24.3057 · Mozione · 2024-02-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di integrare nella prossima revisione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) la seguente modifica dell’articolo 85 LStrI:
Art. 85 cpv. 7
Le persone ammesse provvisoriamente non hanno diritto al ricongiungimento familiare.
Begründung
Uno straniero ammesso provvisoriamente non ha diritti di soggiorno in Svizzera. Deve essere rimpatriato quanto prima poiché la sua domanda di asilo è stata respinta. Come già sottolineato dal nome, l'ammissione di tali persone deve essere «provvisoria» e a breve termine. Un ricongiungimento familiare invece presuppone un soggiorno di lunga durata, il che non può essere il caso delle persone ammesse provvisoriamente. Il fatto che attualmente oltre il 60 per cento delle persone rientranti nel settore dell'asilo viva in Svizzera con lo statuto di «persona ammessa provvisoriamente» dimostra l'esistenza di abusi del sistema. Non si tratta più di ammettere in via provvisoria casi di rigore che non possono essere rimpatriati immediatamente, bensì di una falla del sistema svizzero dell'asilo. Permettendo il ricongiungimento familiare, la falla si allarga, in quanto i vantaggi offerti da questo statuto sono aumentati e le probabilità che una persona ammessa provvisoriamente lasci la Svizzera tendono a zero. D'altro canto, questa possibilità comporta un gran numero di abusi, poiché l'effettiva appartenenza alla famiglia non è praticamente mai controllata. In questo modo giungono in Svizzera innumerevoli altri immigrati che non avrebbero alcun diritto a soggiornare nel nostro Paese. Queste persone non figurano neanche nelle statistiche in materia di asilo poiché non devono presentare nessuna domanda. Stando ai Cantoni, negli ultimi tempi l'immigrazione tramite questo canale ha registrato un forte aumento e comporta sempre più problemi.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) dispone l'ammissione provvisoria se l'esecuzione dell'allontanamento di un richiedente l’asilo non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). La SEM verifica periodicamente se le condizioni sono ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1 LStrI) e revoca l’ammissione provvisoria se le condizioni non sono più adempiute, la persona è stata condannata a una pena detentiva di lunga durata o ha violato in modo rilevante o ripetutamente la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero (art. 83 cpv. 7 LStrI). In questi casi un ricongiungimento familiare è escluso. La maggioranza delle persone ammesse provvisoriamente resta tuttavia a lungo in Svizzera a causa di persistenti ostacoli all’esecuzione (p. es. guerre civili di lunga durata, cfr. il rapporto del Consiglio federale del 12 ottobre 2016 sull’ammissione provvisoria e le persone bisognose di protezione). Secondo il Consiglio federale, negare in maniera generalizzata il ricongiungimento familiare alle persone ammesse provvisoriamente non sarebbe compatibile con il diritto al rispetto della vita familiare sancito nell’articolo 13 capoverso 1 della Costituzione federale. Il Tribunale federale ha riconosciuto questo diritto, che può includere anche il ricongiungimento familiare, nella sua giurisprudenza costante. Un’ingerenza in questo diritto fondamentale è ammessa soltanto se proporzionata. Per un ricongiungimento familiare, le persone ammesse provvisoriamente devono adempiere le condizioni stabilite dal legislatore, quali la durata minima del soggiorno in Svizzera o la non dipendenza dall’aiuto sociale (art. 85 cpv. 7 LStrI). Sia i legami di parentela sia l’identità dei beneficiari del ricongiungimento sono esaminati in maniera sistematica nel singolo caso. Le modalità del ricongiungimento familiare sono dunque relativamente restrittive. Se non rispettano le leggi svizzere, le persone giunte in questo quadro sono perseguite penalmente e devono mettere in conto una revoca dell’ammissione provvisoria. La possibilità del ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente non è quindi una falla nel sistema d’asilo, bensì è un’esigenza dei diritti fondamentali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.