltivazione e nell'etichettatura vi è una differenziazione tra questi organismi e i vegetali da selezione convenzionale. Tale differenziazione consente inoltre di assicurare la tracciabilità. Da qui la necessità di un regime di coesistenza, che tuttavia va concepito in modo da essere praticabile. Infine, è importante anche evitare una disparità di trattamento tra i prodotti svizzeri e quelli importati. 4) Già oggi nelle relazioni bilaterali con l'UE esistono norme speciali che disciplinano il commercio delle sementi di varietà geneticamente modificate. Per esempio, l'allegato 6 articolo 5 capoverso 4 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) prevede deroghe per il commercio di sementi di varietà geneticamente modificate, che non possono essere oggetto di scambi tra la Svizzera e l’UE. L'UE non ha ancora adottato la nuova normativa sulle nuove tecnologie di selezione vegetale. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che stabilire in Svizzera norme differenti rispetto a quelle dell'UE ostacolerebbe il commercio e potrebbe avere un impatto sull'innovazione delle piante. Tuttavia, sarà possibile valutare gli effetti concreti soltanto una volta che il regolamento UE sarà adottato. Il progetto di revisione della LIG sull'utilizzazione di materiale vegetale da procedure d'ingegneria genetica di nuova generazione, che sarà posto in consultazione nell'estate 2024, tratterà anche le norme previste nell'UE e sottoporrà a discussione l'opzione di una normativa analoga.